/ Paola RIVETTI e Simone SUMA
Venerdì, 28 ottobre 2016
La
bozza del disegno di legge di bilancio 2017 conferma le anticipazioni
circa l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del
reddito delle imprese che applicano il regime contabile semplificato
(c.d. “minori”), in favore dell’adozione del principio di cassa, già
previsto per gli esercenti arti e professioni.La riforma, che diventerebbe operativa a decorrere dal periodo d’imposta 2017, dovrebbe essere attuata mediante:
- la completa sostituzione dell’art. 18 del DPR 600/73, per adeguare al nuovo regime di determinazione del reddito l’intero impianto contabile;
- un’ampia modifica dell’art. 66 del TUIR.
Innanzitutto restano immutati i limiti di ricavi (400.000 e 700.000 euro) per l’accesso alla contabilità semplificata, che verrebbero calcolati – a differenza di oggi – secondo il principio di cassa, tranne nel caso di primo passaggio a tale sistema (in cui sarebbe mantenuto il computo per competenza).
Dal punto di vista contabile, il nuovo art. 18 che risulta dalla bozza del Ddl. prevede l’istituzione di distinti registri nei quali annotare in maniera cronologica – con riferimento alla data di incasso o di pagamento – i ricavi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio; i diversi componenti positivi e negativi di reddito, invece, vanno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Verrebbe, in tal modo, eliminato il registro delle entrate e delle uscite riservato a coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA (attuale comma 3 dell’art. 18 del DPR 600/73).
Detti registri cronologici possono essere sostituiti dagli ordinari registri IVA, a condizione che negli stessi siano separatamente indicate le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta. Qualora alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda l’incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nel relativo anno, nei registri occorre riportare l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
I ricavi e le spese saranno poi separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d’imposta in cui avviene l’incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.
Esercitando un’opzione di durata triennale, il contribuente avrebbe anche la possibilità di derogare parzialmente al regime di cassa, in sostanza, facendo coincidere la data di registrazione dei documenti ai fini IVA con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
È rimasta, invece, immutata rispetto all’attuale sistema la possibilità di optare per il regime contabile ordinario con efficacia almeno triennale.
Dal punto di vista reddituale, in base al nuovo comma 1 dell’art. 66 del TUIR, il reddito imponibile sarebbe determinato come differenza tra l’ammontare:
- dei ricavi e dei proventi di cui agli artt. 57, 85 e 89 del TUIR, percepiti nel periodo d’imposta;
- e delle spese sostenute del medesimo periodo.
È confermato il concorso al reddito di altri componenti positivi e negativi, quali proventi immobiliari (art. 90 del TUIR), plusvalenze (art. 86 del TUIR), sopravvenienze attive (art. 88 del TUIR), minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 del TUIR). Confermato anche il comma 2 dell’art. 66 per la deduzione delle quote di ammortamento.
Deducibilità delle rimanenze solo dopo l’uscita dal precedente regime
Come
regola generale, non assumono, invece, più rilevanza le rimanenze
finali e iniziali; solo all’atto del passaggio alle nuove regole, sono
deducibili dal reddito le rimanenze finali che hanno concorso a formare
il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza.Vengono abrogati gli ultimi due periodi del comma 3 dell’art. 66, che consentono ai soggetti in regime di contabilità semplificata di dedurre nell’esercizio in cui ricevono il documento probatorio i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro.
Inoltre, al fine di evitare salti o duplicazioni d’imposta, viene disciplinato (similmente a quanto previsto per il regime di vantaggio ex DL 98/2011) il trattamento dei componenti reddituali nell’ipotesi di transito dal regime contabile semplificato a quello ordinario, e viceversa; in sostanza, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.