Il Decreto fiscale, nel modificare l'art. 22 lett. c) Tuir e l’art. 25-bis Dpr 600/73 (ritenute sulle provvigioni), semplifica la disciplina dello scomputo delle ritenute d'acconto (e sui redditi sottoposti a tassazione separata) in relazione ai redditi tassati per competenza.
La previgente normativa – In base alla previgente normativa, la ritenuta:
- doveva seguire il reddito su cui era stata effettuata (si applicava, cioè, una sorta di “competenza”)
- purché il prelievo alla fonte fosse avvenuto prima della presentazione del relativo Unico; in caso contrario, la ritenuta si scomputava nel periodo d’imposta in cui veniva effettuata.
Il problema non si è mai posto per i professionisti (l’effettuazione della ritenuta avviene col pagamento del compenso al netto della trattenuta; dunque, posto il principio di cassa applicabile a tale reddito, la ritenuta risultava sempre scomputabile in Unico), quanto per gli agenti, che applicano il principio di competenza.
Le modifiche – Con il DL 193/2016 si prevede che le ritenute operate:
- nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi
- ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate:dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi è oppure dall'imposta dovuta nel periodo di imposta nel quale le ritenute sono state operate.
Resta confermato che ove le ritenute siano state operate dopo la presentazione di Unico possono essere scomputate solo dall’imposta del periodo nel quale vengono operate.
In altri termini, nel caso di ritenute operate nel periodo d’imposta diverso da quello di competenza, il contribuente viene lasciato libero di decidere se scomputare le ritenute dall’imposta relativa al periodo di maturazione ovvero di quello nel quale sono state di fatto effettuate.
ESEMPIO - Agente di commercio matura una provvigione a dicembre 2016, pagata a febbraio 2017, al netto della ritenuta del 23% sul 50% del compenso. L’imprenditore, tenuto ad indicare il reddito a quadro RF/RG in Unico 2017 (per competenza), potrà scomputare la ritenuta, alternativamente:
- in Unico 2017 (posto che la ritenuta è stata operata a febbraio, dunque ante 30/09/2018
- oppure, a sua scelta, in Unico 2018 (anno in cui la ritenuta è stata operata).
Se in riferimento al caso di specie, la provvigione venisse pagata a Ottobre 2017, queste saranno scomputabili in UNICO 2018.