/ REDAZIONE
Venerdì, 30 dicembre 2016
Sulla
Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto 7 dicembre
2016 che individua la tipologia di documentazione idonea a
rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi per i commercianti al minuto e assimilati che hanno esercitato l’opzione prevista dall’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015. Le disposizioni del decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2017.
Si ricorda che il DLgs. 127/2015 ha introdotto la possibilità, per i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (commercio al minuto e attività assimilate) di optare per la trasmissione telematica e la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri, relativi alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72, all’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione telematica e la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri sostituiscono, in questo caso, gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale e la registrazione ex art. 24 comma 1 del DPR 633/1972. Pur essendo esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, i soggetti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 saranno comunque tenuti all’emissione della fattura nel caso in cui questa sia richiesta dal cliente. Infine, viene previsto che con decreto del MEF di concerto con il MISE possano essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.
In attuazione di quest’ultima disposizione, è stato emanato dunque il DM 7 dicembre 2016. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/1972 tenuti alla certificazione dei corrispettivi e che non ne sono esonerati e che, infine, hanno esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo non sia emessa fattura o fattura semplificata.
Il documento commerciale è emesso mediante gli strumenti tecnologici ex art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015 su supporto cartaceo anche se, previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone autenticità e integrità.
Il decreto stabilisce le caratteristiche del documento citato e la sua efficacia ai fini commerciali, nonché le caratteristiche del documento commerciale valido ai fini fiscali, il quale sarà considerato idoneo per:
- la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
- la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l’applicazione dell’art. 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972.
Al fine di esplicare tali effetti fiscali il documento commerciale contiene, oltre alle altre indicazioni presenti nel decreto, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente. L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di opposizione alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie.
Si ricorda che il DLgs. 127/2015 ha introdotto la possibilità, per i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (commercio al minuto e attività assimilate) di optare per la trasmissione telematica e la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri, relativi alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72, all’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione telematica e la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri sostituiscono, in questo caso, gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale e la registrazione ex art. 24 comma 1 del DPR 633/1972. Pur essendo esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, i soggetti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 saranno comunque tenuti all’emissione della fattura nel caso in cui questa sia richiesta dal cliente. Infine, viene previsto che con decreto del MEF di concerto con il MISE possano essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.
In attuazione di quest’ultima disposizione, è stato emanato dunque il DM 7 dicembre 2016. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/1972 tenuti alla certificazione dei corrispettivi e che non ne sono esonerati e che, infine, hanno esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo non sia emessa fattura o fattura semplificata.
Il documento commerciale è emesso mediante gli strumenti tecnologici ex art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015 su supporto cartaceo anche se, previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone autenticità e integrità.
Il decreto stabilisce le caratteristiche del documento citato e la sua efficacia ai fini commerciali, nonché le caratteristiche del documento commerciale valido ai fini fiscali, il quale sarà considerato idoneo per:
- la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
- la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l’applicazione dell’art. 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972.
Al fine di esplicare tali effetti fiscali il documento commerciale contiene, oltre alle altre indicazioni presenti nel decreto, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente. L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Si considera “documento fiscale” per la trasmissione delle spese sanitarie
Il
decreto stabilisce, infine, che ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di attuazione della trasmissione all’Agenzia delle Entrate
da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute
dai contribuenti, il documento commerciale valido ai fini fiscali si
considera compreso nella definizione di “documento fiscale” di cui all’art. 1,
lettera m) del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31
luglio 2015. Tale definizione considera “documento fiscale” le ricevute
di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie
sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per
l’acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi
erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della
predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione
dei redditi precompilata.Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di opposizione alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie.