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Via libera al ravvedimento se si paga la sola sanzione dopo l’imposta

/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO Lunedì, 17 ottobre 2016


Dovrebbe essere ormai pacifico che, nonostante non sia tecnicamente possibile eseguire i versamenti da ravvedimento operoso ratealmente, sia però ammissibile eseguire i medesimi in più tranches.
Trattasi di una questione già risolta nella risoluzione Agenzia delle Entrate 23 giugno 2011 n. 67 e confermata nella circolare n. 42 del 12 ottobre.
Dunque, sempre che il versamento del dovuto, ivi compresi interessi e sanzioni, sia posto in essere nei termini di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, il contribuente può effettuare più pagamenti, in quanto non si tratta di dilazione.
Nel momento in cui sopravviene l’atto impositivo o l’avviso bonario, il ravvedimento è però perfezionato solo per la quota versata.
La circolare n. 42 si sofferma inoltre su una casistica piuttosto interessante, che si ha quando il contribuente, in un primo momento, versa tardivamente le imposte, e poi intende perfezionare il ravvedimento corrispondendo altresì le sanzioni e gli interessi legali.
Rammentiamo che, ex art. 13 del DLgs. 472/97, il ravvedimento si perfeziona se, in assenza di atti impositivi o di avvisi bonari, tutti gli adempimenti sono eseguiti, ovvero: rimozione dell’errore commesso, versamento di imposte, interessi legali e sanzioni ridotte.
Nella circolare si specifica che bisogna versare gli interessi legali sino a quando le imposte sono state pagate e le sanzioni ridotte. Detta riduzione, però, dipende dal momento in cui avviene il ravvedimento.
Ipotizziamo che la casistica sia quella del tardivo versamento, disciplinata nell’art. 13 del DLgs. 471/97.
Se l’imposta è versata con un ritardo di 50 giorni, la sanzione è del 15% e, se le sanzioni ridotte vengono pagate dopo 100 giorni dal termine per il versamento, la riduzione della sanzione del 15% è a un ottavo.
In tal caso, se, successivamente al versamento della sola imposta, sopravviene un atto ostativo al ravvedimento (accertamento, avviso bonario), questo è precluso. Verranno quindi irrogate le sanzioni piene definibili come di consueto al terzo (art. 16 del DLgs. 472/97), naturalmente se si tratta di ipotesi in cui la definizione è consentita.
Alle stesse conclusioni si può giungere se il contribuente ha pagato solo imposte e sanzioni ridotte, senza versare gli interessi legali e/o senza rimuovere la violazione (esempio, non è stata presentata la dichiarazione integrativa), salvo il caso del c.d. “errore scusabile”.
Possibile a nostro avviso la correzione del modello F24
Quindi, se il contribuente, ad esempio per carenza di liquidità, intende sanare solo una parte della violazione ma, per errore, indica nel modello F24 solo il codice tributo dell’imposta, rischia di non poter fruire del ravvedimento.
Si tratta di una circostanza già messa in evidenza nella circolare n. 27 del 2013, ove si era chiarito: “è necessario che, in sede di predisposizione del modello di versamento, lo stesso abbia quantomeno provveduto ad imputare parte di quel versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo”.
In questo caso, per mantenere valido il ravvedimento parziale, si potrebbe valutare l’opportunità di trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’istanza di correzione del modello F24 o del modello F23, onde indicare anche i codici tributo degli interessi legali e delle sanzioni, ripartendo quanto già versato.
Va detto che, secondo la Cassazione, non sarebbe ammesso un ravvedimento solo parziale (Cass. 24 settembre 2015 n. 19017).

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