/ Alfio CISSELLO
Martedì, 25 ottobre 2016
L’art.
1 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, rubricato “Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili”, ha disposto la soppressione di Equitalia, con cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese a decorrere dal 1° luglio 2017.In sostanza, la funzione di riscossione passerà in mano a un ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, sottoposto all’indirizzo del Ministero dell’Economia e delle finanze. Dunque, non si tratta di una formale inglobazione di Equitalia nell’Agenzia delle Entrate, che, però, acquisterà le azioni della “defunta” Equitalia ora detenute dall’INPS.
È bene subito rilevare che, se di certo potranno esserci diversi effetti sul piano amministrativo e nei confronti del personale caratterizzanti, in generale, il “passaggio” tra l’odierno ente e il nuovo, nessun effetto ci sarà sul versante della riscossione e del contenzioso.
Infatti, l’art. 1 del decreto richiamato sancisce che il nuovo ente assume la qualifica di “Agente della riscossione”, e “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia”.
Pertanto, sul versante processuale, non dovrebbe verificarsi alcuna interruzione del contenzioso, essendo la fattispecie estranea all’art. 40 del DLgs. 546/92. In poche parole, l’interlocutore del contribuente e dei giudici sarà sempre l’Agente della riscossione con un diverso nome, rimanendo anche ferma la possibilità di essere difeso da propri dipendenti, aggiungendosi tuttavia la facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Passando alla vera e propria funzione istituzionale di Equitalia (rectius Agenzia delle Entrate-Riscossione), nulla muta: rimane la possibilità di disporre sia il fermo delle auto sia l’ipoteca, in costanza dei requisiti degli artt. 77 e 86 del DPR 602/73, quindi l’ipoteca rimane soggetta alla soglia dei 20.000 euro.
Permangono le norme sulle notifiche e sui termini decadenziali per le cartelle di pagamento, così come la disciplina sulla dilazione dei ruoli.
Cercando di chiarire il concetto nella maniera più elementare possibile, l’unica cosa oggetto di mutamento è il nome. Ad ulteriore conferma di ciò, si richiama il comma 16 della norma, secondo cui i riferimenti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio di riscossione e agli agenti della riscossione “si intendono riferiti, in quanto compatibili, all’agenzia di cui all’art. 1 comma 3”.
Anche nel processo nulla cambia
Se la locuzione “in quanto compatibili” poteva lasciare un remoto spiraglio per sostenere l’inapplicabilità degli aggi, detto rischio è scongiurato dallo stesso legislatore.Questi, mediante una strana formulazione normativa, ha sancito non che opera l’art. 17 del DLgs. 112/99, bensì l’art. 9 del DLgs. 159/2015, norma che, a sua volta, aveva interamente sostituito il citato art. 17, che disciplina i compensi di riscossione.
Su questo aspetto le perplessità, dal punto di vista strettamente tecnico, non hanno nemmeno ragione di esistere, essendo l’aggio o compenso di riscossione un’imposta occulta e non il corrispettivo dell’attività svolta da Equitalia, il cui presupposto è rinvenibile nel coinvolgimento dell’Agente della riscossione nella procedura.