Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Via libera al ravvedimento se si paga la sola sanzione dopo l’imposta

/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO Lunedì, 17 ottobre 2016


Dovrebbe essere ormai pacifico che, nonostante non sia tecnicamente possibile eseguire i versamenti da ravvedimento operoso ratealmente, sia però ammissibile eseguire i medesimi in più tranches.
Trattasi di una questione già risolta nella risoluzione Agenzia delle Entrate 23 giugno 2011 n. 67 e confermata nella circolare n. 42 del 12 ottobre.
Dunque, sempre che il versamento del dovuto, ivi compresi interessi e sanzioni, sia posto in essere nei termini di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, il contribuente può effettuare più pagamenti, in quanto non si tratta di dilazione.
Nel momento in cui sopravviene l’atto impositivo o l’avviso bonario, il ravvedimento è però perfezionato solo per la quota versata.
La circolare n. 42 si sofferma inoltre su una casistica piuttosto interessante, che si ha quando il contribuente, in un primo momento, versa tardivamente le imposte, e poi intende perfezionare il ravvedimento corrispondendo altresì le sanzioni e gli interessi legali.
Rammentiamo che, ex art. 13 del DLgs. 472/97, il ravvedimento si perfeziona se, in assenza di atti impositivi o di avvisi bonari, tutti gli adempimenti sono eseguiti, ovvero: rimozione dell’errore commesso, versamento di imposte, interessi legali e sanzioni ridotte.
Nella circolare si specifica che bisogna versare gli interessi legali sino a quando le imposte sono state pagate e le sanzioni ridotte. Detta riduzione, però, dipende dal momento in cui avviene il ravvedimento.
Ipotizziamo che la casistica sia quella del tardivo versamento, disciplinata nell’art. 13 del DLgs. 471/97.
Se l’imposta è versata con un ritardo di 50 giorni, la sanzione è del 15% e, se le sanzioni ridotte vengono pagate dopo 100 giorni dal termine per il versamento, la riduzione della sanzione del 15% è a un ottavo.
In tal caso, se, successivamente al versamento della sola imposta, sopravviene un atto ostativo al ravvedimento (accertamento, avviso bonario), questo è precluso. Verranno quindi irrogate le sanzioni piene definibili come di consueto al terzo (art. 16 del DLgs. 472/97), naturalmente se si tratta di ipotesi in cui la definizione è consentita.
Alle stesse conclusioni si può giungere se il contribuente ha pagato solo imposte e sanzioni ridotte, senza versare gli interessi legali e/o senza rimuovere la violazione (esempio, non è stata presentata la dichiarazione integrativa), salvo il caso del c.d. “errore scusabile”.
Possibile a nostro avviso la correzione del modello F24
Quindi, se il contribuente, ad esempio per carenza di liquidità, intende sanare solo una parte della violazione ma, per errore, indica nel modello F24 solo il codice tributo dell’imposta, rischia di non poter fruire del ravvedimento.
Si tratta di una circostanza già messa in evidenza nella circolare n. 27 del 2013, ove si era chiarito: “è necessario che, in sede di predisposizione del modello di versamento, lo stesso abbia quantomeno provveduto ad imputare parte di quel versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo”.
In questo caso, per mantenere valido il ravvedimento parziale, si potrebbe valutare l’opportunità di trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’istanza di correzione del modello F24 o del modello F23, onde indicare anche i codici tributo degli interessi legali e delle sanzioni, ripartendo quanto già versato.
Va detto che, secondo la Cassazione, non sarebbe ammesso un ravvedimento solo parziale (Cass. 24 settembre 2015 n. 19017).

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...