/ Gianluca ODETTO
Martedì, 25 ottobre 2016
L’art.
4 comma 4 lettera d) del DL 193/2016 (decreto legge fiscale collegato
alla legge di bilancio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di
ieri, 24 ottobre 2016) introduce una semplificazione molto attesa da
parte dei contribuenti, rappresentata dall’eliminazione
dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni
con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, a suo tempo introdotto dal DL 40/2010.
Il nuovo decreto fiscale abroga, infatti, l’art. 1 commi 1, 2 e 3 del DL 40/2010, eliminando quindi l’obbligo in questione. Da quanto emerge da una prima lettura del provvedimento l’abolizione dell’obbligo non sarebbe, però, immediata: l’art. 4 comma 5 del DL 193/2016 prevede infatti che essa riguardi le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e ai periodi d’imposta successivi. Emergerebbe, quindi, un quadro in cui, per il 2016, la comunicazione continuerebbe a dover essere effettuata, con le consuete problematiche relative alla corretta e tempestiva individuazione delle controparti estere e alla selezione delle operazioni da comunicare.
Vi sarebbe, in sostanza, una visibile difformità rispetto alle scelte che il legislatore ha fatto nell’ambito delle imposte sui redditi: per effetto delle modifiche apportate all’art. 110 commi 10 e seguenti del TUIR da parte della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il 2015 è stato, infatti, l’ultimo anno d’imposta per cui è stato obbligatorio segnalare in modo separato nella dichiarazione dei redditi i costi derivanti da operazioni con controparti residenti o localizzate negli Stati o territori a fiscalità privilegiata menzionati dal DM 23 gennaio 2002.
Per il 2016 vi sarà un trattamento diversificato in quanto, se da un lato il modello UNICO 2017 non vedrà più alcun obbligo di indicazione separata dei costi nel quadro RF, continuerà invece ad essere obbligatorio (a meno, naturalmente, di modifiche da apportare in sede di conversione in legge del decreto, e in ogni caso per l’ultima volta) il monitoraggio delle operazioni IVA con le controparti residenti o localizzate nei paradisi fiscali (paradisi che, in questo ambito, sono individuati dal DM 4 maggio 1999 e dal DM 21 novembre 2001).
Se non interverranno novità (le quali, astrattamente, potrebbero venire solo dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato in attuazione del “nuovo” art. 21 del DL 78/2010 sull’altrettanto nuovo spesometro trimestrale), occorrerà continuare ad utilizzare il modello di comunicazione polivalente, indicando le operazioni con i Paesi black list, come di consueto, nel quadro BL.
Da questa breve ricostruzione si può evincere che, per il solo 2016, il modello di comunicazione polivalente da presentare nell’aprile 2017 dovrebbe contenere:
- lo spesometro annuale (ultimo adempimento in tal senso, dopo di che si passerà al regime trimestrale);
- la comunicazione black list 2016 annuale (ultimo adempimento prima della sua abolizione);
- la comunicazione delle operazioni relative al turismo (adempimento non toccato dalle semplificazioni).
Come detto, il modello non dovrebbe più prevedere la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e noleggio, mentre rimangono separate in virtù della diversa periodicità – anche se viene comunque utilizzato il modello di comunicazione polivalente – le comunicazioni delle autofatture da San Marino.
Se questo quadro verrà confermato, appare necessario prevedere sin da ora un corretto coordinamento tra spesometro e comunicazione black list, per evitare le problematiche di carattere tecnico che hanno caratterizzato l’annualità 2015.
Il nuovo decreto fiscale abroga, infatti, l’art. 1 commi 1, 2 e 3 del DL 40/2010, eliminando quindi l’obbligo in questione. Da quanto emerge da una prima lettura del provvedimento l’abolizione dell’obbligo non sarebbe, però, immediata: l’art. 4 comma 5 del DL 193/2016 prevede infatti che essa riguardi le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e ai periodi d’imposta successivi. Emergerebbe, quindi, un quadro in cui, per il 2016, la comunicazione continuerebbe a dover essere effettuata, con le consuete problematiche relative alla corretta e tempestiva individuazione delle controparti estere e alla selezione delle operazioni da comunicare.
Vi sarebbe, in sostanza, una visibile difformità rispetto alle scelte che il legislatore ha fatto nell’ambito delle imposte sui redditi: per effetto delle modifiche apportate all’art. 110 commi 10 e seguenti del TUIR da parte della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il 2015 è stato, infatti, l’ultimo anno d’imposta per cui è stato obbligatorio segnalare in modo separato nella dichiarazione dei redditi i costi derivanti da operazioni con controparti residenti o localizzate negli Stati o territori a fiscalità privilegiata menzionati dal DM 23 gennaio 2002.
Per il 2016 vi sarà un trattamento diversificato in quanto, se da un lato il modello UNICO 2017 non vedrà più alcun obbligo di indicazione separata dei costi nel quadro RF, continuerà invece ad essere obbligatorio (a meno, naturalmente, di modifiche da apportare in sede di conversione in legge del decreto, e in ogni caso per l’ultima volta) il monitoraggio delle operazioni IVA con le controparti residenti o localizzate nei paradisi fiscali (paradisi che, in questo ambito, sono individuati dal DM 4 maggio 1999 e dal DM 21 novembre 2001).
Se non interverranno novità (le quali, astrattamente, potrebbero venire solo dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato in attuazione del “nuovo” art. 21 del DL 78/2010 sull’altrettanto nuovo spesometro trimestrale), occorrerà continuare ad utilizzare il modello di comunicazione polivalente, indicando le operazioni con i Paesi black list, come di consueto, nel quadro BL.
Coesistenza difficile con lo spesometro
Dalla
lettura delle disposizioni del DL 193/2016 emerge un quadro per cui, in
sostanza, per l’anno di imposta 2016 le semplificazioni sarebbero poche:
la nuova periodicità trimestrale dello spesometro è prevista, a norma
dell’art. 4 comma 4 del decreto, dal 1° gennaio 2017, fatto che induce,
naturalmente, a ritenere ancora applicabile per il 2016 la periodicità
annuale dell’adempimento. Dalla stessa data è anche prevista la
soppressione dell’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti
stipulati dalle società di leasing e dai soggetti che svolgono attività
di locazione e di noleggio.Da questa breve ricostruzione si può evincere che, per il solo 2016, il modello di comunicazione polivalente da presentare nell’aprile 2017 dovrebbe contenere:
- lo spesometro annuale (ultimo adempimento in tal senso, dopo di che si passerà al regime trimestrale);
- la comunicazione black list 2016 annuale (ultimo adempimento prima della sua abolizione);
- la comunicazione delle operazioni relative al turismo (adempimento non toccato dalle semplificazioni).
Come detto, il modello non dovrebbe più prevedere la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e noleggio, mentre rimangono separate in virtù della diversa periodicità – anche se viene comunque utilizzato il modello di comunicazione polivalente – le comunicazioni delle autofatture da San Marino.
Se questo quadro verrà confermato, appare necessario prevedere sin da ora un corretto coordinamento tra spesometro e comunicazione black list, per evitare le problematiche di carattere tecnico che hanno caratterizzato l’annualità 2015.