Passa ai contenuti principali

Cooperative e consorzi non aderenti a Enti rappresentativi: versamento del 3% degli utili entro il prossimo 26 ottobre 2016

Cooperative e consorzi non aderenti a Enti rappresentativi: versamento del 3% degli utili entro il prossimo 26 ottobre 2016
L’art. 11, commi 4 e 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ha istituito per tutte le cooperative, aderenti o non aderenti ad un’associazione nazionale riconosciuta, l’obbligo di versare una parte dei loro utili di bilancio (pari al 3%) per costituire e accrescere i fondi destinati a promuovere lo sviluppo della cooperazione mutualistica. Sulla disciplina in argomento – ed, in particolare, sulle tempistiche di versamento della suddetta quota di utili - è intervenuto, nel recente passato, il MISE (Decreto 23/9/2014, GU Serie Generale n. 225 del 27/9/2014) uniformando i termini per il pagamento del 3% degli utili di esercizio per tutte le tipologie di società cooperative non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, stabilendo che il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. In buona sostanza, per effetto di quanto stabilito dal citato decreto del MISE, i nuovi termini sono i seguenti:
i) per gli esercizi coincidenti con l’anno solare (non bisestile) i 300 giorni danno come ultima data quella del 27 ottobre dell’anno successivo (se l’anno è bisestile il 26 ottobre); ii) per chi ha l’esercizio, ad esempio, al 30 giugno di un anno, i 300 giorni scadono al 26 aprile dell’anno successivo. Pertanto, entro il prossimo 26 ottobre 2016, le associazioni interessate dovranno procedere al versamento della quota parte di utili (pari al 3%) essendo il 2016 anno bisestile. Nulla cambia per quanto concerne le cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, le quali continueranno a versare il 3% sugli utili, entro 60 giorni dall''approvazione del bilancio d’esercizio.

Il versamento degli utili di esercizio
























Soggetti passivi
L’art. 11, commi 4 e 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ha istituito l’obbligo in capo a tutte le cooperative, aderenti o non aderenti ad un’associazione nazionale riconosciuta, di versare una parte dei loro utili di bilancio (pari al 3%) per costituire e accrescere i fondi destinati a promuovere lo sviluppo della cooperazione mutualistica.

















In particolare, sono tenuti all’obbligo del versamento del predetto contributo, tutte le società in forma cooperativa ed i loro consorzi, ivi incluse le Banche di credito cooperativo e le cooperative in forma di società cooperativa europea con sede legale in Italia.

Sono esclusi, invece, dall’adempimento in argomento, i Confidi in forma cooperativa, per i quali la Legge n. 326/1993 (di riforma della disciplina di settore) ha
previsto l’esenzione da tale adempimento.

Soggetti passivi tenuti a tale obbligo
Tutte le società in forma cooperativa ed i loro consorzi (aderenti o meno alle associazioni nazionali di rappresentanza)
Le Banche di credito cooperativo e le cooperative in forma di società cooperativa
Soggetti passivi esclusi da tale
obbligo



I Confidi in forma cooperativa

Soggetti beneficiari
I beneficiari del versamento sono i Fondi Mutualistici per la cooperazione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti ai sensi dell’art. 11, Legge n. 59/1992, nel caso in cui il soggetto passivo sia una cooperativa aderente alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo o ad associazioni riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale.
Se la cooperativa non aderisce ad alcuna associazione sarà, comunque, tenuta al versamento del contributo, secondo le modalità di seguito specificate ed il gettito complessivo prodotto andrà ad alimentare appositi capitoli di bilancio dello Stato o delle Regioni o Province a statuto speciale. Infatti, a norma delle disposizioni indicate nel contesto della Legge n. 59/1992:
Le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute (...) o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo (...), effettuano il pagamento (...) nell’apposito fondo regionale, ove istituito.” o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità previste dal Ministero dello Sviluppo Economico.


Tipologia di cooperativa
Soggetto beneficiario del 3% degli utili
Cooperative ADERENTI alle associazioni nazionali di
rappresentanza
Fondi Mutualistici per la cooperazione e lo sviluppo della cooperazione istituiti dalle Associazioni a cui le stesse aderiscono
Cooperative NON ADERENTI alle associazioni nazionali
di rappresentanza
Stato / Regioni o Province a statuto speciale, ovvero assolvono l’obbligo in parola mediante versamento della quota di utili allo stato.

Base di calcolo del contributo
del 3%
Per quanto concerne, invece, i criteri per la determinazione della base di calcolo del 3%, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite nel contesto di numerose circolari e pareri emanati dal Ministero del Lavoro, dalla Commissione Centrale per gli Enti Cooperativi e dall’Agenzia delle Entrate.

La base da cui partire (per la determinazione della quota di utili da versare) sono gli utili netti annuali, cosi come definiti dal codice civile, tenuto conto del fatto che, ai fini del calcolo del contributo:
devono essere computate eventuali plusvalenze da alienazione e contributi in conto esercizio;
devono essere escluse le somme accantonate nell’esercizio ad apposita riserva o fondo a seguito di contributi in c/capitale quando questi non costituiscano ricavi;
non devono rientrare le somme destinate a ristorno quando individuate come componenti negativi del reddito;


Attenta analisi richiede il regime della deducibilità dalla base contributiva delle perdite pregresse. Sul punto, la circolare n. 83/1993 del Ministero del Lavoro precisa che: “In presenza di perdite di esercizi precedenti (...), il contributo in questione è calcolato sull’importo degli utili, diminuito della sola parte destinata al ripianamento delle stesse”. Successivamente il Ministero ha segnalato che tale deducibilità risulta operativa solo se l’utile viene destinato a copertura di perdite pregresse qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate”.


Infine, si segnala che il versamento non deve essere effettuato se l’importo non supera i 10,33 euro”.
Base di calcolo del contributo del 3%
Valori esclusi dalla base di calcolo
Contributi in c/capitale quando questi non costituiscano ricavi
Ristorni in quanto componenti negativi del reddito
Utili destinati a copertura di perdite pregresse
Riserve di legge accantonate da Banche di credito cooperativo
Valori non deducibili dalla base di calcolo
Plusvalenze da alienazione
Contributi in conto esercizio
Accantonamenti a riserva
Accantonamenti a fondi rischi generici

Altri interventi
normativi
Sulla disciplina in argomento si segnalano i seguenti decreti ministeriali che hanno affrontato particolari tematiche quali modalità e termini di versamento del contributo.


Decreto
Regolamentazione
D.M.
9 gennaio
2004
Il DM 9 gennaio 2004 ha introdotto delle variazioni nelle modalità di versamento del contributo in argomento da parte delle società cooperative e dei loro consorzi non aderenti ad alcuna Associazione riconosciuta. In particolare, il decreto richiamava la Legge n. 59/1992 con i rimandi, tra l’altro, alla tassazione del 3% e, “nell’ottica della semplificazione e di una maggiore efficacia dell’azione amministrativa”, era opportuno permettere alle società cooperative e loro consorzi di utilizzare il sistema dei versamenti unitari per il
pagamento (anche) del 3%.
D.M.
11 ottobre
2004
Il DM 11 ottobre 2004 ha stabilito per il pagamento del 3% degli utili d'esercizio il termine del 30 ottobre dell'anno in cui è stato approvato il bilancio di esercizio. In particolare, secondo quanto precisato nel DM, le società cooperative e loro consorzi non associati a nessuna delle Centrali cooperative, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, avevano tempo fino al 30 ottobre dell’esercizio successivo per il versamento del 3 % ed era consentito il pagamento con bollettino di c/c postale, in prospettiva della convenzione da stipularsi con Agenzia delle entrate per la
riscossione tramite Modello F24 (1). In questo caso la data del

1 Va peraltro precisato che il Mod. F24 è utilizzato per i versamenti delle cooperative non associate a una Centrale. Queste si regolano direttamente con le iscritte indicando, di solito, che il versamento sia effettuato o su un conto corrente in posta (ora escluso per le cooperative “libere”) o con bonifico bancario.

versamento era fissa e, in casi del tutto particolari con esercizi
scadenti in mesi diversi da dicembre, avrebbe potuto comportare difficoltà in chi era tenuto all’adempimento.
D.M. 1°
dicembre 2004
Il DM 1 dicembre 2004 ha stabilito per il pagamento del 3% degli utili di esercizio, delle società cooperative il cui esercizio non coincide con l'anno solare, il termine di 90 giorni dall'approvazione del bilancio. Nello specifico, il suddetto decreto precisava che la quota del 3% degli utili di esercizio per le cooperative non associate a nessuna delle Centrali cooperative, qualora l’esercizio non fosse coinciso con l’anno solare, avrebbe dovuto essere versata entro e non oltre 90 giorni dall’approvazione del bilancio stesso. Quindi, la data di versamento diventava mobile, cioè in funzione di quella in cui veniva approvato il bilancio, ovviamente nell’anno
successivo all’esercizio di riferimento.
D.M. 9 ottobre 2007
Richiamando i due precedenti Decreti, sempre con riferimento agli enti non associati a nessuna delle Centrali cooperative, il DM 9 ottobre 2007 stabiliva che il versamento avrebbe dovuto essere effettuato per mezzo del Modello F24, nella sezione Erario (codice tributo 3012 - quota del 3% - per gli utili di esercizio ed interessi - art.
11, commi 4 e 6, Legge n. 59/1992).


Sul tema c'è stata un'intensa attività anche di prassi. A titolo esemplificativo, si citano in ordine temporale, i seguenti documenti di prassi.

Il documento di prassi in esame si è occupato espressamente del contributo del 3%. Circa quello destinato alle Centrali, segnalava che andava versato “con le modalità da queste indicate”. Per quelle non aderenti veniva indicato il versamento con c.c.p., salvo quello destinato alle regioni a statuto speciale; se queste non avessero ancora attivato il fondo mutualistico, il versamento avrebbe dovuto confluire su quello indicato dallo Stato. Richiamando la C.M. n. 40 del 16 aprile 1993, il termine per il versamento avrebbe dovuto essere effettuato entro 30 giorni dal deposito del bilancio in Tribunale. In merito alla determinazione della base di calcolo, richiamava la precedente nota n. 572. La novità riguardava le plusvalenze da alienazioni e dei contributi in conto esercizio; queste dovevano rientrare per coerenza con la determinazione del bilancio d’esercizio “anche in base alla nuova normativa civilistica in materia di bilancio… in attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE”. In merito alle perdite degli esercizi precedenti si precisava sinteticamente che sarebbe stata esclusa dalla base di conteggio la “sola parte destinata al ripianamento delle perdite”.

Documento di prassi avente ad oggetto la riscossione coattiva tramite ruoli del contributo. In particolare veniva precisato che la Direzione generale della cooperazione (Divisione I) aveva comunicato, con nota n. 23 del luglio 1997 che, con l’entrata in vigore del D.M. 18 marzo 1997 del Ministero delle Finanze era giunta l’autorizzazione a riscuotere coattivamente tramite ruoli il contributo del 3% dovuto da cooperative e loro consorzi non aderenti ad alcuna Centrale. Dopo le precisazioni circa la destinazione del 3% e dei termini concessi per l’adempimento, la Direzione ribadiva che necessitava ricomprendere nella base di calcolo, a partire dalla quantificazione dell’utile dell’esercizio, tutte le quote che si intendevano destinare a riserve ordinarie e straordinarie, compresa quella costituita ex art. 12, Legge n. 904/1977 (Legge Pandolfi). Al contrario - precisando meglio quanto in precedenza - recitava che bisognava scorporare la quota di utile destinata a coprire le perdite di esercizi pregressi purché non fossero state presenti e precedentemente accantonate altre riserve utilizzabili a qualsiasi titolo. Dovevano detrarsi anche quelle riserve o fondi, inclusi i contributi in c/capitale, qualora questi non avessero costituito componenti attivi di gestione (ricavi).




Circolare 28 Il documento di prassi in analisi informava circa le nuove modalità
settembre 2004,
prot. 1558874 di pagamento del contributo biennale con il Mod. F24 e “di altre
somme dovuti dalle società cooperative” secondo accordi intervenuti con l’Agenzia delle entrate, con possibilità di compensazioni di crediti e debiti verso lo Stato. Poi forniva i codici tributi: per il 3%, il n. 3012 (comprensivo di eventuali interessi per ritardato pagamento). Seguivano le indicazioni per la compilazione del modello.

Circolare 7 Il documento in analisi tratta la compensazione delle imposte con
maggio 2007,
n. 0015874 Mod. F24. Nel contesto del citato documento di prassi veniva
precisato che alcune cooperative potevano avere versato contributi in eccesso anche per la quota del 3% sugli utili. Si precisava che era possibile chiedere la compensazione dei crediti tramite il citato modello inoltrando un’autocertificazione, inviata con raccomandata a.r. alla Direzione generale (che si riservava la facoltà di chiedere ulteriori notizie la riguardo), necessaria anche nel caso in cui si fosse inteso pagare il contributo di revisione o del 3% sugli utili di esercizio relativi ad altre annualità. Il caso, relativamente frequente per le cooperative non associate a una Centrale, sarebbe stato utile per compensare il versamento in eccesso di contributo revisionale con il contributo del 3% o viceversa. Ottenuto il placet della Direzione generale, la cooperativa avrebbe potuto compilare il Mod. F24, conguagliando le colonne “importi a debito versati” e “importi a credito compensati.
Termini di versamento
Su tale impianto normativo e di prassi è intervenuto, da ultimo, il decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto 23/9/2014, GU Serie Generale
n. 225 del 27/9/2014), tramite il quale sono stati uniformati i termini per il
pagamento del 3% degli utili di esercizio per le tutte le tipologie di società
cooperative non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta: per tali enti, è stato disposto che il versamento della predetta quota di utili deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.







IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 11, commi 4 e 6, che ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali

8


da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione;
Visto il D.M. 9 gennaio 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive che prevede variazioni nelle modalità di versamento del contributo in argomento da parte delle società cooperative e dei loro consorzi non aderenti ad alcuna Associazione riconosciuta;
Visto il D.M. 11 ottobre 2004 che stabilisce per il pagamento del 3% degli utili d'esercizio il termine del 30 ottobre dell'anno in cui e' stato approvato il bilancio di esercizio;
Visto il D.M. 1° dicembre 2004 che stabilisce per il pagamento del 3% degli utili di esercizio, delle società cooperative il cui esercizio non coincide con l'anno solare, il termine di 90 giorni dall'approvazione del bilancio;
Considerata la necessità di uniformare i termini per il pagamento del 3% degli utili di esercizio per tutte le tipologie di società cooperative, anche ai fini della semplificazione delle procedure di pagamento e accertamento;
Decreta:

Art. 1

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 2

I contributi di cui al presente decreto sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» - denominato: «Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Società cooperative e i loro consorzi NON ADERENTI ad
associazioni riconosciute














Novità del decreto 23/09/2014
Si segnala che per le società cooperative e i loro consorzi NON ADERENTI ad alcuna Associazione riconosciuta, il Ministero delle Attività Produttive, prima del decreto 23/6/2014, aveva fissato i seguenti termini per il pagamento del contributo:
30 ottobre di ogni esercizio, per le cooperative di cui sopra (non aderenti) il cui bilancio di esercizio coincide con l’anno solare (D.M. 11 ottobre 2004, pubblicato in
G.U. n. 267 del 13 novembre 2004;
90 giorni dall’approvazione del bilancio, nel caso in cui il bilancio di esercizio delle predette cooperative non coincida con l’anno solare (D.M. 1° dicembre 2004, pubblicato in G.U. n. 297 del 20 dicembre 2004).

Con Decreto 23/6/2014, GU Serie Generale n. 225 del 27/9/2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto che il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi,
non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. I nuovi termini sono, pertanto, i seguenti:

per gli esercizi coincidenti con l’anno solare (non bisestile) i 300 giorni danno come ultima data quella del 27 ottobre dell’anno successivo (Se l’anno è bisestile il 26 ottobre);

per chi ha l’esercizio, ad esempio, al 30 giugno di un anno, i 300 giorni scadono al 26 aprile dell’anno successivo.

Pertanto, entro il prossimo 26 ottobre 2016, le associazioni interessate dovranno procedere al versamento della quota parte di utili (pari al 3%) essendo il 2016 anno bisestile.


Nel contesto del predetto decreto (DM 23/6/2014) viene ribadito, inoltre, che il contributo di cui trattasi può essere riscosso esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» - denominato: Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992”, con la possibilità di effettuare la compensazione tra debiti e crediti. (D.M. 9 ottobre 2007).




































Società cooperative Nulla cambia per quanto concerne le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle
e i loro consorzi
ADERENTI ad associazioni nazionali di rappresentanza. Infatti, per le società cooperative e i loro
associazioni consorzi ADERENTI ad associazioni riconosciute, il termine per effettuare il
riconosciute
versamento del contributo suddetto risulta essere 60 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio (D.M. 14.04.1998).





OSSERVA





Le modalità di pagamento vengono determinate autonomamente dai singoli Fondi Mutualistici per quanto riguarda le cooperative aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela. Le modalità usuali sono o bonifico o conto corrente postale mentre non è possibile effettuare il versamento con il modello F24.
Regime sanzionatorio
Si rammenta, infine, che il corretto adempimento di cui trattasi risulta di rilevante
importanza, anche in funzione delle conseguenze previste dalla legge in capo agli enti che non ottemperano a quanto richiesto. Più precisamente:



in caso di mancato, ritardato o insufficiente versamento del contributo, le Direzioni territoriali del lavoro provvederanno d’ufficio a rideterminare l’importo esatto dovuto comprensivo delle sanzioni previste dall’art. 15 comma 5 della
L. 31.01.1992 n. 59: In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo”;
in caso di persistente inadempimento, si provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di contributo, di sanzione e di interessi, calcolati fino al giorno di invio della pratica al cessionario;

11


in caso di omesso versamento del contributo dovuto ai fondi mutualistici, la cooperativa non è sanzionabile con lo scioglimento per atto dell’autorità, ma con la perdita delle agevolazioni fiscali, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi stessi, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati (parere Min. Svil. Econ. 27.02.2013 prot 34462).


Art. 2545
septiesdecies c.c.
Tra le cause che legittimano lo scioglimento delle società cooperative e degli enti mutualistici per atto dell’autorità, non è contemplato il mancato pagamento
del contributo dovuto a fondi mutualistici.
Art. 11 comma
10 della L. 59/1992
Le società cooperative e i loro consorzi che omettono il versamento del contributo del 3% ai fondi mutualistici decadono dai benefici fiscali di altra natura concessi ai sensi
della normativa vigente.
Art. 17 della L. 388/2000
In caso di decadenza dai benefici fiscali, è previsto l’obbligo di devolvere il patrimonio effettivo dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati ai
fondi mutualistici































Commenti

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...

Giardinaggio e messa a dimora delle piante ad aliquota IVA variabile

/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO Mercoledì, 9 agosto 2017 5-7 minuti In presenza di un contratto di appalto è necessario valutare l’unicità o meno dell’operazione Le molteplici operazioni che caratterizzano le attività di giardinaggio e floricoltura possono presentare profili di complessità in merito all’applicazione dell’IVA. L’aliquota IVA può, ad esempio, variare in ragione del tipo di contratto stipulato dalle parti interessate (si pensi alla cessione di piante ornamentali nell’ambito di una semplice compravendita piuttosto che all’interno di un più complesso rapporto di appalto finalizzato alla sistemazione o alla realizzazione di un giardino). Appare utile, pertanto, analizzare le fattispecie più frequenti ponendo attenzione alla qualificazione delle operazioni prospettate e all’aliquota d’imposta applicabile. I lavori di giardinaggio (es. la concimazione, la rasatura del manto erboso, la potatura delle piante, ecc.) rappresentano prestazioni di servizi assoggettate, salvo quanto...