Cooperative e consorzi non aderenti a Enti rappresentativi: versamento del 3% degli utili entro il prossimo 26 ottobre 2016
Cooperative
e consorzi non aderenti a Enti rappresentativi: versamento del 3%
degli utili entro il prossimo 26 ottobre 2016
L’art.
11, commi 4 e 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ha istituito per
tutte le cooperative,
aderenti o non
aderenti ad un’associazione nazionale riconosciuta, l’obbligo di
versare una parte
dei loro utili di bilancio (pari al 3%) per
costituire e accrescere i fondi
destinati a promuovere lo sviluppo della cooperazione mutualistica.
Sulla disciplina in argomento – ed, in particolare, sulle
tempistiche di versamento della suddetta quota di utili - è
intervenuto, nel recente passato, il MISE
(Decreto 23/9/2014,
GU Serie Generale n. 225 del 27/9/2014) uniformando
i termini per il pagamento del 3% degli utili di esercizio per tutte
le tipologie di società cooperative non
aderenti ad
alcuna delle Associazioni nazionali di
assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta,
stabilendo che il
versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta
dalle società cooperative e dai loro consorzi, deve
avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura
dell'esercizio. In
buona sostanza, per effetto di quanto stabilito dal citato decreto
del MISE, i nuovi termini sono
i seguenti:
i)
per gli esercizi
coincidenti con l’anno solare (non
bisestile) i 300
giorni danno come ultima data quella del 27 ottobre dell’anno
successivo (se l’anno
è bisestile il 26 ottobre); ii) per
chi ha l’esercizio,
ad esempio, al 30 giugno di un anno, i 300
giorni scadono al 26 aprile dell’anno successivo. Pertanto,
entro il prossimo 26 ottobre 2016, le associazioni interessate
dovranno procedere al versamento della quota parte di utili (pari al
3%) essendo il 2016
anno bisestile. Nulla
cambia per quanto concerne le cooperative aderenti alle associazioni
nazionali di rappresentanza, le
quali continueranno a
versare il 3% sugli utili, entro 60 giorni dall''approvazione del
bilancio
d’esercizio.
Il
versamento
degli
utili di
esercizio
Soggetti
passivi
L’art.
11, commi 4 e 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ha istituito
l’obbligo in capo a tutte le cooperative, aderenti
o non aderenti ad un’associazione nazionale riconosciuta,
di versare una parte
dei loro utili di bilancio (pari al 3%) per
costituire e accrescere i fondi
destinati a promuovere lo sviluppo della cooperazione mutualistica.
In
particolare, sono
tenuti all’obbligo del versamento del predetto contributo,
tutte le società in
forma cooperativa ed i loro consorzi,
ivi incluse le Banche di credito cooperativo e le cooperative in
forma di società cooperativa europea con sede legale in Italia.
Sono
esclusi, invece,
dall’adempimento in
argomento, i Confidi
in forma cooperativa, per
i quali la Legge n. 326/1993 (di riforma della disciplina di settore)
ha
previsto
l’esenzione da tale adempimento.
-
Soggetti passivi tenuti a tale obbligoTutte le società in forma cooperativa ed i loro consorzi (aderenti o meno alle associazioni nazionali di rappresentanza)Le Banche di credito cooperativo e le cooperative in forma di società cooperativaSoggetti passivi esclusi da taleobbligo
I Confidi in forma cooperativa
Soggetti
beneficiari
I
beneficiari del versamento sono
i Fondi Mutualistici per la cooperazione e lo sviluppo della
cooperazione, costituiti
ai sensi dell’art. 11, Legge n. 59/1992, nel caso in cui il
soggetto passivo sia una cooperativa aderente alle associazioni
nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo o ad associazioni
riconosciute in base
a leggi emanate da regioni a statuto
speciale.
Se
la cooperativa non
aderisce ad alcuna associazione sarà, comunque,
tenuta al versamento
del contributo, secondo
le modalità di seguito specificate ed il gettito complessivo
prodotto andrà ad
alimentare appositi capitoli di bilancio dello Stato o delle Regioni
o Province a statuto speciale. Infatti,
a norma delle disposizioni indicate nel contesto della Legge n.
59/1992:
“Le
società
cooperative
e
i
loro
consorzi
sottoposti
alla
vigilanza
delle
regioni
a
statuto
speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute (...) o
che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo
(...), effettuano il pagamento (...) nell’apposito fondo regionale,
ove istituito.” o,
in mancanza di tale
fondo, secondo le
modalità previste dal Ministero dello Sviluppo Economico.
-
Tipologia di cooperativaSoggetto beneficiario del 3% degli utiliCooperative ADERENTI alle associazioni nazionali dirappresentanzaFondi Mutualistici per la cooperazione e lo sviluppo della cooperazione istituiti dalle Associazioni a cui le stesse aderisconoCooperative NON ADERENTI alle associazioni nazionalidi rappresentanzaStato / Regioni o Province a statuto speciale, ovvero assolvono l’obbligo in parola mediante versamento della quota di utili allo stato.
Base
di
calcolo
del
contributo
del
3%
Per
quanto concerne, invece, i
criteri per la determinazione della base di calcolo del 3%, occorre
fare riferimento alle indicazioni fornite nel contesto di numerose
circolari e pareri emanati dal Ministero del Lavoro, dalla
Commissione Centrale per gli Enti Cooperativi e dall’Agenzia delle
Entrate.
La
base da cui partire (per
la determinazione della quota di utili da versare) sono
gli utili netti annuali,
cosi come definiti dal codice civile, tenuto
conto del fatto che,
ai fini del calcolo del contributo:
devono
essere computate eventuali
plusvalenze da
alienazione e
contributi in conto
esercizio;
devono
essere escluse le
somme accantonate nell’esercizio ad apposita riserva o
fondo a seguito di contributi in c/capitale quando questi non
costituiscano ricavi;
non
devono rientrare le somme destinate a ristorno quando
individuate come componenti negativi del reddito;
Attenta
analisi richiede il regime della deducibilità dalla base
contributiva delle perdite pregresse. Sul punto, la circolare n.
83/1993 del Ministero del Lavoro precisa che: “In
presenza di perdite di esercizi precedenti (...), il contributo in
questione è calcolato sull’importo
degli
utili,
diminuito
della
sola
parte
destinata
al
ripianamento
delle
stesse”.
Successivamente il Ministero
ha segnalato che tale deducibilità risulta operativa solo se l’utile
viene destinato a copertura di perdite pregresse “qualora
non esistano da
utilizzare
riserve
a
qualsiasi
titolo
accantonate”.
Infine,
si
segnala
che
“il
versamento
non
deve
essere
effettuato
se
l’importo
non supera
i
10,33
euro”.
-
Base di calcolo del contributo del 3%Valori esclusi dalla base di calcoloContributi in c/capitale quando questi non costituiscano ricaviRistorni in quanto componenti negativi del redditoUtili destinati a copertura di perdite pregresseRiserve di legge accantonate da Banche di credito cooperativoValori non deducibili dalla base di calcoloPlusvalenze da alienazioneContributi in conto esercizioAccantonamenti a riservaAccantonamenti a fondi rischi generici
Altri
interventi
normativi
Sulla
disciplina in argomento si segnalano i seguenti
decreti ministeriali che
hanno affrontato particolari
tematiche quali modalità e termini di versamento del
contributo.
-
DecretoRegolamentazioneD.M.9 gennaio2004Il DM 9 gennaio 2004 ha introdotto delle variazioni nelle modalità di versamento del contributo in argomento da parte delle società cooperative e dei loro consorzi non aderenti ad alcuna Associazione riconosciuta. In particolare, il decreto richiamava la Legge n. 59/1992 con i rimandi, tra l’altro, alla tassazione del 3% e, “nell’ottica della semplificazione e di una maggiore efficacia dell’azione amministrativa”, era opportuno permettere alle società cooperative e loro consorzi di utilizzare il sistema dei versamenti unitari per ilpagamento (anche) del 3%.D.M.11 ottobre2004Il DM 11 ottobre 2004 ha stabilito per il pagamento del 3% degli utili d'esercizio il termine del 30 ottobre dell'anno in cui è stato approvato il bilancio di esercizio. In particolare, secondo quanto precisato nel DM, le società cooperative e loro consorzi non associati a nessuna delle Centrali cooperative, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, avevano tempo fino al 30 ottobre dell’esercizio successivo per il versamento del 3 % ed era consentito il pagamento con bollettino di c/c postale, in prospettiva della convenzione da stipularsi con Agenzia delle entrate per lariscossione tramite Modello F24 (1). In questo caso la data del
1
Va peraltro
precisato che il Mod. F24 è utilizzato per i versamenti delle
cooperative non associate a una Centrale. Queste si regolano
direttamente con le iscritte indicando, di solito, che il versamento
sia effettuato o su un conto corrente in posta (ora escluso per le
cooperative “libere”) o con bonifico bancario.
-
versamento era fissa e, in casi del tutto particolari con eserciziscadenti in mesi diversi da dicembre, avrebbe potuto comportare difficoltà in chi era tenuto all’adempimento.D.M. 1°dicembre 2004Il DM 1 dicembre 2004 ha stabilito per il pagamento del 3% degli utili di esercizio, delle società cooperative il cui esercizio non coincide con l'anno solare, il termine di 90 giorni dall'approvazione del bilancio. Nello specifico, il suddetto decreto precisava che la quota del 3% degli utili di esercizio per le cooperative non associate a nessuna delle Centrali cooperative, qualora l’esercizio non fosse coinciso con l’anno solare, avrebbe dovuto essere versata entro e non oltre 90 giorni dall’approvazione del bilancio stesso. Quindi, la data di versamento diventava mobile, cioè in funzione di quella in cui veniva approvato il bilancio, ovviamente nell’annosuccessivo all’esercizio di riferimento.D.M. 9 ottobre 2007Richiamando i due precedenti Decreti, sempre con riferimento agli enti non associati a nessuna delle Centrali cooperative, il DM 9 ottobre 2007 stabiliva che il versamento avrebbe dovuto essere effettuato per mezzo del Modello F24, nella sezione Erario (codice tributo 3012 - quota del 3% - per gli utili di esercizio ed interessi - art.11, commi 4 e 6, Legge n. 59/1992).
Sul
tema c'è stata un'intensa attività anche di prassi.
A titolo
esemplificativo, si citano in ordine temporale, i seguenti documenti
di prassi.
Il documento di prassi in esame si è occupato espressamente del
contributo del 3%. Circa quello destinato alle Centrali, segnalava
che andava versato “con le modalità da queste indicate”. Per
quelle non aderenti veniva indicato il versamento con c.c.p., salvo
quello destinato alle regioni a statuto speciale; se queste non
avessero ancora attivato il fondo mutualistico, il versamento avrebbe
dovuto confluire su quello indicato dallo Stato. Richiamando la C.M.
n. 40 del 16 aprile 1993, il termine per il versamento avrebbe dovuto
essere effettuato entro 30 giorni dal deposito del bilancio in
Tribunale. In merito alla determinazione della base di calcolo,
richiamava la precedente nota n. 572. La novità riguardava le
plusvalenze da alienazioni e dei contributi in conto esercizio;
queste dovevano rientrare per coerenza con la determinazione del
bilancio d’esercizio “anche in base alla nuova normativa
civilistica in materia di bilancio… in attuazione delle direttive
n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE”. In merito alle perdite degli
esercizi precedenti si precisava sinteticamente che sarebbe stata
esclusa dalla base di conteggio la “sola parte destinata al
ripianamento delle perdite”.
Documento di prassi avente ad oggetto la riscossione coattiva tramite
ruoli del contributo. In particolare veniva precisato che la
Direzione generale della cooperazione (Divisione I) aveva comunicato,
con nota n. 23 del luglio 1997 che, con l’entrata in vigore del
D.M. 18 marzo 1997 del Ministero delle Finanze era giunta
l’autorizzazione a riscuotere coattivamente tramite ruoli il
contributo del 3% dovuto da cooperative e loro consorzi non aderenti
ad alcuna Centrale. Dopo le precisazioni circa la destinazione del 3%
e dei termini concessi per l’adempimento, la Direzione ribadiva che
necessitava ricomprendere nella base di calcolo, a partire dalla
quantificazione dell’utile dell’esercizio, tutte le quote che si
intendevano destinare a riserve ordinarie e straordinarie, compresa
quella costituita ex art. 12, Legge n. 904/1977 (Legge Pandolfi). Al
contrario - precisando meglio quanto in precedenza - recitava che
bisognava scorporare la quota di utile destinata a coprire le perdite
di esercizi pregressi purché non fossero state presenti e
precedentemente accantonate altre riserve utilizzabili a qualsiasi
titolo. Dovevano detrarsi anche quelle riserve o fondi, inclusi i
contributi in c/capitale, qualora questi non avessero costituito
componenti attivi di gestione (ricavi).
Circolare
28 Il
documento
di
prassi
in
analisi
informava
circa
le
nuove
modalità
settembre
2004,
prot.
1558874 di
pagamento
del
contributo
biennale
con
il
Mod.
F24
e
“di
altre
somme dovuti
dalle società cooperative” secondo accordi intervenuti con
l’Agenzia delle entrate, con possibilità di compensazioni
di
crediti
e
debiti
verso
lo
Stato.
Poi
forniva
i
codici tributi:
per il 3%, il n. 3012 (comprensivo di eventuali interessi per
ritardato pagamento). Seguivano le indicazioni per la compilazione
del modello.
Circolare
7 Il
documento
in
analisi
tratta
la
compensazione
delle
imposte
con
maggio
2007,
n.
0015874 Mod.
F24. Nel contesto del citato documento di prassi
veniva
precisato che
alcune cooperative potevano avere versato contributi in eccesso
anche per la quota del 3% sugli utili. Si precisava
che
era
possibile
chiedere
la
compensazione
dei
crediti tramite
il citato modello inoltrando un’autocertificazione,
inviata con
raccomandata
a.r.
alla
Direzione
generale
(che
si
riservava
la facoltà
di
chiedere
ulteriori
notizie
la
riguardo),
necessaria
anche nel caso
in cui si fosse inteso pagare il contributo di revisione
o del 3% sugli
utili di esercizio relativi ad altre annualità. Il caso,
relativamente frequente per le cooperative non associate a
una Centrale,
sarebbe stato utile per compensare il versamento in eccesso di
contributo revisionale con il contributo del 3% o viceversa.
Ottenuto il placet della Direzione generale, la cooperativa
avrebbe
potuto
compilare
il
Mod.
F24,
conguagliando
le colonne “importi a debito versati” e “importi a credito
compensati.
|
|
Termini
di versamento
|
Su
tale impianto normativo e di prassi è intervenuto, da
ultimo, il decreto del
Ministero
dello Sviluppo Economico (Decreto
23/9/2014, GU Serie Generale
n. 225 del
27/9/2014),
tramite il quale sono
stati uniformati i termini per il
|
pagamento
del 3% degli
utili di esercizio per le tutte le tipologie di società
cooperative
non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di
assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta: per
tali enti, è stato disposto che il versamento della predetta
quota di utili deve
avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura
dell'esercizio.
IL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista
la
legge
31
gennaio
1992,
n.
59,
art.
11,
commi
4
e
6,
che
ha
istituito
a
carico delle
società
cooperative
e
dei
loro
consorzi
un
contributo
pari
al
3%
degli
utili
annuali
8
|
da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di
sviluppo della cooperazione;
Visto il D.M. 9 gennaio 2004 del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive che
prevede variazioni nelle modalità di versamento del contributo in
argomento da parte delle società cooperative e dei loro consorzi non
aderenti ad alcuna Associazione riconosciuta;
Visto il D.M. 11 ottobre 2004 che stabilisce per il pagamento del 3%
degli utili d'esercizio il termine del 30 ottobre dell'anno in cui e'
stato approvato il bilancio di esercizio;
Visto il D.M. 1° dicembre 2004 che stabilisce per il pagamento del
3% degli utili di esercizio, delle società cooperative il cui
esercizio non coincide con l'anno solare, il termine di 90 giorni
dall'approvazione del bilancio;
Considerata la necessità di uniformare i termini per il pagamento
del 3% degli utili di esercizio per tutte le tipologie di
società cooperative, anche ai fini della semplificazione
delle procedure di pagamento e accertamento;
Decreta:
Art. 1
Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta
dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad
alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del
movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre
300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
Art. 2
I contributi di cui al presente decreto sono riscossi esclusivamente
per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul
modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» - denominato:
«Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma
4 e 6, legge n. 59/1992».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione. Della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Società
cooperative
e
i loro consorzi
NON
ADERENTI ad
associazioni
riconosciute
Novità
del
decreto
23/09/2014
Si
segnala che per le società
cooperative e i loro consorzi NON
ADERENTI ad
alcuna Associazione riconosciuta,
il Ministero delle Attività Produttive, prima
del decreto 23/6/2014,
aveva fissato i
seguenti termini per il pagamento del contributo:
30
ottobre di ogni esercizio, per
le cooperative di cui sopra (non aderenti) il cui bilancio di
esercizio coincide con l’anno solare (D.M. 11 ottobre 2004,
pubblicato in
G.U.
n. 267 del 13 novembre 2004;
90
giorni dall’approvazione del bilancio,
nel caso in cui il bilancio di esercizio delle predette cooperative
non coincida con
l’anno solare (D.M.
1° dicembre 2004, pubblicato in G.U. n. 297 del 20 dicembre 2004).
Con
Decreto 23/6/2014, GU
Serie Generale n. 225 del 27/9/2014, il
Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto che il versamento
della quota del 3% degli
utili
di
esercizio
dovuta
dalle
società
cooperative
e
dai
loro
consorzi,
non
aderenti ad
alcuna delle Associazioni nazionali di
assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve
avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura
dell'esercizio. I
nuovi termini sono,
pertanto, i
seguenti:
per
gli esercizi coincidenti con l’anno solare (non
bisestile) i 300
giorni danno come ultima data quella del 27 ottobre dell’anno
successivo (Se l’anno
è bisestile il 26
ottobre);
per
chi ha l’esercizio,
ad esempio, al 30 giugno di un anno, i 300
giorni scadono al 26 aprile dell’anno
successivo.
Pertanto,
entro il prossimo 26
ottobre 2016, le
associazioni interessate dovranno procedere al versamento
della quota parte di utili (pari
al 3%) essendo il 2016
anno bisestile.
Nel
contesto del predetto decreto (DM 23/6/2014) viene ribadito, inoltre,
che il contributo di
cui trattasi può
essere riscosso esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle
Entrate mediante
versamento sul modello F24 utilizzando
il codice
tributo
«3012»
-
denominato:
Quota
del
3%
degli
utili
di
esercizio
e
interessi
- Art. 11, comma 4
e 6, legge n. 59/1992”,
con la possibilità di
effettuare la compensazione tra debiti e crediti.
(D.M. 9 ottobre 2007).
Società
cooperative Nulla
cambia per quanto
concerne le società cooperative e i loro consorzi aderenti
alle
e
i loro consorzi
ADERENTI
ad associazioni
nazionali
di
rappresentanza.
Infatti,
per
le
società
cooperative
e
i
loro
associazioni consorzi
ADERENTI
ad
associazioni riconosciute, il
termine per effettuare
il
riconosciute
versamento
del contributo suddetto risulta essere 60 giorni dall’approvazione
del bilancio di esercizio (D.M.
14.04.1998).
OSSERVA
Le modalità di
pagamento vengono
determinate autonomamente dai singoli Fondi Mutualistici per
quanto riguarda le cooperative aderenti alle Associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela. Le
modalità usuali sono o bonifico o conto corrente postale mentre
non è possibile effettuare il versamento con il modello F24.
|
|
Regime
sanzionatorio
|
Si rammenta,
infine, che il
corretto adempimento di
cui trattasi risulta
di rilevante
importanza,
anche in funzione
delle conseguenze previste dalla legge in capo
agli enti che non ottemperano a quanto richiesto.
Più precisamente:
|
in caso di
mancato, ritardato
o insufficiente versamento del contributo,
le Direzioni territoriali del lavoro provvederanno d’ufficio a
rideterminare
l’importo esatto dovuto comprensivo delle sanzioni previste
dall’art. 15 comma 5 della
L.
31.01.1992
n.
59:
“In
caso
di
ritardato
od
omesso
pagamento
del
contributo,
se detto
pagamento
è
effettuato
entro
trenta
giorni
dalla
scadenza
prevista,
si
applica una
sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti
effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per
cento. In entrambi i casi sono dovuti
gli
interessi
legali
maturati
nel
periodo”;
in caso di
persistente inadempimento, si
provvederà all’iscrizione
a ruolo delle somme dovute a titolo di contributo,
di sanzione e di interessi, calcolati fino al giorno di invio
della pratica al
cessionario;
11
|
in
caso di omesso
versamento del contributo dovuto ai fondi mutualistici,
la cooperativa non è sanzionabile con lo scioglimento per atto
dell’autorità, ma con la
perdita delle agevolazioni fiscali, con
conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi stessi,
dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente
maturati (parere Min. Svil. Econ. 27.02.2013 prot 34462).
-
Art. 2545septiesdecies c.c.Tra le cause che legittimano lo scioglimento delle società cooperative e degli enti mutualistici per atto dell’autorità, non è contemplato il mancato pagamentodel contributo dovuto a fondi mutualistici.Art. 11 comma10 della L. 59/1992Le società cooperative e i loro consorzi che omettono il versamento del contributo del 3% ai fondi mutualistici decadono dai benefici fiscali di altra natura concessi ai sensidella normativa vigente.Art. 17 della L. 388/2000In caso di decadenza dai benefici fiscali, è previsto l’obbligo di devolvere il patrimonio effettivo dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati aifondi mutualistici
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