Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Il nuovo spesometro per il 2017 diventa semestrale

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al 2017 dovrà essere effettuata:
- entro il giorno 18 settembre 2017 per i dati relativi al primo semestre;
- entro il 28 febbraio 2018 per i dati relativi al secondo semestre 2017.
Lo prevede il maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”), approvato ieri dal Senato, il quale modifica la disciplina transitoria prevista per il 2017 dall’art. 4 del DL 193/2016 relativamente al nuovo “spesometro” di cui all’art. 21 comma 1 del DL 78/2010.
Rimangono invariati periodicità e termini per effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010. Per comunicare le liquidazioni IVA relative al 2017, dunque, si dovrà provvedere entro il 31 maggio 2017 per il primo trimestre, entro il 18 settembre 2017 per il secondo, entro il 30 novembre per il terzo ed entro il 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre.

Le modifiche allo “spesometro” si riferiscono al solo anno d’imposta 2017.
Nessun cambiamento nei termini di comunicazione è, invece, previsto per le comunicazioni relative al 2018 e agli anni d’imposta successivi. Dal 2018, dunque, l’adempimento assumerà carattere trimestrale, nei medesimi termini previsti per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.
Si segnala che le modifiche ai termini di invio dello “spesometro” approvate ieri riguardano la sola comunicazione dei dati delle fatture disciplinata dall’art. 21 del DL 78/2010 (come modificato dall’art. 4 del DL 193/2016), mentre per la comunicazione dei dati su base opzionale ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 si dovrà attendere una modifica mediante apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’allineamento delle scadenze per le due comunicazioni (obbligatoria e opzionale) è stato annunciato dalla stessa Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 7 febbraio 2017.
Si auspica che esso intervenga tempestivamente (il 31 marzo 2017 è il termine ultimo per aderire al regime facoltativo) considerando che le due comunicazioni sono identiche nelle modalità e nel contenuto dei dati da trasmettere, come ha confermato anche la circolare n. 1/2017.
Per il momento, tuttavia, i termini di comunicazione dei dati delle fatture, nel regime opzionale, mantengono cadenza trimestrale e l’invio dei dati deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016.

Tra gli altri aspetti che dovranno, poi, essere resi omogenei tra le due discipline (obbligatoria ex art. 21 del DL 78/2010 e opzionale ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015) vi è il regime sanzionatorio.
Attualmente permangono significative differenze:
- per le violazioni delle comunicazioni dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010, è prevista una sanzione amministrativa di due euro per ciascuna fattura, con un massimo sanzionatorio di 1.000 euro per ciascun trimestre (resta da chiarire se, per le comunicazioni semestrali del 2017, valga il massimo di 1.000 euro o se si intenda raddoppiato a 2.000 euro), con la possibilità di ridurre la sanzione a un euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro, nel caso in cui la comunicazione delle fatture avvenga entro 15 giorni dal termine previsto;
- per il regime opzionale, vale la sanzione generica per la violazione delle comunicazioni tributarie, di importo “fisso” da 250 a 2.000 euro, e non è prevista la possibilità di dimezzare le sanzioni adempiendo nei 15 giorni successivi.

Gli effetti premiali dell’adesione al regime opzionale al momento, pertanto, sono:
- la possibilità di accedere ai rimborsi IVA anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 30 del DPR 633/72 e di ottenerne l’esecuzione in via prioritaria;
- la riduzione dei termini di accertamento da cinque a tre anni, per l’IVA e i redditi d’impresa e lavoro autonomo, se tutti i pagamenti fino a 30 euro vengono effettuati in modalità tracciabile (assegni bancari, bonifici, carte di credito...);
- l’esonero dalla presentazione dei modelli INTRA acquisti per il 2017, essendo stati ripristinati per la generalità dei soggetti passivi che effettuano acquisti di beni in ambito Ue.

Slitta al 1° novembre la “lotteria degli scontrini”

Da ultimo, si fa presente che il maxiemendamento ha rinviato dal 1° marzo 2017 al 1° novembre 2017 l’attivazione della fase sperimentale della c.d. “lotteria degli scontrini”. Nel corso di tale fase, la partecipazione sarà riservata ai privati che effettuano acquisti al dettaglio mediante carta di debito o di credito.
Resta ferma, in ogni caso, l’introduzione “a regime” della lotteria (ossia per gli acquisti effettuati anche mediante altri metodi di pagamento) a partire dal 1° gennaio 2018.

Termine Adempimento
28 febbraio 2017 Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016
10 aprile o 20 aprile 2017 “Spesometro” relativo al 2016
31 maggio 2017 Comunicazione liquidazioni I trimestre 2017
18 settembre 2017
(in quanto il 16 cade di sabato) “Spesometro” I semestre 2017
Comunicazione liquidazioni II trimestre 2017
30 novembre 2017 Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017
28 febbraio 2018 “Spesometro” II semestre 2017
Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017
30 aprile 2018 Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...