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«Premi» per i nuovi nati e asili nido

/ Arianna ZENI Lunedì, 31 ottobre 2016
Il Ddl. di bilancio 2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, venga riconosciuto un “premio alla nascita” di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, sarà corrisposto in un’unica soluzione, indipendentemente dal reddito del richiedente.
A partire dal prossimo anno, quindi, al compimento del settimo mese di gravidanza, le future mamme potranno presentare all’INPS un’apposita domanda per richiedere il nuovo premio.
In assenza di una disposizione specifica che ne disponga l’incumulabilità, il nuovo premio per i nati dal 2017 dovrebbe spettare contestualmente al c.d. “bonus bebè” introdotto dall’art. 1 commi 125 - 129 della legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014 n. 190) che, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, riconosce al nucleo familiare richiedente un assegno mensile, nel rispetto di alcune condizioni normativamente previste (con il DPCM 27 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. 10 aprile 2015 n. 83, sono state emanate le disposizioni per l’attuazione del beneficio in commento).
Si ricorda, nello specifico, che l’assegno per il c.d. “bonus bebè” è concesso ai nuclei familiari che sono in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro (cfr. circ. INPS 8 maggio 2015 n. 93). La misura dell’assegno, inoltre, dipendente dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente (secondo le regole introdotte dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159), è riconosciuto per un importo pari a:
- 960 euro annui (80 euro mensili per 12 mesi), qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui;
- 1.920 euro annui (160 euro mensili per 12 mesi), qualora il suddetto valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
Un’altra misura contenuta nel Ddl. di bilancio 2017 volta a sostenere le famiglie con figli nati a partire dal 1° gennaio 2016, riguarda l’attribuzione, a partire dall’anno 2017, di un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati.
Il c.d. “buono asili nido” sarà corrisposto al genitore che ne fa richiesta all’INPS, previa presentazione della documentazione che dimostri l’iscrizione ai nidi pubblici o privati.
Bonus per gli asili nido non cumulabile con la detrazione IRPEF
Il buono per gli asili nido non è cumulabile con la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 1 comma 335 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.
Il nuovo buono, inoltre, non sarà fruibile contestualmente ad altri benefici che saranno meglio definiti nel testo della legge di bilancio 2017 che sarà definitivamente approvata a fine anno. Il decreto attuativo della nuova misura dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2017.

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