NOVITÀ
INPS
- Fondo di integrazione salariale
- Al via i controlli sulla fruizione dell’incentivo per l’assunzione dei giovani
- Ticket licenziamento: le esclusioni dall’obbligo di versamento per il 2016
- Primi chiarimenti sul nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio
Con la Circolare
9.9.2016, n. 176 l’Inps illustra la disciplina del Fondo
di integrazione salariale di cui al D.M. 3.2.2016, n. 94343.
Il Fondo, dall’1.1.2016, assicura una tutela in costanza
di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che
occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti
a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti
nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria e che non hanno
costituito Fondi di solidarietà bilaterali.
La Circolare Inps
22.9.2016, n. 180, riepiloga le principali caratteristiche
dell’incentivo per i datori di lavoro che assumono, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori fino
a 29 anni di età e in possesso di determinati
requisiti ed informa dell’avvio di una serie di verifiche
amministrative e/o ispettive a campione, in ordine alla legittimità
e alla misura degli importi posti a conguaglio nelle
denunce contributive mensili.
L’Inps, con il
Messaggio 24.10.2016, n. 4269, chiarisce che non è
dovuto nessun ticket di licenziamento nell'anno
2016 per le cessazioni di lavoro seguite a cambi d'appalto
e per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
nel settore edile per chiusura dei cantieri.
L’esenzione dal pagamento riguarda anche i datori di lavoro che
hanno effettuato licenziamenti dall’1.1.2016 al 26.2.2016.
Nel messaggio vengono altresì fornite le istruzioni operative per la
compilazione dei modelli Uniemens e per il recupero del contributo
eventualmente pagato prima della pubblicazione del messaggio.
Il Messaggio
4.11.2016, n. 4429, porta a conoscenza del personale ispettivo il
contenuto della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, prot. n. 2013737 del 2/11/2016. La nota ministeriale
fornisce le prime risposte ai quesiti inerenti al nuovo obbligo
di comunicazione delle prestazioni di lavoro
accessorio previsto dal D.Lgs. 185/2016.
1.
Fondo di integrazione salariale
L’art. 3, co. 19
della Legge 28.6.2012, n. 92, ha previsto, a far data dall’1.1.2014,
l’attivazione di un Fondo di solidarietà residuale volto a
tutelare, in costanza di rapporto di lavoro, il reddito
dei lavoratori dipendenti di imprese con più di 15
dipendenti, appartenenti ai settori, tipologie e classi dimensionali
non rientranti nel campo di applicazione della normativa in
materia d'integrazione salariale, laddove non fossero stati
stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di fondi di
solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali
alternativi. Con il Decreto interministeriale 7.2.2014, n. 79141, è
stato istituito, presso l’Inps, tale Fondo residuale.
A decorrere
dall’1.1.2016, la disciplina del suddetto Fondo residuale è stata
adeguata e armonizzata, ai sensi dell’art. 28, co. 4,
D.Lgs. 14.9.2015, n. 148, con le nuove disposizioni normative di cui
allo stesso decreto legislativo che riordinano e rivisitato la
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro. Le indicazioni amministrative in merito
all’operatività del Fondo di integrazione salariale, le modalità
di presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da esso
garantite e le indicazioni in merito alle aliquote di finanziamento
delle prestazioni ordinarie, nonché alcune precisazioni in
riferimento al computo della media occupazionale sono state fornite
dall’Istituto di previdenza con la Circolare n. 22/2016 e con i
Messaggi nn. 306, 548 e 1986 del 2016. Da ultimo, il Decreto
interministeriale 3.2.2016, n. 94343, pubblicato nella G.U.
30.3.2016, n. 74, ed entrato in vigore il 14.4.2016, ha concretamente
adeguato la disciplina del Fondo di solidarietà residuale, a
decorrere dall’1.1.2016, alle disposizioni del succitato D.Lgs.
148/2015; il Fondo ha assunto la denominazione di Fondo di
integrazione salariale. Con la Circolare 9.9.2016, n. 176, l’Inps
illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale di cui al
D.M. 94343/2016 ovvero le disposizioni di adeguamento del Fondo di
solidarietà residuale alle disposizioni del D.Lgs. 148/2015.
Il Fondo, a
decorrere dall’1.1.2016, assicura una tutela in
costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori
di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti,
appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non
rientranti nell’ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non
hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma
dell’art. 26 o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma
dell’art. 27, del citato D.Lgs. 148/2015.
Datori
di lavoro
L’art. 26, co. 7,
D.Lgs. 148/2015 amplia la platea dei soggetti beneficiari
delle tutele offerte dal Fondo di integrazione salariale. Tale
disposizione sancisce l’obbligatorietà dell’istituzione
dei Fondi in argomento per tutti i datori di lavoro, anche non
organizzati in forma di impresa, che occupano mediamente più
di 5 dipendenti (precedentemente l’ambito di applicazione
era riferito a imprese con più di 15 dipendenti) e che non rientrano
nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria
e straordinaria appartenenti a settori in cui non sono stati
stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà
bilaterale di cui all’art. 26, ovvero a un Fondo di solidarietà
bilaterale alternativo di cui all’art. 27 (art. 2, co. 1, D.M.
94343/2016). Nell’eventualità in cui gli accordi di cui all’art.
26, D.Lgs. 148/2015, avvengano in relazione a settori, tipologie di
datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo di
integrazione salariale, l’art. 2, co. 4, D.M. 94343/2016, in
applicazione dell’art. 28, co. 2, D.Lgs. 148/2015, prevede che alla
data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo
settore non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di
integrazione salariale, ma i contributi già versati o dovuti restano
acquisiti al Fondo di integrazione salariale.
Non rientrano nel
campo di applicazione del Fondo:
- i settori nell’ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 26, co. 1, D.Lgs. 148/2015. Nello specifico: settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza; settore del personale dipendente di Poste Italiane S.p.a. e delle società del Gruppo Poste italiane; settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo; settore del personale dipendente di aziende del settore del credito; settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali; settore marittimo; settore trasporto pubblico; settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani;
- i settori per i quali sono stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.Lgs. citato: settore dell’artigianato; settore della somministrazione di lavoro;
- le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, come individuate nelle Circ. 197/2015, 24/2015 e 30/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Requisito
dimensionale
Al Fondo di
integrazione salariale contribuiscono unicamente i datori di
lavoro che impiegano mediamente più di 5 dipendenti.
La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con
riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. La
determinazione del numero dei dipendenti occupati deve esser fatta
ricomprendendo i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti
a domicilio, dirigenti, ecc.) compresi gli apprendisti con esclusione
dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento
lavorativo. I lavoratori a tempo parziale sono computati nel
complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione
all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento
secondo le modalità disciplinate dall’art. 9, D.Lgs. 81/2015. I
lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione
all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità
disciplinate dall’art. 18, del citato D.Lgs. 81/2015. In presenza
di lavoratori ripartiti, gli stessi sono computati
nell’organico aziendale come parti di un’unica unità
lavorativa. Il lavoratore assente ancorché non retribuito
(es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso
dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua
sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore;
ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto. Nel determinare
la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre
anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni
stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si
determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al
semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla
forza occupazionale di detto mese. Il requisito occupazionale,
parametrato su un arco temporale di 6 mesi, può comportare una
fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del
numero delle unità occupate in più o fino a 5: in tal caso
l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel
quale sono stati occupati, in media, più di 5 dipendenti e non
sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono
stati occupati, in media, fino a 5 dipendenti.
Lavoratori
destinatari
I destinatari delle
prestazioni del Fondo, ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.M.
94343/2016, sono i lavoratori con contratto di lavoro subordinato,
compresi gli apprendisti con contratto di lavoro
professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei
lavoratori a domicilio. Sono esclusi i lavoratori con
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Per poter
beneficiare delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, è
richiesto che i suddetti lavoratori abbiano, alla data di
presentazione della domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale, un’anzianità di almeno 90 giorni
di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in
riferimento alla quale è stata presentata la domanda (a tal fine
sono compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie,
festività e infortuni e i periodi di maternità obbligatoria). In
caso di cambio di qualifica del lavoratore, l’anzianità di
effettivo lavoro presso l’unità produttiva è considerata in modo
unitario e pertanto si considera anche il periodo anteriore la
variazione, indipendentemente dalla qualifica
precedentemente posseduta dal lavoratore, in quanto l’art. 1, co.
2, D.Lgs. 148/2015 fa riferimento all’anzianità lavorativa
maturata dal lavoratore presso l’unità produttiva per la quale
viene richiesto il trattamento di integrazione salariale. Vanno
computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato,
in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a
settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno
infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale
corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di
continuità. In caso di trasferimento d’azienda ai sensi
dell’art. 2112 c.c., ai fini della verifica della sussistenza del
requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni, si
terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore
alienante.
Prestazioni
Il Fondo di
integrazione salariale, secondo quanto disposto dall’art. 29, co.
3, D.Lgs. 148/2015, garantisce le seguenti prestazioni:
- l’assegno di solidarietà di cui al co. 31 del medesimo D.Lgs. (disciplinato dall’art. 6, D.M. 94343/2016);
- l’assegno ordinario di cui al co. 30 del medesimo D.Lgs., come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall’art. 7, D.M. 94343/2016).
Le prestazioni
garantite dal fondo sono determinate, per ciascun datore di lavoro,
in misura non superiore a 4 volte l’ammontare
dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro,
tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a
favore dello stesso (cd. tetto aziendale). Allo scopo di consentire
l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività e
mitigare il limite suddetto, che andrà a regime nel 2022, il decreto
interministeriale non prevede alcun tetto aziendale per gli eventi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti
nell’anno 2016. Per gli anni successivi i limiti sono modulati
secondo quanto esposto nella Tabella n. 1.
Tabella
n. 1 - EVENTI GARANTITI E MISURA DELLA PRESTAZIONE
|
PER GLI EVENTI
DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DECORRENTI
NELL’ANNO |
MISURA DEL
TRATTAMENTO PARI A |
|
2017
|
10
volte
l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto
delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo
|
|
2018
|
8
volte
l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto
delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo
|
|
2019
|
7
volte
l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto
delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo
|
|
2020
|
6
volte
l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto
delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo
|
|
2021
|
5
volte
l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto
delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo
|
Assegno
di solidarietà
L’assegno di
solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai
lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare
o ridurre le eccedenze di personale nel corso della
procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24,
L. 223/1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi
individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione
di orario.
Tabella
n. 2 - ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ: DECORRENZA della PRESTAZIONE e
LAVORATORI INTERESSATI
|
Per
eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi
dall’1.1.2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di
lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti già
rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale
|
|
Per
eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal
30.3.2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro
che occupano mediamente più di 15 dipendenti inizialmente non
rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale in quanto
non organizzati in forma di impresa
|
|
Per
eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi
dall’1.7.2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di
lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti
|
L’assegno di
solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12
mesi in un biennio mobile. Al fine della verifica di
quest’ultimo si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine
della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di
tempo si è già usufruito di 52 settimane di riduzione, la domanda
non potrà essere accolta. In ogni caso la riduzione media oraria non
può essere superiore al 60% dell’orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori
interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di
riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere
superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per
il quale l’accordo di solidarietà è stipulato. Gli accordi
collettivi aziendali, nell’eventualità sia necessario soddisfare
temporanee esigenze di maggior lavoro, devono inoltre specificare le
modalità attraverso le quali il datore di lavoro può
modificare in aumento, sempre nei limiti del normale
orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato,
naturalmente, comporta una corrispondente riduzione dell’assegno di
solidarietà. Per l’ammissione all’assegno di solidarietà i
datori di lavoro devono presentare domanda esclusivamente in
via telematica alla struttura territoriale Inps competente per
unità produttiva entro 7 giorni dalla data dell’accordo
sindacale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere
inizio entro il 30° giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
La domanda deve
essere presentata, con le modalità indicate nella Circolare 122/2015
così come integrata dalla Circolare 201/2015, allegando l’accordo
collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di
lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di
orario sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di
lavoro e l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva,
integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario
contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato
.CSV reperibile nell’area download della procedura. A norma
dell’art. 6, co. 9, D.M. 94343/2016 l’assegno di solidarietà è
autorizzato, previa istruttoria, alla luce dei criteri direttivi
riferiti alla causale del contratto di solidarietà individuati nel
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13.1.2016,
n. 94033, per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione
guadagni straordinaria da emettere ai sensi del D.Lgs. 148/2015, così
come illustrati nella Circolare del Ministero del Lavoro 5.10.2015,
n. 24, e nella nota integrativa alla predetta Circolare 9.11.2015, n.
30.
Assegno
ordinario
L’assegno
ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che
il Fondo garantisce ai dipendenti di datori di lavoro che occupano
mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli
apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle
sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione
o riduzione di attività per situazioni aziendali dovute a
eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai
dipendenti, escluse le intemperie stagionali; per situazioni
temporanee di mercato; per riorganizzazione
aziendale o per crisi aziendale, ad esclusione dei
casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda
o di un ramo di essa. Ciascun intervento per riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa per le causali appena elencate è
corrisposto fino ad un periodo massimo di 26 settimane
in un biennio mobile.
Al fine della
verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso
dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale
arco di tempo si è già usufruito di 26 settimane di riduzione, la
domanda non potrà essere accolta. Stante l’applicabilità nei
limiti della compatibilità della disciplina in materia di cassa
integrazione guadagni ordinaria, espressamente prevista dall’art.
7, co. 9, D.M. 94343/2016, all’assegno ordinario sono, inoltre,
applicabili le seguenti disposizioni stabilite dall’art. 12, D.Lgs.
148/2015:
- il datore di lavoro che abbia già fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l’assegno è stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa;
- in ogni caso, nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio mobile, non possono essere autorizzateore di integrazione salariale eccedenti il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile;
- gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono considerati nel predetto computo delle 26 settimane nel biennio mobile, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione). Tale esclusione è rilevante ai soli fini del computo delle 26 settimane nel biennio mobile; pertanto, i periodi di integrazione salariale determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile (art. 4, co. 1, D.Lgs. 148/2015) e ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (art. 12, co. 5).
La domanda di
accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale
invocata, deve essere presentata alla Sede Inps territorialmente
competente in relazione all’unità produttiva, non prima di
30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni
dall’inizio della sospensione o della riduzione
dell’attività lavorativa. Entrambi i termini dianzi detti hanno
natura ordinatoria, pertanto, il mancato rispetto degli stessi
non determina la perdita del diritto alla
prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni,
l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione
oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di
decorrenza della prestazione.
In caso di
presentazione tardiva, in virtù del generale richiamo
all’applicazione della normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie, prevista dall’art. 30, co. 1, D.Lgs. 148/2015,
si applica il disposto di cui all’art. 15, co. 3, in base al quale
l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà
aver luogo per periodi anteriori di una settimana
rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì
della settimana precedente).
Per il computo dei
termini di presentazione della domanda, si tiene conto della
disciplina generale dettata dall’art. 2963 c.c. e pertanto: non si
computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del
termine; se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo.
In caso di
presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà
indicare le ore non indennizzabili, ovvero le ore di
sospensione/riduzione effettuate dalla data di inizio della
sospensione/riduzione richiesta in domanda al lunedì della settimana
precedente la data di presentazione della domanda stessa. La domanda
deve essere presentata, con le modalità indicate nella Circolare
122/2015, così come integrata dalle Circolari 201/2015 e 22/2016.
Al momento della
presentazione dell’istanza è necessario dare contezza
dell’assolvimento degli obblighi di informazione
e consultazione sindacale di cui all’art. 14, D.Lgs.
148/2015. Pertanto, alla stessa devono essere allegati, a seconda
della causale invocata, la comunicazione preventiva, il verbale di
esame congiunto o l’accordo sindacale.
|
Tabella
n. 3 - Esempi di termini di presentazione tardiva della domanda
|
|
Per
il periodo di sospensione dall’1.1.2016 al 31.3.2016 il termine
ultimo utile per la presentazione della domanda è il 16.1.2016.
Per effetto dell’applicazione del richiamato disposto di cui
all’art. 15, co. 3, la presentazione della domanda oltre tale
termine non comporta la perdita del diritto alla prestazione, ma
uno slittamento del termine di decorrenza della stessa, che può
decorrere non prima di una settimana dalla presentazione della
domanda (cioè dal lunedì della settimana precedente).
L’eventuale presentazione della domanda in data 20.1.2016, oltre
il termine ordinatorio indicato dalla norma, comporta la
decorrenza della prestazione dal giorno lunedì 11.1.2016. In
quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà comunicare le ore
di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa riferite al
periodo non indennizzabile dall’1.1.2016 al 10.1.2016.
|
Misura
delle prestazioni
La misura delle
prestazioni per le ore di lavoro non prestate è calcolata in modo
equivalente a quanto previsto per i trattamenti di cassa
integrazione guadagni ordinaria, secondo le modalità esposte
nell’Allegato 1 della Circolare 197/2015. A norma degli artt. 6,
co. 2 e 7, D.M. 94343/2016, l’importo dell’assegno di solidarietà
e dell’assegno ordinario sono calcolati ai sensi dell’art. 3, del
D.Lgs. 148/2015 e quindi in misura pari all’80% della
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le
ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite
dell’orario contrattuale. L’importo così determinato è
ridotto, a norma dell’art. 26, L. 28.2.1986, n. 41,
dell'importo derivante dall'applicazione delle aliquote
contributive previste a carico degli apprendisti, ad oggi
pari al 5,84%, e non può superare gli importi
massimi mensili determinati dall’art. 3, co. 5, D.Lgs. 148/2015
e riportati nella Tabella n. 4.
Tabella
n. 4 - TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIRC. 48/2016)
|
RETRIBUZIONE
(EURO)
|
TETTO
|
IMPORTO
LORDO (EURO)
|
IMPORTO
(EURO) AL NETTO DEL 5,84%
|
|
Inferiore
o uguale a 2.102,24
|
Basso
|
971,71
|
914,96
|
|
Superiore
a 2.102,24
|
Alto
|
1.167,91
|
1.099,70
|
Durata
delle prestazioni
L’art. 8, co. 1
del citato Decreto interministeriale prevede che, per ciascuna unità
produttiva, i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di
solidarietà non possono superare la durata massima
complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Lo
stesso articolo, al co. 2, prevede un’eccezione a tale
limite; dispone infatti che, ai fini della durata massima
complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà, entro il
limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura
della metà. Oltra tale limite la durata dei trattamenti viene
computata per intero. Sarà pertanto possibile, nel rispetto
del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, avere le
seguenti durate massime, anche se non continuative, nel
quinquennio mobile:
- 36 mesi di assegno di solidarietà;
- 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;
- 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà.
Autorizzazione
e ricorsi
Gli interventi ed i
trattamenti garantiti dal Fondo sono definiti con provvedimento
del Direttore (o del dirigente delegato) della sede
Inps territorialmente competente. In caso di aziende
plurilocalizzate, il provvedimento di concessione è comunque unico
ed è emesso dal direttore di sede (o dirigente delegato) competente
in relazione alla struttura territoriale Inps nell’ambito del cui
territorio insiste la sede legale del datore di lavoro o
presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento
contributivo.
Tabella
n. 5 - STRUTTURE INPS COMPETENTI ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE
|
Unità
produttiva ubicata nella medesima Provincia dove è iscritto il
datore di lavoro:
la
struttura Inps territorialmente competente alla definizione
dell’istanza è quella presso cui è iscritto il datore di
lavoro
|
|
Unità
produttiva ubicata in una Provincia diversa da quella dove è
iscritto il datore di lavoro:
la
struttura Inps territorialmente competente alla definizione
dell’istanza è quella presso cui è ubicata l’unità
produttiva.
|
|
In
caso datori di lavoro plurilocalizzati, la struttura Inps
territorialmente compente alla definizione dell’istanza è
quella nel cui territorio insiste la sede legale del datore di
lavoro o presso la quale il medesimo ha richiesto l’accentramento
contributivo
|
|
Una
volta emesso il provvedimento di definizione le strutture Inps
territorialmente competenti in relazione alla singola unità
produttiva emetteranno conforme autorizzazione al conguaglio o al
rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro ovvero, nei
casi espressamente previsti, al pagamento diretto
|
Avverso i
provvedimenti adottati dal Direttore di sede o suo delegato per le
materie di competenza è possibile proporre ricorso al
Comitato amministratore, al quale, ai sensi dell’art. 5, co.
1, lett. d) del Decreto interministeriale, spetta decidere in unica
istanza. I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato
amministratore del Fondo di integrazione salariale, presso la
Direzione generale dell’Inps e trasmessi esclusivamente tramite
canale telematico accedendo ai Servizi OnLine del Portale
istituzionale www.inps.it. Per una corretta canalizzazione
dell’istanza di ricorso è necessario, una volta effettuato
l’accesso a RiOL (Ricorsi on line) con Pin dispositivo, selezionare
le seguenti opzioni nell’ordine: Nuovo ricorso Gestione Lavoratori
Privati/Prestazioni a sostegno del reddito/Soggetto richiedente
prestazioni/contributo di solidarietà FIS.
Finanziamento
delle prestazioni
Le prestazioni
erogate dal Fondo di integrazione salariale, a decorrere
dall’1.1.2016, sono così finanziate:
- per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente dapiù di 5 a 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.
I datori di lavoro
rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione
salariale che abbiano una media occupazionale maggiore di 5
dipendenti sono tenuti a versare il contributo ordinario di
finanziamento nella misura di cui alla lett. b), co. 1, dell’art.
10 del decreto in oggetto (0,45%) a far data dall’1.1.2016. A
decorrere dalla medesima data, i datori di lavoro analogamente
rientranti nella disciplina del Fondo di cui si tratta, con una media
occupazionale maggiore di 15 dipendenti, sono tenuti a
versare il contributo di finanziamento nella misura di cui alla lett.
a), co. 1, del citato art. 10 (0,65%).
L’art. 29, co. 8,
D.Lgs. 148/2015, dispone che qualora siano previste le prestazioni di
assegno ordinario e assegno di solidarietà, è dovuto
dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di
attività lavorativa un contributo addizionale, calcolato in
rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 4% della
retribuzione persa (la stessa è pari alla differenza tra la
retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero
intervenuti gli eventi tutelati e quella che effettivamente viene
data in rapporto all'orario ridotto o sospeso).
Codifica
aziendale
I datori di lavoro
rientranti nell’ambito di applicazione del D.M. 94343/2016
continueranno ad essere contraddistinti dal c.a. «0J», che,
dall’1.1.2016, assume il significato di «azienda tenuta al
versamento dei contributi ex D.I. n. 94343/2016 (Fondo integrazione
salariale)». Poiché il contributo è mensilmente dovuto solo dai
datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di 5 dipendenti
nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione
«0J» ilcontrollo del requisito occupazionale di più
di 5 dipendenti nel semestre sarà effettuato dall’apposita
procedura automatizzata predisposta dall’Inps secondo le
modalità descritte in precedenza. I datori di lavoro che operano con
più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il
requisito occupazionale di più di 5 dipendenti computando i
lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione
alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire
l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a
tale limite, oppure l’eventuale modifica, del seguente codice di
autorizzazione: «6G» che assume il nuovo significato di
«Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più
posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di
integrazione salariale». Ai fini della corretta applicazione
dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con più
posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il
requisito occupazionale di più di 15 dipendenti computando i
lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione
alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire
l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a
tale limite, oppure l’eventuale modifica, del seguente codice di
autorizzazione: «2C» che assume il nuovo significato di «Azienda
che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi
relativi ai Fondi di solidarietà», nel caso di azienda con più di
15 dipendenti che opera su più posizioni. Ogni variazione della
media occupazionale tale da determinare una variazione del codice di
autorizzazione dovrà essere comunicata alla sede Inps competente a
cura del datore di lavoro. Qualora un medesimo datore di lavoro
eserciti attività plurime connotate da autonomia funzionale,
gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori
diversi, il requisito occupazionale, di norma, deve essere
determinato in relazione al numero di dipendenti distintamente
occupati in ognuna delle attività.
Modalità
di compilazione del flusso Uniemens
Per le imprese con
più di 15 dipendenti già rientranti nell’ambito di applicazione
del Fondo di solidarietà residuale, l’aliquota contributiva pari
allo 0,65% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di
tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, è stata
aggiornata a far data dall’1.1.2016. Viceversa, per i
datori di lavoro con media occupazionale tra più di 5
e 15 dipendenti, a decorrere dal mese di ottobre 2016,
ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione
ordinaria, pari allo 0,45%, sarà calcolata nell’aliquota
complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con
esclusione dei dirigenti, con differenziazione delle aliquote
descritte in precedenza. Per i datori di lavoro con limite
dimensionale tra 5 e 15 dipendenti computato con riferimento al
semestre precedente, in relazione ai contributi dovuti per le
mensilità da gennaio a settembre 2016, il flusso Uniemens deve
essere compilato seguendo le indicazioni riportate di seguito. Ai
fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità
da gennaio a settembre 2016, le aziende valorizzeranno –
all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito>
– l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice «M149» avente il significato di
«Contributo ordinario Fondo di Integrazione salariale
gennaio-settembre 2016»; in <Retribuzione> l’importo
dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,45%
dell’imponibile contributivo (da >5 a 15 dipendenti). Ai fini
del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da
gennaio a settembre 2016, le aziende valorizzeranno – all’interno
di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> –
l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in
<CausaleADebito> il codice “M131” o “M149”; in
<Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori
dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l’importo
del contributo pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da >5
a 15 dipendenti); pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da
>15 dipendenti). La regolarizzazione delle competenze arretrate,
relative al periodo da gennaio a settembre 2016, dovrà avvenire
entro il giorno 16 dicembre p.v. Resta ferma la possibilità, per gli
interessati, di proporre istanza di rateazione dei
debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole
generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura
vigente alla data di presentazione della domanda.
2.
Al via i controlli sulla fruizione dell’incentivo per l’assunzione
dei giovani
L’art. 1, D.L.
28.6.2013, n. 76, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 99, ha
istituito, nel limite delle risorse di cui ai co. 12 e 16 del
medesimo articolo, un incentivo per i datori di lavoro
che assumevano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
lavoratori fino a 29 anni di età in possesso
dei requisiti previsti dalla stessa normativa. Tale disposizione
normativa è stata successivamente abrogata dall’art. 29,
co. 1, D.Lgs. 150/2015, che ha però salvato gli effetti della
precedente previsione in relazione alle assunzioni e alle
trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore dello stesso
decreto e fino alla completa fruizione degli incentivi
spettanti. Da ultimo, la Determinazione 17.12.2015, n. 167 ha
approvato la Convenzione tra Inps e Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali che prevede, tra l’altro, un ulteriore
finanziamento del suddetto incentivo relativamente ai rapporti di
lavoro svolti nelle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana,
Umbria, Valle D’Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e
Bolzano. Il suddetto ulteriore finanziamento è diretto a
sovvenzionare, come espressamente chiarito con Nota del Ministero del
Lavoro del 20.4.2016, prot. 0006056, integrativa della convenzione,
gli incentivi autorizzati entro il 30.6.2015 e fruiti da marzo 2014 a
novembre 2015.
Tabella
n. 6 – Art. 1, D.L. 76/2013. Incentivo per l'assunzione a tempo
indeterminato di giovani under 30, privi d'impiego regolarmente
retribuito da almeno 6 mesi ovvero privi di diploma di scuola media
superiore o professionale
|
PRINCIPALI
CARATTERISTICHE DELL’INCENTIVO |
|
L’incentivo
è destinato ai datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato - anche a tempo parziale
- o che trasformano i rapporti a tempo determinato con giovani di
età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non
compiuti alla data dell’assunzione)
|
|
Il
beneficio si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo
associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi
della L. 142/2001, nonché alle ipotesi di assunzioni a tempo
indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo
indeterminato che determinato
|
|
L’incentivo
non trova applicazione per le assunzioni di
lavoratori domestici
|
|
L’incentivo
è legittimamente riconoscibile per l’assunzione degli
apprendisti. In considerazione della circostanza che per il
rapporto di apprendistato l’ordinamento già prevede una
disciplina di favore - caratterizzata da forme di contribuzione
ridotta rispetto alla contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta
dal datore di lavoro -, l’agevolazione prevista dall’art. 1,
D.L. 76/2013 per l’assunzione di un apprendista non può
mensilmente superare l’importo della contribuzione
dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (es.: Alfa
ha assunto un apprendista per il quale deve una contribuzione pari
all’11,61% della retribuzione; in questo caso l’incentivo
previsto dall’art. 1, D.L. 76/2013 spetta nella misura mensile
dell’11,61% della retribuzione imponibile previdenziale)
|
|
Al
datore di lavoro che assume a tempo indeterminato spetta un
beneficio economico, pari ad 1/3 della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, entro
il limite massimo mensile di € 650 per ogni
lavoratore
|
|
In
caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo
spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a
tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incentivo spetta
per 12 mesi
|
|
Le
assunzioni devono riguardare lavoratori giovani che si
trovino in una delle condizioni di svantaggio previste
dall’art. 1, co. 2, D.L. 76/2013 (essere privi di impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure essere privi
di diploma)
|
|
Il
godimento del beneficio è poi subordinato ad una serie di
condizioni riguardanti il datore di lavoro: le assunzioni devono
comportare un incremento occupazionale netto rispetto al
numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti
l’assunzione.
Il
datore di lavoro deve risultare in posizione regolare in
ordine all’assolvimento dei propri obblighi contributivi
e agli obblighi inerenti la tutela della sicurezza
dei lavoratori.
Deve altresì
applicare gli accordi e i contratti collettivi nazionali
nonché quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali e
datoriali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e rispettare gli altri obblighi di legge |
|
Il
datore di lavoro deve rispettare i principi di cui
all’art. 4, co. 12, 13 e 15, L. 92/2012 - abrogati dall’art.
34, D.Lgs. 150/2015 ed ora nuovamente disciplinati dall’art. 31
del medesimo D.Lgs.. 150/2015, ma vigenti, nella loro formulazione
originaria, in riferimento al periodo delle
assunzioni/trasformazioni agevolabili - di seguito elencati:
|
I
nuovi controlli
Con la Circolare
22.9.2016, n. 180, l’Inps rende noto che, oltre ai controlli
automatizzati fin qui svolti dalle procedure informatiche, le
strutture territoriali intraprendono una serie di ulteriori
verifiche di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla
legittimità e alla misura degli importi conguagliati nelle denunce
contributive mensili. Tali attività saranno condotte on desk
(attraverso verifiche automatizzate di natura amministrativa) ovvero
attraverso delle verifiche di natura ispettiva (limitatamente alle
funzioni dell’Istituto a seguito del riassetto dell’attività
ispettiva in materia di lavoro e previdenza sociale operato con il
D.Lgs. 149/2015). L’attività di controllo in ordine alla
legittimità e alla misura degli importi conguagliati nelle denunce
contributive mensili sarà svolta seguendo le linee guida
previste dalla check list illustrata nella Tabella n. 7.
Tabella
n. 7 - CHECK LIST VERIFICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA E/O ISPETTIVA
|
OGGETTO DEL
CONTROLLO |
METODO DI
ACCERTAMENTO |
|
Durata
massima
del beneficio (18
mesi
per le assunzioni a tempo indeterminato/12
mesi
per trasformazioni di rapporti a termine)
|
Verifica
dei dati contenuti nelle denunce
contributive
mensili
(Uniemens) e trimestrali
(DMAG) trasmesse
|
|
Assenza
di sospensioni
di rapporti
di lavoro
per crisi o riorganizzazione aziendale (art. 4, co. 12, lett. c),
L. 92/2012 e art. 31, co. 1, lett. c), D.Lgs. 150/2015)
|
Visura
degli elenchi
riportanti le aziende
destinatarie di provvedimenti
CIGS
e CIGD,
mediante accesso agli archivi informatizzati dell’Inps, con
riscontro (positivo o negativo) dell’unità produttiva presso la
quale sono occupati i lavoratori oggetto del beneficio
contributivo
|
|
Assenza
di assetti
proprietari coincidenti
e/o di rapporti di collegamento
e controllo,
nei 6 mesi precedenti l’assunzione, tra il datore di lavoro
richiedente il beneficio e il precedente datore di lavoro che ha
disposto il licenziamento del medesimo lavoratore (art. 4, co. 12,
lett. d), L. 92/2012 e art. 31, co. 1, lett. d), D.Lgs. 150/2015)
|
Verifica
dei dati
residenti nell’applicativo «Infocamere»
(archivio unico aziende iscritte presso le CCIAA)
|
|
Svantaggio
del lavoratore
privo di diploma di scuola media superiore o professionale
|
Acquisizione
di flussi
informativi
forniti dai competenti Centri
per l’impiego
|
|
Svantaggio
del lavoratore
privo di impiego regolarmente retribuito (rapporto di lavoro
subordinato della durata minima di 6 mesi nel corso dei 6 mesi
precedenti l’assunzione)
|
Verifica
dell’estratto
conto assicurativo del
lavoratore e delle comunicazioni telematiche di assunzione UniLav
|
|
Svantaggio
del lavoratore
privo di impiego regolarmente retribuito per attività autonome o
di collaborazione (sussistenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione
di un reddito, su base annuale, inferiore a € 4.800 nel caso di
attività autonoma propriamente detta e inferiore a € 8.000 nel
caso di attività di collaborazione)
|
Verifica
dell’estratto
conto assicurativo del
lavoratore e dell’iscrizione
del medesimo presso le diverse
gestioni contributive
amministrate dall’Inps (applicativo ARCA) o da altre
amministrazioni (casellario dei lavoratori attivi)
|
|
Osservanza
da parte del datore di lavoro degli istituti
economici
e normativi
dettati dai contratti
collettivi di lavoro (art.
1, co. 1175, L. 296/2006)
|
Accertamento
per eccezione.
Rispetto della condizione dedotto in assenza di informazioni
diverse provenienti dagli accertamenti
ispettivi
effettuati da Inps, Inail, Direzioni territoriali del lavoro,
Guardia di finanza ed organi abilitati, ai sensi della legge
183/2010
|
|
Osservanza
da parte del datore di lavoro delle norme
poste a tutela
della sicurezza
dei lavoratori
(art. 1, co. 1175, L. 296/2006 – art. 9, D.M. 24.10.2007)
|
Accertamento
per eccezione.
Rispetto della condizione dedotto in assenza di informazioni
diverse provenienti dagli accertamenti
operati dall’Inail e dai competenti uffici delle Asl
|
|
Rispetto
del diritto di precedenza
alla riassunzione
di altro lavoratore licenziato da un precedente impiego a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12,
lett. b), L. 92/2012 e art. 31, co. 1, lett. b), D.Lgs. 150/2015)
|
Accertamento
per eccezione.
Rispetto della condizione dedotto in assenza di segnalazioni
da parte dei lavoratori ovvero di informazioni
provenienti dalle Direzioni territoriali del lavoro
|
|
Incremento
netto
del numero
dei lavoratori
occupati
rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. L’incremento deve
essere mantenuto
(anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per
ogni mese di vigenza dei rapporti di lavoro incentivati.
L’incremento e il suo mantenimento devono essere valutati in
relazione all’intero
assetto proprietario del
datore di lavoro, configurabile anche in più aziende controllate
o collegate
|
Calcolo
del numero
di lavoratori occupati
nel periodo di riferimento, desumibile dalle denunce contributive
mensili (Uniemens) o trimestrali (DMAG) della singola azienda o
del complesso di aziende riunite nel medesimo assetto
proprietario. Il controllo è effettuato prioritariamente sulla
posizione aziendale di riferimento per il lavoratore oggetto del
beneficio e, in una fase successiva, sul complesso delle aziende
unite nel medesimo assetto proprietario
|
|
Corrispondenza
tra il contenuto delle comunicazioni
obbligatorie
di assunzione inoltrate al Ministero del Lavoro e i dati
registrati nelle
denunce contributive
mensili trasmesse all’Inps
|
Verifica
della rispondenza
dei dati relativi all’assunzione/trasformazione del rapporto
comunicati con la
denuncia contributiva
(UniEmens o DMAG) con quelli risultanti dalle comunicazioni
obbligatorie UNILAV/UNISOMM
|
|
Coincidenza
del datore
di lavoro
titolare della denuncia contributiva mensile con l’intestatario
dell’istanza
di accesso
alla fruizione del beneficio
|
Confronto
tra modulo telematico DL76 e UniEmens/DMAG
|
|
Coincidenza
dei dati
anagrafici
del lavoratore
oggetto del beneficio con quelli indicati nell’istanza
|
Confronto
tra i dati
registrati nella comunicazione obbligatoria (UniLav/UniSomm) e
quelli presenti nel modulo telematico DL76
|
|
Accertamento
della natura
privata
o privatistica
del richiedente
|
Esclusione
di Comuni, Province, Regioni, Enti Pubblici in genere, Stato ed
Amministrazioni statali
|
Concluse le attività
di controllo amministrativo o ispettivo, il funzionario incaricato,
sulla base delle risultanze emerse nel corso della verifica e della
documentazione acquisita, compila la suddetta check-list, dando conto
dell’esito regolare o irregolare di ogni singolo controllo. Nelle
ipotesi di controllo on desk o sul posto concluso con esito
negativo riguardante i presupposti di legittimità della
fruizione dell’incentivo l’Istituto procederà alla formale
contestazione dell’irregolarità riscontrata al datore
di lavoro intimandogli di sanare l’irregolarità
entro i termini di legge, fermo il diritto di proporre ricorso
amministrativo secondo la normativa in vigore.
3.
Ticket licenziamento: le esclusioni dall’obbligo di versamento per
il 2016
L’art. 2, co. 34,
L. 28.6.2012, n. 92, ha disposto, per il periodo 2013 – 2015,
l’esclusione dall’obbligo di versamento del
contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro
a tempo indeterminato, disciplinato dall’art. 2, co. 31
della stessa, nei casi di:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto (ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL);
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Successivamente, la
L. 25.2.2016, n. 21, di conversione del D.L. 30.12.2015, n. 210,
all’art. 2–quater, ha modificato il testo del suddetto art. 2,
co. 34, L. 92/2012, sostituendo alle parole «Per il periodo
2013-2015» quelle «Per il periodo 2013-2016». Per
effetto di tale disposizione, quindi, anche nell’anno 2016,
per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
rientranti nei casi succitati continua ad essere escluso
l’obbligo di versamento del contributodi cui
all’art. 2, co. 31 della medesima legge. Beneficiano della predetta
esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad
effettuare licenziamenti nel periodo 1.1.2016 –
26.2.2016, ancorché l’art. 2-quater abbia acquistato efficacia
dal giorno successivo a quello di pubblicazione della L. 21/2016
(27.2.2016), per effetto di quanto disposto dall’art. 15, co. 5, L.
23.8.1988, n. 400. Tale interpretazione è suffragata, inoltre, dal
tenore letterale del novellato art. 2, co. 34, L. 92/2012, che
ridefinisce il periodo temporale di efficacia dell’esclusione
dall’obbligo contributivo in argomento estendendola, in via
generale, all’anno 2016.
Istruzioni
operative
L’Inps, con il
Messaggio 24.10.2016, n. 4269, ha stabilito che per la corretta
gestione delle fattispecie di esonero dall’obbligo di versamento
del contributo per le interruzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato ex art. 2, co. 34, L. 92/2012, di cui al succitato
punto 1, anche per l’anno 2016, i datori di lavoro interessati
valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>, l’elemento
<Cessazione>, indicando in <GiornoCessazione> il giorno
dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento
<TipoCessazione> i codici cessazione, già in uso, «1M»
ovvero «1N». Relativamente alla fattispecie di cui al suddetto
punto 2, i datori di lavoro che abbiano risolto i rapporti di lavoro
ai sensi dell’art. 2, D.L. 21.4.2011, valorizzeranno in
<DenunciaIndividuale>, l’elemento <Cessazione>,
indicando in <GiornoCessazione> il giorno dell'avvenuta
cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento <TipoCessazione>
il codice cessazione di nuova istituzione «1P» avente il
significato di «licenziamento per cambio gestore ex art.2, D.I.
21.04.2011». I datori di lavoro, che procederanno all’assunzione
ex art. 2, D.L. 21.4.2011, valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>,
l’elemento <Assunzione>, indicando in <GiornoAssunzione>
il giorno dell'avvenuto inizio del rapporto di lavoro, e
nell’elemento <TipoAssunzione> il codice assunzione di nuova
istituzione «1P» avente il significato di «assunzione per cambio
gestore ex art.2, D.I. 21.04.2011». Con lo stesso messaggio si rende
noto che per il recupero del contributo eventualmente pagato
nel periodo dall’1.1.2016 alla data di pubblicazione del messaggio
stesso (rectius 24 ottobre 2016), i datori di lavoro
utilizzeranno la procedura delle regolarizzazioni Uniemens.
Analoga procedura di regolarizzazione Uniemens dovrà essere
utilizzata dai datori di lavoro per il recupero del contributo
di licenziamento eventualmente già versato, ma non dovuto
in relazione alle risoluzioni di rapporti di lavoro ai sensi
dell’art. 2, D.L. 21.4.2011.
4.
Primi chiarimenti sul nuovo obbligo di comunicazione delle
prestazioni di lavoro accessorio
Con il Messaggio
4.11.2016, n. 4429, l’Inps porta a conoscenza del personale
ispettivo il contenuto della Nota del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali 2.11.2016, prot. 2013737, con la quale vengono
fornite alcune risposte a quesiti inerenti al nuovo obbligo di
comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio
previsto dal D.Lgs. 185/2016. In particolare, il Ministero si
sofferma sulle variazioni e/o modifichedelle
comunicazioni già effettuate, specificando che le stesse devono
essere comunicate almeno 60 minuti prima delle attività
cui si riferiscono. Lo stesso dicastero coglie inoltre l’occasione
per evidenziare che lamancata comunicazione delle variazioni
è sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata
comunicazione, poiché in tutti e due i casi si riscontra la
violazione dell’obbligo di comunicare, entro 60 minuti dall’inizio
della prestazione, il nome, il luogo ed il tempo di impiego del
lavoratore. Conseguentemente, in entrambi i casi, si viola l’art.
49, co. 3, penultimo periodo, D.Lgs. 81/2015 e ciò dà luogo,
pertanto, all’applicazione della relativa sanzione. In
ambito sanzioni, specifica altresì che nell’ipotesi in cui non
siano state effettuate né la dichiarazione di inizio
attività da parte del committente nei confronti dell’Inps
né la comunicazione alla sede territoriale competente
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, si procede a contestare
esclusivamente la maxi sanzione per lavoro nero,
in quanto la mancata comunicazione è assorbita dalla mancata
dichiarazione di inizio attività. Relativamente alla comunicazione
in argomento viene chiarito che la stessa può essere effettuata,
oltre che dall’impresa, anche dai consulenti del lavoro e
dagli altri professionisti abilitati ai sensi della L.
12/1979, purché gli stessi indichino anche nell’oggetto, la
e-mail, il codice fiscale e la ragione sociale dell’impresa
utilizzatrice dei voucher. Le comunicazioni possono riguardare
cumulativamente anche una pluralità di lavoratori,
purché riferite allo stesso committente e purché i dati
riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente e
analiticamente esposti. Si riporta nella Tabella n. 8 l’elenco
completo delle Faq fino ad ora diffuse sull’argomento.
Tabella
n. 8 - FAQ: COMUNICAZIONI LAVORO ACCESSORIO
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QUESITO |
RISPOSTA |
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Nelle
ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga
l’attività per tutta la settimana dal lunedì al
venerdì i committenti non agricoli o professionisti
devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale
competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun
singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica
comunicazione?
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Nelle
ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera
settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una
sola comunicazione con la specifica indicazione delle
giornate interessate, del luogo e dell’ora
di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata
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I
datori di lavoro agricoli come devono effettuare
la comunicazione?
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La
comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti
parzialmente diversi rispetto a quella degli altri
committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un
arco temporale «fino a 3 giorni» e non è
necessario comunicare gli orari di inizio e fine
dell’attività
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Per
il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata
ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle
11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare
due comunicazioni distinte oppure risulta
sufficiente un’unica comunicazione?
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È
sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la
specificazione degli orari in cui il lavoratore è
impegnato in attività lavorativa
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Le variazioni
e/o modifiche devono essere comunicate almeno 60 minuti
prima delle attività cui si riferiscono? |
La
variazione della comunicazione già effettuata va
comunicata almeno 60 minuti prima delle attività
cui si riferisce. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è
possibile individuare le seguenti ipotesi:
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La
mancata comunicazione delle variazione viene
sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata
comunicazione?
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Ogni
variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo
di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della prestazione il
nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in
una mancata comunicazione di cui all’art. 49, co. 3,
penultimo periodo, D.Lgs. 81/2015 e dà luogo, pertanto,
all’applicazione della relativa sanzione
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Nelle
ipotesi in cui non siano state effettuate né la
dichiarazione di inizio di attività da parte del
committente nei confronti dell’Inps né la comunicazione alla
sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale
del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi
sanzione per lavoro nero oppure occorre contestare anche la
mancata comunicazione?
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Si
procede esclusivamente con la contestazione della maxi
sanzione per lavoro nero in quanto la mancata
comunicazione risulta assorbita dalla prima
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I
soggetti che, pur in possesso di partita Iva non
sono imprenditori
(P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, Onlus, ecc.)
devono effettuare la comunicazione alla DTL
competente per territorio?
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No.
I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella
nozione di imprenditore o professionista non
sono tenuti
ad effettuare la comunicazione
all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma devono provvedere
esclusivamente
alla dichiarazione
di inizio
di attività
nei confronti dell’Inps
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La
comunicazione può essere effettuata da un consulente
del lavoro
o altro
professionista abilitato
per conto dell'impresa?
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Sì.
I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai
sensi della L. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in
questione per
conto dell'impresa
ferma restando, come richiesto dalla Circolare 1/2016
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'indicazione anche
nell'oggetto della e-mail del codice
fiscale
e della ragione
sociale
dell'impresa
utilizzatrice dei voucher
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Ogni
comunicazione deve riguardare un
singolo lavoratore
al massimo?
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No.
Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente
anche una pluralità
di lavoratori,
purché riferite allo stesso
committente
e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano
dettagliatamente
e analiticamente
esposti
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Qual
è la sede competente dell’Ispettorato dove
inviare la comunicazione?
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È
quella individuata in base al luogo di svolgimento
della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione
presso una sede diversa il committente potrà comunque
comprovare l’adempimento dell’obbligo
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