Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

TELEFISCO 2017

RISPOSTE A QUESITI

1. Telefisco 2017: problematiche rilevanti
Nel corso della manifestazione Telefisco 2017, organizzato lo scorso 2.2.2017 dal Sole 24 Ore, sia l’Agenzia delle Entrate che Equitalia, considerando essenzialmente la misura della cd. rottamazione dei ruoli di cui all’art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, hanno avuto modo di fornire una serie di risposte ai quesiti formulati dai lettori. Il presente intervento sarà focalizzato su alcune delle risposte ritenute di maggiore interesse (con indicazione del correlato numero progressivo di quesito). 


1. Telefisco 2017: problematiche rilevanti
Le domande (in corsivo) e le risposte esaminate in occasione di Telefisco 2017 e riportate nella griglia che segue riguardano in particolare:
  • la rottamazione dei ruoli che, secondo l’art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193, (Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2017), come modificato in sede di conversione con la L. 1.12.2016, n. 225, consiste in una procedura che prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra l’1.1.2000 ed il 31.12.2016. Aderendo alla procedura, presentando un’apposita dichiarazione entro il 31 marzo 2017, il contribuente può pagare solamente le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovuti invece sanzioni, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento è dilazionato in rate nel corso del 2017 e nel corso del 2018;
  • le misure in tema di super-ammortamenti e iper-ammortamenti: l’art. 1, co. 8 – 13, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha prorogato per il 2017 i super-ammortamenti di cui all’art. 1, co. 91, L. 208/2015, introducendo anche una nuova maggiorazione per i beni materiali ad alto contenuto tecnologico (cd. «iper-ammortamenti»). Si tratta di una misura attuativa del Piano Industria 4.0: a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale ricompresi nell’Allegato A del modello «Industria 4.0» entro il 31.12.2017 il costo di acquisizione è infatti incrementato (iper-ammortamento) del 150% o del 40% se esse investono nei beni immateriali strumentali di cui all’Allegato B. Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura: si deve trattare quindi di macchinari «intelligenti» in grado di dialogare tra loro in base a determinate tecnologie abilitanti secondo il modello «Industria 4.0». Per tali beni, pertanto, se acquistati nel periodo agevolabile, sarà possibile ammortizzare un importo pari al 250% del costo di acquisto di produzione. Per i soli soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento, inoltre, è consentita una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di alcuni beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni - indicati nell’Allegato B - che consentono di interconnettere i macchinari e gli impianti dell’Allegato A;
  • la nuova disciplina dell’Iri – Imposta sul reddito imprenditoriale, e cioè dell’imposta unica proporzionale con sistema di tassazione a carico di piccole imprese analogo, in termini di prelievo, a quanto previsto per i soggetti Ires. La misura è contenuta all’art. 1, co. da 547 a 553, L. 232/2016. La nuova imposta sul reddito d’impresa si calcola sugli utili trattenuti presso l’impresa e vale per gli imprenditori individuali e le S.n.c. e le S.a.s. in regime di contabilità ordinaria. L’opzione per l’applicazione dell’Iri va operata in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di 5 periodi di imposta ed è rinnovabile. In caso di esercizio dell’opzione, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive Irpef con l’aliquota unica Iri, pari all’aliquota Ires (24% dal 2017);
  • i termini di versamento delle imposte «dichiarative»: l’art. 7-quater, co. 19 e 20, del citato D.L. 193/2016 ha posticipato, dal 16 al 30 giugno, il termine per il versamento a saldo dell’Irpef e dell’Irap. Analogamente anche il termine per i versamenti Ires e Irap è spostato dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento. È stato inoltre eliminato dalle norme in materia di versamenti il riferimento alle dichiarazioni unificate (art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001). Infine, con finalità di coordinamento, si è intervenuti anche sulle disposizioni in tema di versamenti Iva (ed in particolare modificando gli artt. 6 e 7, D.P.R. 542/1999), al fine di raccordarsi alle modifiche di cui al co. 19, il quale ha eliminato il riferimento alla dichiarazione unificata annuale;
  • le comunicazioni Iva: l’art. 4, D.L. 193/2016, con la finalità di razionalizzare e rendere più efficienti i controlli in materia di Iva, favorendo allo stesso momento una maggiore collaborazione con i contribuenti, a decorrere dall’1.1.2017 ha disposto la sostituzione del cd. spesometro di cui all’art. 21, D.L. 78/2010 (modificando integralmente il contenuto di tale ultima disposizione) con una comunicazione telematica trimestrale (cd. spesometro trimestrale) dei dati delle fatture emesse e ricevute (cui si aggiunge con l’art. 4-bis, D.L. 78/2010 la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche);
  • la dichiarazione integrativa a favore: l’art. 5, D.L. 193/2016, modificando l’art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998, ha esteso la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, entro il termine per l’accertamento fiscale (di cui all’art. 43, D.P.R. 600/1973);
  • le indagini finanziarie con i nuovi limiti ai prelievi da conto corrente: l’art. 7-quater, co. 1, lett. a) e b), D.L. 193/2016 interviene in materia di indagini finanziarie disponendo (attraverso una modifica all’art. 32, co. 1, n. 2), D.P.R. 600/1973) l’eliminazione della presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, espungendo dal testo normativo le parole «o compensi», recependo così per via diretta nel corpo normativo le prescrizioni rese sul punto dalla Corte Costituzionale con la Sentenza 228/2014. Inoltre con riferimento ai titolari di reddito di impresa (i quali percepiscono «ricavi» ai sensi degli artt. 57 e 85, D.P.R. 917/1986), si introduce un parametro quantitativo al cui superamento scatta la presunzione di evasione. Tale limite è stabilito per i prelievi o i versamenti di importo superiore a euro 1.000 giornalieri e a euro 5.000 mensili.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Quesito n. 1 – Perfezionamento della definizione agevolata
L’accesso alla definizione agevolata (rottamazione ruoli) si considera perfezionato alla data di presentazione della domanda oppure con il pagamento della prima o unica rata?
La definizione agevolata è efficace esclusivamente se tutte le somme dovute - e non soltanto quelle comprese nell’eventuale prima rata - sono tempestivamente versate. Ciò in quanto l’art. 6, co. 1, D.L. 193/2016 subordina l’abbattimento di sanzioni, comprese nei carichi definiti, ed interessi di mora al pagamento integrale del capitale e degli interessi compresi nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica. Di conseguenza, la definizione non si perfeziona né all’atto della presentazione della domanda di adesione né con il versamento della prima rata. A conferma di ciò, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto definito, il co. 4 dell’art. 6 dispone il recupero integrale (al netto dei versamenti effettuati, acquisiti a titolo di acconto dell’importo dovuto), delle somme originariamente affidate in carico al Concessionario.
Quesito n. 2 – Rateazioni in corso
Come viene rimodulata l’eventuale dilazione dei ruoli già in corso nel caso la domanda di definizione sia solamente parziale?
È opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli del Concessionario così da ottenere l’aggiornamento dell’importo da versare per le singole rate, al netto dei carichi oggetto di definizione. Per tali carichi definiti – secondo l’art. 6, co. 5, D.L. 193/2016 - le rate in scadenza in data successiva al 31.12.2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione.
Quesito n. 3 – Spese per procedure cautelari ed esecutive
Le spese per procedure cautelari ed esecutive (ad es. fermi amministrativi) riguardanti la totalità dei carichi, inclusi quelli non definiti, come vengono imputate se si definiscono solamente parzialmente gli affidamenti?
Le spese relative alla procedura per la quale sono state avviate procedure di recupero coattivo vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al rispettivo ammontare.
Quesito n. 4 – Pignoramenti in corso e presentazione di istanza di adesione
La sola presentazione dell’istanza di adesione blocca le trattenute che il datore di lavoro sta operando a titolo di pignoramento (precedentemente avviate) anche su stipendi non ancora maturati?
Con la presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate se non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. L’istanza non è quindi sufficiente di per sé a bloccare il pignoramento se, all’atto della presentazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti ovvero è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice.
Quesito n. 5 – Rateazione accordata dopo il 24.10.2016
In caso di rateazione accordata dopo il 24.10.2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/2016), il debitore è tenuto a pagare le rate scadute nell’ultima parte del 2016?
L’obbligo di pagamento delle rate con scadenza dall’1.10 al 31.12.2016 (indicato all’art. 6, D.L. 193/2016) si riferisce solamente alle rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 e cioè al 24.10.2016. Quindi non devono essere pagate (in base all’originaria rateazione) le somme dovute in base a rateazione concessa successivamente a tale data.
Quesito n. 6 – Scomputo di somme già versate
Come vanno scomputati da quanto dovuto a seguito di definizione dei ruoli gli importi già versati a titolo di sanzioni sia in ipotesi di dilazione sia in caso di versamenti parziali eseguiti senza un piano di rateazione?
Quanto versato a titolo di sanzioni non può essere scomputato, secondo quanto espressamente previsto dalla lett. b) dell’art. 6, co. 8, D.L. 193/2016. Restano infatti definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’art. 30, co. 1, D.P.R. 602/1973, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, co. 1, D.Lgs. 46/1999.
Al contrario, ai sensi della lett. a) del medesimo co. 8, si tiene conto unicamente degli importi già versati «a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati», cioè relativi alle sole componenti dell’obbligazione affidata in carico al Concessionario che abbiano tale natura.
Quesito n. 7 – Modalità di calcolo degli aggi
L’adesione del contribuente alla definizione determina il ricalcolo degli aggi sulle somme residue oppure gli aggi presenti in cartella restano invariati?
Il debitore, aderendo alla definizione agevolata, deve corrispondere l’aggio relativo unicamente alle somme affidate a titolo di capitale e interessi. L’aggio non è invece dovuto sulle sanzioni.
SUPER-AMMORTAMENTI ED IPER-AMMORTAMENTI
Quesito n. 8 – Software embedded
L’acquisto di un bene ad un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento può beneficiare della maggiorazione del 150% (iper-ammortamento) oppure bisogna distinguere tra componente materiale e quella immateriale dell’acquisto?
Se il software è embedded, e quindi (inserito ovvero) acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l’iper-ammortamento.
Quesito n. 9 – Bene consegnato nel 2016
Un bene materiale strumentale nuovo consegnato nel 2016 beneficia solo della maggiorazione del 40% oppure rileva ai fini dell’iper-ammortamento?
Un bene materiale strumentale nuovo, consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato (che va dall’1.1 al 31.12.2017), ma può beneficiare solo di quella del 40% (super-ammortamento).
Quesito n. 10 – Entrata in funzione del bene
Un bene materiale acquistato nel 2016 ed entrato in funzione ed interconnesso nel 2017 rileva ai fini dell’iper-ammortamento?
L’investimento effettuato nel 2016 beneficia solamente del super-ammortamento (e non dell’iper-ammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d’imposta in cui il bene è entrato in funzione. L’interconnessione nel 2017 ai fini dell’iper-ammortamento non assume rilevanza.
Quesito n. 11 – Esercenti arti e professioni
L’iper-ammortamento vale anche per esercenti arti e professioni?
No, l’iper-ammortamento (in base al tenore letterale della norma) vale esclusivamente per le imprese.
Quesito n. 12 – Software applicato a bene acquistato da anni
Opera il super-ammortamento del 40% per l’acquisto di un sofwtare (di cui alla Tabella B) nel 2017 da applicare ad un bene (di per sé agevolabile perché ricompreso nella Tabella A) ma già a disposizione da anni dall’impresa?
La norma mette in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce dell’iper-ammortamento e non invece con un singolo bene materiale. Per questo, il software può beneficiare della maggiorazione del 40% (super-ammortamento) se l’impresa beneficia, contemporaneamente, dell’iper-ammortamento del 150%, a prescindere dal fatto che il bene immateriale sia o meno riferibile al bene materiale agevolato.
Quesito n. 13 – Bene interconnesso
Quali sono le caratteristiche per definire un bene «interconnesso»?
Per ottenere il beneficio dell’iper-ammortamento al 150%, il bene si considera «interconnesso» quando:
scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
è identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
Quesito n. 14 – Perizia giurata per singolo bene agevolabile
La perizia giurata (necessaria per beni di valore superiore a euro 500.000) va redatta per singolo bene agevolabile o può riguardare tutti i beni strumentali acquistati nel medesimo esercizio?
La perizia deve essere redatta per singolo bene acquisito.
IRI – IMPOSTA SUL REDDITO IMPRENDITORIALE
Quesito n. 18 – Perdite e plafond
Negli anni successivi a quello in cui eventuali perdite residue riportabili a nuovo sono state utilizzate, il plafond si calcola considerando i redditi dichiarati in costanza di Iri senza più ridurli delle perdite compensate?
Sì, se le perdite residue sono state utilizzate, le stesse non potranno essere più portate in diminuzione del plafond Iri. Quest’ultimo va quindi determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l’aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nei periodi di imposta precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate.
Quesito n. 19 – Calcolo della base imponibile Iri
Come va calcolata la base imponibile Iri dovendo tenere conto dei prelievi effettuati dai soci nei limiti del reddito assoggettato ad Iri nell’esercizio ed in esercizi precedenti?
La determinazione della base imponibile Iri va effettuata in due passaggi: prima è necessario determinare il reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal Capo VI del Titolo I del D.P.R. 917/1986 e, successivamente, occorre portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond Iri.
TERMINI DI VERSAMENTO
Quesito n. 30 – Cedolare secca
La nuova scadenza del 30 giugno per il pagamento delle imposte «dichiarative» si applica anche agli acconti da cedolare secca?
. La cedolare secca, secondo l’art. 3, co. 4, D.Lgs. 23/2011, va versata entro il termine stabilito per il versamento dell’Irpef. Di conseguenza, il nuovo termine del 30 giugno per il versamento a saldo dell’Irpef (posticipato rispetto al precedente 16 giugno) vale anche per la cedolare secca (versamento del saldo e del primo acconto).
Quesito n. 31 – Calendarizzazione dei versamenti a rate
Considerando i termini di pagamento differiti al 30 giugno, quali sono le scadenze di versamento delle rate successive alla prima in caso di rateazione?
Valgono e sono confermati i termini indicati dall’art. 20, co. 4, D.Lgs. 241/1997, secondo cui «4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti». Di conseguenza, le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate dall’1.1.2017 sono versate nel rispetto dei predetti termini e cioè:
per i soggetti titolari di partita Iva entro 30.6.2017, 17.7.2017, 21.8.2017, 18.9.2017 (oppure, con la maggiorazione dello 0,40, entro 31.7.2017, 21.8.2017 e 18.9.2017);
per i soggetti non titolari di partita Iva entro 30.6.2017, 31.7.2017, 31.8.2017, 2.10.2017 (oppure, con la maggiorazione dello 0,40, entro 31.7.2017, 31.8.2017, 2.10.2017).
COMUNICAZIONI IVA
Quesito n. 33 – Senza fattura nessuna trasmissione
Vanno comunicati obbligatoriamente solamente i dati delle fatture (con esclusione perciò delle operazioni da euro 3.600, per le quali non viene emessa fattura)?
Sì, vanno comunicati esclusivamente i dati di tutte le fatture a prescindere dal limite di euro 3.600 per singola operazione. Invece, non vi è nessun obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive che non vanno documentate con fattura (a prescindere anche in questo caso dal limite di importo).
Quesito n. 34 – Soggetti esonerati
Oltre ai produttori agricoli delle zone montane, esistono altri soggetti passivi Iva esonerati dalla trasmissione dei dati delle fatture?
Sì. Oltre all’unico caso di esclusione relativo ai produttori agricoli situati nelle zone montane previsto normativamente, sono esclusi dall’obbligo anche i soggetti in regime forfetario (ex art. 1, co. 54-89, L. 190/2014) – nonché coloro che, fino al 2015, si sono avvalsi, secondo la previsione dell’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011, del cd. «regime dei minimi» e lo manterranno fino alla scadenza (ciò in quanto non annotano le fatture, non addebitano l’imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva).
Quesito n. 35 – Operazione con scontrino
Le operazioni certificate tramite scontrino o ricevuta fiscale non devono essere trasmesse con il nuovo spesometro?
È venuto meno qualsiasi obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive non documentate da fattura (come, ad esempio, tramite scontrino o ricevuta fiscale). I dati delle stesse potranno comunque essere trasmessi previa opzione di trasmissione dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Quesito n. 41 – Errori contabili e C.M. 31/E/2013
La procedura di correzione degli errori contabili di cui alla C.M. 31/E/2013 è ancora attuale, considerate le modifiche alla dichiarazione integrativa a favore del contribuente che può essere presentata entro i termini di accertamento?
La procedura di cui alla Circolare n. 31/E/2013 è da intendersi superata dalla nuova disciplina recata dall’art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998. Il citato documento di prassi permetteva infatti di correggere errori contabili che, nel caso di annualità d’imposta non più emendabili, avrebbero generato una tassazione anomala violando il principio di competenza. La riconosciuta possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore, fino al termine per l’accertamento, permette ora ai contribuenti di correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta, ovvero di un maggiore o di un minore credito, compresi gli errori contabili, presentando una dichiarazione integrativa a favore.
INDAGINI FINANZIARIE
Quesito n. 50 – Limiti ai prelievi: decorrenza
Non hanno effetto retroattivo, riguardando l’attività istruttoria e non quella di accertamento, le nuove disposizioni sui limiti quantitativi di euro 1.000 giornalieri «e comunque di 5mila euro mensili» dei prelevamenti (di cui all’art. 32, co. 1, n. 2), D.P.R. 600/1973)?
Sì, non hanno effetto retroattivo. Le modifiche decorrono infatti a partire dal 3.12.2016 (data di entrata in vigore della L. 225/2016, di conversione del D.L. 193/2016). A base delle rettifiche e degli accertamenti saranno quindi, da tale data, considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione. La presunzione relativa ai prelevamenti, per le imprese, si applica agli importi superiori a euro 1.000 euro ed euro 5.000 mensili, mentre è inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni.
Quesito n. 49 – Presunzione e versamenti non giustificati
Le modifiche intervenute all’art. 32, D.P.R. 600/1973 riguardano solo i prelevamenti o anche i versamenti, come sembrano indicare i lavori parlamentari?
L’art. 32, D.P.R. 600/1973, come modificato dal D.L. 193/2016, prevede che siano posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, ad euro 5.000 mensili. La modifica riguarda quindi esclusivamente i prelievi non giustificati, e non anche i versamenti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono presunzione di reddito qualora non risultino giustificati.



Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...