/ Alfio CISSELLO
Martedì, 18 ottobre 2016
Sulla
base delle anticipazioni relative al disegno di legge di bilancio 2017
nonché al decreto legge collegato, è ormai certa l’ipotesi di una rottamazione delle cartelle.
Dovrebbe trattarsi di una definizione diversa sia da quella del vecchio art. 12 della L. 289/2002 (ove non venivano travolte solo le sanzioni e gli interessi, ma anche una consistente quota di imposte), sia da quella, più recente, del DL 16/2014, che contemplava la sola espunzione degli interessi.
In pratica, la soluzione proposta dall’Esecutivo potrebbe essere considerata una via di mezzo tra le due precedenti definizioni.
Come più volte affermato dal Viceministro all’Economia Enrico Zanetti, non sarà tecnicamente un condono, nel senso che il contribuente dovrà pur sempre pagare la totalità delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta e contributi o affidate ad Equitalia in forza di accertamento esecutivo.
Verranno però espunti gli interessi, le sanzioni e gli aggi di riscossione, cosa non da poco, visto che la definizione, se, al momento, potrebbe apparire ancora dubbia per alcune entrate come le sanzioni del Codice della Strada, i tributi locali e i contributi dovuti a enti di previdenza diversi dall’INPS, dovrebbe essere più sicura per le imposte sui redditi, l’IVA, le imposte d’atto e i contributi previdenziali gestiti dall’INPS.
Se le “sanzioni” dovranno essere tolte, si tratta di ogni sanzione amministrativa prevista dalla legge tributaria o contributiva, quindi si va dalle sanzioni da dichiarazione infedele contestate nell’accertamento, alle sanzioni da tardivo versamento scaturenti dalla liquidazione automatica sino alle sanzioni susseguenti al mancato versamento dei contributi previdenziali (si allude all’art. 116 della L. 388/2000).
Anche sul versante degli interessi gli effetti sono molto positivi: se nulla viene specificato, rientrano tutti gli interessi previsti dalle leggi fiscali, quindi sia gli interessi di mora che da ritardata iscrizione a ruolo.
Il contribuente, per avvalersi della definizione, dovrà corrispondere, se le indiscrezioni verranno confermate:
- tutti i tributi e i contributi, maggiorati degli interessi legali (il tasso andrà dunque applicato sui soli importi dovuti a titolo di contributo o di tributo, evitando ogni fenomeno di anatocismo fiscale);
- una somma forfetaria pari al 3% di tutte le somme iscritte a ruolo (la percentuale opera quindi sull’originario quantum iscritto a ruolo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi).
Rimangono fuori le cartelle di pagamento e, in generale, gli atti impositivi che portano a riscossione sole sanzioni amministrative (e, viene da dire, anche solo gli interessi).
Rientrano tutte le partite di ruolo rese esecutive sino al 31 dicembre 2015, ma il termine potrebbe anche slittare, comprendendo tutto o parte dell’anno in corso.
Gli importi potranno essere dilazionati in tre anni, ma la prima rata, sulla cui entità non è ancora possibile fornire anticipazioni, dovrà essere corrisposta entro i primi mesi del 2017.
Sul versante penale, rimane l’effetto attenuante o la causa di non punibilità degli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000.
Dal punto di vista procedimentale, il contribuente dovrà presentare apposita domanda ad Equitalia, entro un termine perentorio (90 giorni dall’entrata in vigore della legge o del decreto), e ciò inibirà nuove azioni esecutive, e, si spera, cautelari.
Dovrebbe trattarsi di una definizione diversa sia da quella del vecchio art. 12 della L. 289/2002 (ove non venivano travolte solo le sanzioni e gli interessi, ma anche una consistente quota di imposte), sia da quella, più recente, del DL 16/2014, che contemplava la sola espunzione degli interessi.
In pratica, la soluzione proposta dall’Esecutivo potrebbe essere considerata una via di mezzo tra le due precedenti definizioni.
Come più volte affermato dal Viceministro all’Economia Enrico Zanetti, non sarà tecnicamente un condono, nel senso che il contribuente dovrà pur sempre pagare la totalità delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta e contributi o affidate ad Equitalia in forza di accertamento esecutivo.
Verranno però espunti gli interessi, le sanzioni e gli aggi di riscossione, cosa non da poco, visto che la definizione, se, al momento, potrebbe apparire ancora dubbia per alcune entrate come le sanzioni del Codice della Strada, i tributi locali e i contributi dovuti a enti di previdenza diversi dall’INPS, dovrebbe essere più sicura per le imposte sui redditi, l’IVA, le imposte d’atto e i contributi previdenziali gestiti dall’INPS.
Se le “sanzioni” dovranno essere tolte, si tratta di ogni sanzione amministrativa prevista dalla legge tributaria o contributiva, quindi si va dalle sanzioni da dichiarazione infedele contestate nell’accertamento, alle sanzioni da tardivo versamento scaturenti dalla liquidazione automatica sino alle sanzioni susseguenti al mancato versamento dei contributi previdenziali (si allude all’art. 116 della L. 388/2000).
Anche sul versante degli interessi gli effetti sono molto positivi: se nulla viene specificato, rientrano tutti gli interessi previsti dalle leggi fiscali, quindi sia gli interessi di mora che da ritardata iscrizione a ruolo.
Il contribuente, per avvalersi della definizione, dovrà corrispondere, se le indiscrezioni verranno confermate:
- tutti i tributi e i contributi, maggiorati degli interessi legali (il tasso andrà dunque applicato sui soli importi dovuti a titolo di contributo o di tributo, evitando ogni fenomeno di anatocismo fiscale);
- una somma forfetaria pari al 3% di tutte le somme iscritte a ruolo (la percentuale opera quindi sull’originario quantum iscritto a ruolo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi).
Rimangono fuori le cartelle di pagamento e, in generale, gli atti impositivi che portano a riscossione sole sanzioni amministrative (e, viene da dire, anche solo gli interessi).
Definizione ammessa anche se c’è il contenzioso
Non
ci sono limiti quantitativi o di altro genere, fermo restando quanto
detto. Possono di conseguenza beneficiare della definizione coloro i
quali hanno in corso una rateazione, o un contenzioso a condizione che rinuncino al ricorso, così come coloro i quali sono stati destinatari di ruoli straordinari.Rientrano tutte le partite di ruolo rese esecutive sino al 31 dicembre 2015, ma il termine potrebbe anche slittare, comprendendo tutto o parte dell’anno in corso.
Gli importi potranno essere dilazionati in tre anni, ma la prima rata, sulla cui entità non è ancora possibile fornire anticipazioni, dovrà essere corrisposta entro i primi mesi del 2017.
Sul versante penale, rimane l’effetto attenuante o la causa di non punibilità degli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000.
Dal punto di vista procedimentale, il contribuente dovrà presentare apposita domanda ad Equitalia, entro un termine perentorio (90 giorni dall’entrata in vigore della legge o del decreto), e ciò inibirà nuove azioni esecutive, e, si spera, cautelari.