RISPOSTE
A QUESITI
1. Telefisco 2017:
problematiche rilevanti
Nel corso della
manifestazione Telefisco 2017, organizzato lo scorso 2.2.2017
dal Sole 24 Ore, sia l’Agenzia delle Entrate che Equitalia,
considerando essenzialmente la misura della cd. rottamazione
dei ruoli di cui all’art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv.
con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, hanno avuto modo di fornire
una serie di risposte ai quesiti formulati dai lettori.
Il presente intervento sarà focalizzato su alcune delle risposte
ritenute di maggiore interesse (con indicazione del correlato numero
progressivo di quesito).
1.
Telefisco 2017: problematiche rilevanti
Le
domande (in corsivo) e le risposte esaminate in occasione di
Telefisco 2017 e riportate nella griglia che segue riguardano in
particolare:
- la rottamazione dei ruoli che, secondo l’art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193, (Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2017), come modificato in sede di conversione con la L. 1.12.2016, n. 225, consiste in una procedura che prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra l’1.1.2000 ed il 31.12.2016. Aderendo alla procedura, presentando un’apposita dichiarazione entro il 31 marzo 2017, il contribuente può pagare solamente le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovuti invece sanzioni, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento è dilazionato in rate nel corso del 2017 e nel corso del 2018;
- le misure in tema di super-ammortamenti e iper-ammortamenti: l’art. 1, co. 8 – 13, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha prorogato per il 2017 i super-ammortamenti di cui all’art. 1, co. 91, L. 208/2015, introducendo anche una nuova maggiorazione per i beni materiali ad alto contenuto tecnologico (cd. «iper-ammortamenti»). Si tratta di una misura attuativa del Piano Industria 4.0: a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale ricompresi nell’Allegato A del modello «Industria 4.0» entro il 31.12.2017 il costo di acquisizione è infatti incrementato (iper-ammortamento) del 150% o del 40% se esse investono nei beni immateriali strumentali di cui all’Allegato B. Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura: si deve trattare quindi di macchinari «intelligenti» in grado di dialogare tra loro in base a determinate tecnologie abilitanti secondo il modello «Industria 4.0». Per tali beni, pertanto, se acquistati nel periodo agevolabile, sarà possibile ammortizzare un importo pari al 250% del costo di acquisto di produzione. Per i soli soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento, inoltre, è consentita una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di alcuni beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni - indicati nell’Allegato B - che consentono di interconnettere i macchinari e gli impianti dell’Allegato A;
- la nuova disciplina dell’Iri – Imposta sul reddito imprenditoriale, e cioè dell’imposta unica proporzionale con sistema di tassazione a carico di piccole imprese analogo, in termini di prelievo, a quanto previsto per i soggetti Ires. La misura è contenuta all’art. 1, co. da 547 a 553, L. 232/2016. La nuova imposta sul reddito d’impresa si calcola sugli utili trattenuti presso l’impresa e vale per gli imprenditori individuali e le S.n.c. e le S.a.s. in regime di contabilità ordinaria. L’opzione per l’applicazione dell’Iri va operata in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di 5 periodi di imposta ed è rinnovabile. In caso di esercizio dell’opzione, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive Irpef con l’aliquota unica Iri, pari all’aliquota Ires (24% dal 2017);
- i termini di versamento delle imposte «dichiarative»: l’art. 7-quater, co. 19 e 20, del citato D.L. 193/2016 ha posticipato, dal 16 al 30 giugno, il termine per il versamento a saldo dell’Irpef e dell’Irap. Analogamente anche il termine per i versamenti Ires e Irap è spostato dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento. È stato inoltre eliminato dalle norme in materia di versamenti il riferimento alle dichiarazioni unificate (art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001). Infine, con finalità di coordinamento, si è intervenuti anche sulle disposizioni in tema di versamenti Iva (ed in particolare modificando gli artt. 6 e 7, D.P.R. 542/1999), al fine di raccordarsi alle modifiche di cui al co. 19, il quale ha eliminato il riferimento alla dichiarazione unificata annuale;
- le comunicazioni Iva: l’art. 4, D.L. 193/2016, con la finalità di razionalizzare e rendere più efficienti i controlli in materia di Iva, favorendo allo stesso momento una maggiore collaborazione con i contribuenti, a decorrere dall’1.1.2017 ha disposto la sostituzione del cd. spesometro di cui all’art. 21, D.L. 78/2010 (modificando integralmente il contenuto di tale ultima disposizione) con una comunicazione telematica trimestrale (cd. spesometro trimestrale) dei dati delle fatture emesse e ricevute (cui si aggiunge con l’art. 4-bis, D.L. 78/2010 la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche);
- la dichiarazione integrativa a favore: l’art. 5, D.L. 193/2016, modificando l’art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998, ha esteso la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, entro il termine per l’accertamento fiscale (di cui all’art. 43, D.P.R. 600/1973);
- le indagini finanziarie con i nuovi limiti ai prelievi da conto corrente: l’art. 7-quater, co. 1, lett. a) e b), D.L. 193/2016 interviene in materia di indagini finanziarie disponendo (attraverso una modifica all’art. 32, co. 1, n. 2), D.P.R. 600/1973) l’eliminazione della presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, espungendo dal testo normativo le parole «o compensi», recependo così per via diretta nel corpo normativo le prescrizioni rese sul punto dalla Corte Costituzionale con la Sentenza 228/2014. Inoltre con riferimento ai titolari di reddito di impresa (i quali percepiscono «ricavi» ai sensi degli artt. 57 e 85, D.P.R. 917/1986), si introduce un parametro quantitativo al cui superamento scatta la presunzione di evasione. Tale limite è stabilito per i prelievi o i versamenti di importo superiore a euro 1.000 giornalieri e a euro 5.000 mensili.
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ROTTAMAZIONE
DEI RUOLI
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Quesito
n. 1 – Perfezionamento della definizione agevolata
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L’accesso
alla definizione agevolata (rottamazione ruoli) si considera
perfezionato alla data di presentazione
della domanda oppure con il pagamento della
prima o unica rata?
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La
definizione agevolata è efficace esclusivamente se tutte
le somme dovute - e non soltanto quelle comprese
nell’eventuale prima rata - sono tempestivamente versate.
Ciò in quanto l’art. 6, co. 1, D.L. 193/2016 subordina
l’abbattimento di sanzioni, comprese nei carichi definiti, ed
interessi di mora al pagamento integrale del capitale e
degli interessi compresi nei carichi, del relativo aggio, delle
spese esecutive e dei diritti di notifica. Di conseguenza, la
definizione non si perfeziona né all’atto della
presentazione della domanda di adesione né con il
versamento della prima rata. A conferma di ciò, in
caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto
definito, il co. 4 dell’art. 6 dispone il recupero
integrale (al netto dei versamenti effettuati, acquisiti a
titolo di acconto dell’importo dovuto), delle somme
originariamente affidate in carico al Concessionario.
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Quesito
n. 2 – Rateazioni in corso
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Come
viene rimodulata l’eventuale dilazione
dei ruoli già in corso
nel caso la domanda di definizione sia solamente parziale?
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È
opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli del
Concessionario così da ottenere l’aggiornamento
dell’importo da versare per le singole rate, al
netto dei carichi oggetto di definizione. Per tali carichi
definiti – secondo l’art. 6, co. 5, D.L. 193/2016 - le rate in
scadenza in data successiva al 31.12.2016 restano
sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle
somme dovute per la definizione.
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Quesito
n. 3 – Spese per procedure cautelari ed esecutive
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Le
spese per procedure cautelari
ed esecutive (ad es. fermi amministrativi)
riguardanti la totalità dei carichi,
inclusi quelli non definiti, come vengono imputate se si
definiscono solamente parzialmente gli affidamenti?
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Le
spese relative alla procedura per la quale sono state avviate
procedure di recupero coattivo vengono imputate ai singoli
carichi in proporzione al rispettivo ammontare.
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Quesito
n. 4 – Pignoramenti in corso e presentazione di istanza di
adesione
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La
sola presentazione dell’istanza di adesione
blocca le trattenute che il datore
di lavoro sta operando a titolo di
pignoramento (precedentemente avviate) anche
su stipendi non ancora maturati?
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Con
la presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agente della
riscossione non può proseguire le procedure di
recupero coattivo precedentemente avviate se non si sia
ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia
stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già
emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
L’istanza non è quindi sufficiente di per sé a
bloccare il pignoramento se, all’atto della presentazione, il
terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti
ovvero è già stata presentata istanza di
assegnazione al giudice.
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Quesito
n. 5 – Rateazione accordata dopo il 24.10.2016
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In
caso di rateazione accordata dopo il
24.10.2016 (data di entrata in vigore del
D.L. 193/2016), il debitore è tenuto a pagare le rate
scadute nell’ultima parte del 2016?
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L’obbligo
di pagamento delle rate con scadenza dall’1.10 al 31.12.2016
(indicato all’art. 6, D.L. 193/2016) si riferisce solamente alle
rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del
D.L. n. 193/2016 e cioè al 24.10.2016. Quindi non
devono essere pagate (in base all’originaria
rateazione) le somme dovute in base a rateazione concessa
successivamente a tale data.
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Quesito
n. 6 – Scomputo di somme già versate
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Come
vanno scomputati da quanto dovuto a seguito
di definizione dei ruoli gli importi già versati
a titolo di sanzioni sia in ipotesi di
dilazione sia in caso di versamenti
parziali eseguiti senza un piano
di rateazione?
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Quanto versato a
titolo di sanzioni non può essere scomputato,
secondo quanto espressamente previsto dalla lett. b) dell’art.
6, co. 8, D.L. 193/2016. Restano infatti definitivamente
acquisite, e non sono rimborsabili, le somme
versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di
sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi
di dilazione, di interessi di mora di cui
all’art. 30, co. 1, D.P.R. 602/1973, e di sanzioni e
somme aggiuntive di cui all’art. 27, co. 1, D.Lgs.
46/1999.
Al
contrario, ai sensi della lett. a) del medesimo co. 8, si tiene
conto unicamente degli importi già versati «a titolo
di capitale e interessi compresi
nei carichi affidati», cioè relativi
alle sole componenti dell’obbligazione affidata in carico al
Concessionario che abbiano tale natura.
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Quesito
n. 7 – Modalità di calcolo degli aggi
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L’adesione
del contribuente alla definizione determina il ricalcolo
degli aggi sulle somme residue oppure gli
aggi presenti in cartella restano invariati?
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Il
debitore, aderendo alla definizione agevolata, deve corrispondere
l’aggio relativo unicamente alle somme affidate a titolo
di capitale e interessi. L’aggio non è
invece dovuto sulle sanzioni.
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SUPER-AMMORTAMENTI
ED IPER-AMMORTAMENTI
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Quesito
n. 8 – Software embedded
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L’acquisto
di un bene ad un prezzo unitario comprensivo
del software necessario per il suo
funzionamento può beneficiare della maggiorazione
del 150% (iper-ammortamento)
oppure bisogna distinguere tra componente
materiale e quella immateriale
dell’acquisto?
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Se
il software è embedded, e quindi (inserito
ovvero) acquistato assieme al bene, lo stesso è da
considerarsi agevolabile con l’iper-ammortamento.
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Quesito
n. 9 – Bene consegnato nel 2016
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Un
bene materiale strumentale nuovo consegnato
nel 2016 beneficia solo della maggiorazione
del 40% oppure rileva ai fini dell’iper-ammortamento?
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Un
bene materiale strumentale nuovo, consegnato nel
2016, non può usufruire della maggiorazione
del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento
avviene al di fuori del periodo agevolato (che va
dall’1.1 al 31.12.2017), ma può beneficiare solo di
quella del 40% (super-ammortamento).
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Quesito
n. 10 – Entrata in funzione del bene
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Un
bene materiale acquistato nel 2016
ed entrato in funzione
ed interconnesso nel 2017
rileva ai fini dell’iper-ammortamento?
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L’investimento
effettuato nel 2016 beneficia solamente del
super-ammortamento (e non dell’iper-ammortamento).
La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017,
periodo d’imposta in cui il bene è entrato in funzione.
L’interconnessione nel 2017 ai fini
dell’iper-ammortamento non assume rilevanza.
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Quesito
n. 11 – Esercenti arti e professioni
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L’iper-ammortamento
vale anche per esercenti arti e professioni?
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No,
l’iper-ammortamento (in base al tenore letterale della
norma) vale esclusivamente per le imprese.
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Quesito
n. 12 – Software applicato a bene
acquistato da anni
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Opera
il super-ammortamento del 40%
per l’acquisto di un sofwtare (di cui alla Tabella B) nel 2017
da applicare ad un bene
(di per sé agevolabile perché ricompreso nella Tabella A) ma già
a disposizione da anni
dall’impresa?
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La
norma mette in relazione il bene immateriale con il soggetto
che fruisce dell’iper-ammortamento e non invece con un
singolo bene materiale. Per questo, il software può
beneficiare della maggiorazione del 40% (super-ammortamento) se
l’impresa beneficia, contemporaneamente,
dell’iper-ammortamento del 150%, a prescindere dal fatto che il
bene immateriale sia o meno riferibile al bene materiale
agevolato.
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Quesito
n. 13 – Bene interconnesso
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Quali
sono le caratteristiche per definire un bene «interconnesso»?
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Per ottenere il
beneficio dell’iper-ammortamento al 150%, il bene si considera
«interconnesso» quando:
› scambia
informazioni con sistemi interni (es.: sistema
gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e
sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo,
altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.:
clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo
collaborativo, altri siti di produzione, supply chain,
ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche
documentate, disponibili pubblicamente e
internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP,
MQTT, ecc.);
› è
identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine
delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di
indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.:
indirizzo IP).
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Quesito
n. 14 – Perizia giurata per singolo bene agevolabile
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La
perizia giurata (necessaria per beni di
valore superiore a euro 500.000) va redatta per singolo
bene agevolabile o può riguardare tutti
i beni strumentali
acquistati nel medesimo esercizio?
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La
perizia deve essere redatta per singolo bene acquisito.
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IRI
– IMPOSTA SUL REDDITO IMPRENDITORIALE
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Quesito
n. 18 – Perdite e plafond
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Negli
anni successivi a quello in cui eventuali perdite
residue riportabili a nuovo
sono state utilizzate, il plafond si calcola
considerando i redditi dichiarati in costanza
di Iri senza più
ridurli delle perdite compensate?
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Sì,
se le perdite residue sono state utilizzate, le stesse non
potranno essere più portate in diminuzione del
plafond Iri. Quest’ultimo va quindi determinato computando in
aumento i redditi assoggettati a tassazione separata
con l’aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che
nei periodi di imposta precedenti) e in diminuzione le
perdite residue non ancora utilizzate.
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Quesito
n. 19 – Calcolo della base imponibile Iri
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Come
va calcolata la base imponibile Iri
dovendo tenere conto dei prelievi effettuati
dai soci nei limiti del reddito assoggettato
ad Iri nell’esercizio ed in esercizi precedenti?
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La
determinazione della base imponibile Iri va effettuata in due
passaggi: prima è necessario determinare il reddito
d’impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal
Capo VI del Titolo I del D.P.R. 917/1986 e, successivamente,
occorre portare in deduzione dal reddito così determinato
le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond
Iri.
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TERMINI
DI VERSAMENTO
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Quesito
n. 30 – Cedolare secca
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La
nuova
scadenza
del 30
giugno
per il pagamento delle imposte «dichiarative» si applica anche
agli acconti
da cedolare
secca?
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Sì.
La cedolare secca, secondo l’art. 3, co. 4, D.Lgs. 23/2011, va
versata entro il termine stabilito per il versamento
dell’Irpef.
Di conseguenza, il nuovo termine del 30
giugno
per il versamento a saldo dell’Irpef (posticipato rispetto al
precedente 16 giugno) vale
anche per la cedolare
secca
(versamento del saldo e del primo acconto).
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Quesito
n. 31 – Calendarizzazione dei versamenti a rate
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Considerando
i termini di pagamento differiti al 30 giugno, quali sono le
scadenze di versamento
delle rate successive alla prima in caso di
rateazione?
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Valgono e sono
confermati i termini indicati dall’art. 20, co. 4,
D.Lgs. 241/1997, secondo cui «4. I versamenti rateali sono
effettuati entro il giorno sedici di ciascun
mese per i soggetti titolari di partita
IVA ed entro la fine di ciascun
mese per gli altri contribuenti». Di conseguenza,
le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate dall’1.1.2017
sono versate nel rispetto dei predetti termini e cioè:
› per
i soggetti titolari di partita Iva entro 30.6.2017,
17.7.2017, 21.8.2017, 18.9.2017 (oppure, con
la maggiorazione dello 0,40, entro 31.7.2017,
21.8.2017 e 18.9.2017);
› per
i soggetti non titolari di partita Iva entro
30.6.2017, 31.7.2017, 31.8.2017, 2.10.2017
(oppure, con la maggiorazione dello 0,40, entro
31.7.2017, 31.8.2017, 2.10.2017).
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COMUNICAZIONI
IVA
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Quesito
n. 33 – Senza fattura nessuna trasmissione
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Vanno
comunicati obbligatoriamente solamente i dati
delle fatture (con esclusione perciò delle
operazioni da euro 3.600, per le quali non
viene emessa fattura)?
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Sì,
vanno comunicati esclusivamente i dati di tutte
le fatture a prescindere dal limite di euro 3.600
per singola operazione. Invece, non vi è nessun obbligo
di trasmissione dei dati delle operazioni attive e
passive che non vanno documentate con fattura (a
prescindere anche in questo caso dal limite di
importo).
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Quesito
n. 34 – Soggetti esonerati
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Oltre
ai produttori agricoli delle zone montane, esistono altri soggetti
passivi Iva esonerati dalla trasmissione dei dati delle
fatture?
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Sì.
Oltre all’unico caso di esclusione relativo ai produttori
agricoli situati nelle zone montane previsto
normativamente, sono esclusi dall’obbligo anche i
soggetti in regime forfetario (ex art. 1, co. 54-89, L.
190/2014) – nonché coloro che, fino al 2015, si sono avvalsi,
secondo la previsione dell’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011, del
cd. «regime dei minimi» e lo manterranno fino alla
scadenza (ciò in quanto non annotano le fatture, non
addebitano l’imposta in fattura ai propri clienti, non
detraggono l’Iva sugli acquisti, non la liquidano, né la
versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva).
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Quesito
n. 35 – Operazione con scontrino
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Le
operazioni certificate tramite scontrino o
ricevuta fiscale non devono essere trasmesse
con il nuovo spesometro?
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È
venuto meno qualsiasi obbligo di trasmissione
per le operazioni attive e passive non documentate da
fattura (come, ad esempio, tramite scontrino o ricevuta
fiscale). I dati delle stesse potranno comunque essere trasmessi
previa opzione di trasmissione dei dati dei
corrispettivi di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015.
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DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
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Quesito
n. 41 – Errori contabili e C.M. 31/E/2013
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La
procedura di correzione degli errori
contabili di cui alla C.M. 31/E/2013 è ancora attuale,
considerate le modifiche alla dichiarazione integrativa a favore
del contribuente che può essere presentata entro i termini di
accertamento?
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La
procedura di cui alla Circolare n. 31/E/2013 è da intendersi
superata dalla nuova disciplina recata dall’art.
2, co. 8, D.P.R. 322/1998. Il citato documento di prassi
permetteva infatti di correggere errori contabili che, nel caso di
annualità d’imposta non più emendabili, avrebbero generato una
tassazione anomala violando il principio di competenza. La
riconosciuta possibilità di presentare una dichiarazione
integrativa a favore, fino al termine per
l’accertamento, permette ora ai contribuenti di correggere
errori od omissioni che abbiano determinato
l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o,
comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta, ovvero
di un maggiore o di un minore credito, compresi gli errori
contabili, presentando una dichiarazione integrativa a
favore.
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INDAGINI
FINANZIARIE
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Quesito
n. 50 – Limiti ai prelievi: decorrenza
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Non
hanno effetto retroattivo, riguardando
l’attività istruttoria e non quella di accertamento, le nuove
disposizioni sui limiti quantitativi di euro
1.000 giornalieri «e comunque di 5mila euro
mensili» dei prelevamenti (di cui all’art. 32, co. 1, n.
2), D.P.R. 600/1973)?
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Sì,
non hanno effetto retroattivo. Le modifiche
decorrono infatti a partire dal 3.12.2016 (data di
entrata in vigore della L. 225/2016, di conversione del D.L.
193/2016). A base delle rettifiche e degli accertamenti saranno
quindi, da tale data, considerati ricavi i prelevamenti o gli
importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione.
La presunzione relativa ai prelevamenti, per le imprese, si
applica agli importi superiori a euro 1.000 euro ed euro
5.000 mensili, mentre è inapplicabile nei riguardi
degli esercenti arti e professioni.
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Quesito
n. 49 – Presunzione e versamenti non giustificati
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Le
modifiche intervenute all’art. 32, D.P.R. 600/1973 riguardano
solo i prelevamenti o anche i versamenti,
come sembrano indicare i lavori parlamentari?
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L’art.
32, D.P.R. 600/1973, come modificato dal D.L. 193/2016, prevede
che siano posti a base delle rettifiche
e degli accertamenti,
se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre
che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni
per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, ad
euro 5.000 mensili. La modifica riguarda quindi esclusivamente
i prelievi
non giustificati,
e non
anche
i versamenti,
per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono
presunzione
di reddito
qualora non risultino giustificati.
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