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Domanda entro 90 giorni per la rottamazione delle cartelle

/ Alfio CISSELLO Martedì, 25 ottobre 2016
L’art. 6 del decreto legge 193 del 2016 disciplina i termini e le modalità della “definizione agevolata” dei ruoli, più comunemente definita “rottamazione delle cartelle”.
Evidenziamo da subito che la sanatoria riguarda solo i ruoli (o, aggiungiamo noi, gli accertamenti esecutivi) affidati ad Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 (si dovrebbe quindi fare riferimento o alla consegna del ruolo o all’affidamento del credito).
Vi sono importanti modifiche rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi; infatti, a differenza di quanto si era detto, non verranno stralciati tutti gli interessi richiesti nelle cartelle di pagamento/intimazioni ad adempiere, ma i soli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), ovvero gli interessi la cui debenza sorge nel momento in cui il contribuente non onora, entro i termini, il pagamento di somme intimate con cartella di pagamento o accertamento esecutivo.
Quindi, tutti gli altri interessi sono dovuti per intero, si pensi, in primis, agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73), che accompagnano sia le liquidazioni automatiche sia gli atti impositivi, e lo stesso dicasi per i peculiari interessi previsti ad esempio per le imposte sugli affari.
Anche gli aggi/compensi di riscossione sono dovuti per l’intero ammontare.
Il discorso è molto diverso per le sanzioni, che, con limitate eccezioni, dovrebbero sparire del tutto. Detto effetto è molto importante e potenzialmente dirompente: chi, ad esempio, negli anni passati non ha mai compilato il quadro RW e ha ricevuto un atto di contestazione (impugnato o meno), potrà vedersi stralciare tutte le sanzioni, dovendo pagare solo gli aggi per intero.
Lo stesso vale per ogni altra sanzione, l’importante è che sia contenuta in ruoli/affidamenti rientranti nello iato temporale indicato (dal 2000 al 2015). Per come è formulata la norma, che parla di sanzioni escludendo solo alcune fattispecie, peraltro indicate tassativamente, dovrebbero essere espunte anche le sanzioni sul lavoro nero, così come quelle irrogate dalle autorità indipendenti, l’importante è che siano incluse nei ruoli di cui sopra.
Si tratta di una rottamazione che, per molti soggetti, si profila estremamente conveniente. Sotto l’aspetto indicato, è molto meglio di un condono, in quanto, se non si erra nell’interpretare la legge, per gli atti di contestazione di sole sanzioni è d’obbligo la domanda di sanatoria con impegno a rinunciare al ricorso.
Impegno a rinunciare al ricorso
Anche le sanzioni contributive vengono meno, sia quelle riconducibili all’INPS che alle Casse private che ad altri enti di previdenza. Dal testo dell’art. 16, infatti, non si rinvengono esclusioni di sorta.
Le esclusioni, come anticipato, sono limitate, riguardando i dazi, l’IVA all’importazione, le somme oggetto di condanna della Corte dei Conti, le sanzioni stradali e le sanzioni penali (multa, ammenda).
Sul lato procedurale, la domanda va presentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, con impegno a rinunciare al ricorso. Considerato che solo successivamente (quindi in un momento in cui l’impegno alla rinuncia dovrebbe già essere formalizzato) verranno comunicati gli importi da pagare, ciò crea delicate situazioni per i difensori che gestiscono processi pendenti.
La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme, che potrà avvenire in un massimo di quattro rate, l’ultima delle quali, al massimo, potrà avere come scadenza il 15 marzo 2018, mentre la terza il 15 dicembre 2017.
Anche coloro i quali hanno una dilazione in corso possono fruire della definizione, a condizione, però, che le rate scadenti tra il 1° ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016 siano regolari (anticipiamo che detto requisito si presenta foriero di problemi, privilegiando chi non ha mai pagato alcunchè).
Per i contribuenti che hanno già effettuato alcuni pagamenti, non è ammessa alcuna ripetizione.

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