Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Comunicazione dei dati delle fatture

Comunicazione dei dati delle fatture






1. Comunicazione dei dati delle fatture: soggetti obbligati
2. Soggetti esclusi dalla comunicazione
3. Operazioni rilevanti da comunicare
4. Operazioni da non comunicare
5. Dati da comunicare
6. Termini di invio
7. Regime sanzionatorio
8. Controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 4, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, sostituendo l’art. 21, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, ha previsto l’introduzione di un nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute dai soggetti passivi dell’Iva.
La nuova comunicazione «spesometro» prevede l’obbligo per i soggetti passivi dell’Iva di trasmettere i dati delle fatture emesse o ricevute non più annualmente ma, a regime, una volta ogni 3 mesi.
Ai fini di agevolare l’avvio del nuovo adempimento, solo per il periodo d’imposta 2017 è stato previsto un termine di presentazione semestrale.
La ratio di questa nuova disposizione è quella di andare a contrastare l’evasione fiscale in ambito Iva.


1. Comunicazione dei dati delle fatture: soggetti obbligati
Secondo le disposizioni di cui all’art. 21, co. 1, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi Iva.
In particolare, sono tenuti alla comunicazione i soggetti individuati dall’art. 17, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, quali coloro che «effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili», ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del medesimo D.P.R. 633/1972.
In particolare, sono soggetti obbligati alla comunicazione:
  • società di persone;
  • società di fatto che esercitano attività commerciale;
  • società di capitali;
  • società consortili;
  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • imprese individuali;
  • esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata;
  • imprese familiari e aziende coniugali;
  • imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.;
  • piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7.000 euro di vendite l’anno;
  • enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale;
  • società estere rappresentate in Italia;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • soggetti non residenti che si sono identificati ai fini Iva in Italia;
  • rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
  • contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in «regime dei minimi» o in «regime forfetario»;
  • enti non commerciali (per le sole operazioni rilevanti ai fini Iva, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali);
  • associazioni ed enti associativi sportivi dilettantistici, che, pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla L. 398/1991, sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
2. Soggetti esclusi dalla comunicazione
Secondo le disposizioni di cui all’art. 21, co. 1, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 4, D.L. 193/2016, «(...) A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
Pertanto, i produttori agricoli in regime di esonero sono esclusi se operanti in zone definite «montane», quali i terreni:
  • situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
  • compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale;
  • facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Risultano, ulteriormente, esclusi dalla comunicazione, come chiarito dalla C.M. 1/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate:
  • le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, L. 31.12.2009, n. 196, e le Amministrazioni autonome, in quanto obbligate all’invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, L. 24.12.2007, n. 244;
  • i soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1, co. 54–89, L. 23.12.2014, n. 190;
  • i soggetti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti «minimi»), di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111.
Le ultime due esclusioni elencate sono giustificate dal fatto che tali soggetti non annotano le fatture, non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa ai propri clienti, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non liquidano e non versano l’imposta e non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Le Amministrazioni pubbliche ed autonome sono tenute all’invio dei dati delle fatture e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.
Tabella n. 1 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE
Soggetti
Normativa di riferimento
Produttori agricoli in regime di esonero ed operanti in zone «montane»
Art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972
Amministrazioni pubbliche
Art. 1, co. 2, L. 196/2014
Amministrazioni autonome

Soggetti in regime forfetario
Art. 1, co. 54–89, L. 190/2014
Contribuenti «minimi»
Art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011
3. Operazioni rilevanti da comunicare
Devono essere inserite nella comunicazione le seguenti operazioni Iva:
  • escluse;
  • non soggette;
  • non imponibili;
  • esenti;
  • soggette a regime del margine - Iva non esposta in fattura;
  • soggette a inversione contabile - reverse charge;
  • soggette a modalità speciali di determinazione - assolvimento dell’Iva.
Si precisa che, in caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 633/1972, i soggetti passivi Iva interessati sono tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione riepilogativa.
4. Operazioni da non comunicare
Sono escluse dalla comunicazione, ai sensi del novellato art. 21, co. 3, D.L. 78/2010, le operazioni trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, co. 211, L. 244/2007, e memorizzate dall’Agenzia delle Entrate.
Nell’ipotesi in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente è tenuto ad inviare i dati relativi a tali fatture.


5. Dati da comunicare
I soggetti passivi Iva tenuti all’invio della comunicazione, in riferimento alle operazioni effettuate, sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, i dati di tutte:
  • le fatture emesse;
  • le fatture ricevute e registrate a norma dell’art. 25, D.P.R. 633/1972;
  • le bollette doganali registrate a norma dell’art. 25, D.P.R. 633/1972;
  • le note di variazione di cui all’art. 26, D.P.R. 633/1972, delle fatture emesse e ricevute.
Si ricorda che il contribuente è tenuto a numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'art. 17, e deve annotarle nell’apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Con la C.M. 7.2.2017, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di invio in forma analitica di alcuni dati oggetto di comunicazione, che comprendono:
  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • la data e il numero della fattura;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota applicata;
  • l’imposta;
  • la tipologia dell’operazione.

Numero della fattura
Con riferimento alle fatture emesse, il campo «numero» va sempre valorizzato riportando esattamente il valore presente nel documento.
Diversamente, per le fatture ricevute, il numero riportato nelle stesse non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all’art. 25, D.P.R. 633/1972. Conseguentemente, se il contribuente non è in possesso di tale dato, deve valorizzare il campo «numero» con il valore «0» (zero).

Natura dell’operazione
Il dato relativo alla natura dell’operazione deve essere inserito solo se il cedente/prestatore non ha indicato l’imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione.
La natura dell’operazione, ovvero il «motivo» specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l’imposta in fattura, è identificato con le sigle riportate nella Tabella n. 2.
Tabella n. 2 - NATURA DELL'OPERAZIONE
Tipologia di operazione
Descrizione
Sigla
Escluse
Operazioni escluse ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 633/1972
N1 – escluse ex art. 15
Non soggette
Operazioni non soggette ad Iva (ad esempio per servizi extra-Ue o per espressa disposizione di legge)
N2 – non soggette
Non imponibili
Operazioni non imponibili (ad esempio esportazioni o cessioni intra-Ue)
N3 – non imponibile
Esenti
Operazioni esenti (ad esempio le prestazioni sanitarie)
N4 – esente
Soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura
Operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati o non vi è separata indicazione dell’imposta
N5 – regime del margine/Iva non esposta in fattura
Soggette a inversione contabile/reverse charge
Operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio per la cessione di rottami)
N6 – inversione contabile (reverse charge)
Soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva
Operazioni di vendite a distanza e prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici
N7 – Iva assolta in altro Stato Ue
Il campo «Natura» può essere valorizzato con le medesime codifiche sia per le fatture emesse che per quelle ricevute. L’unica differenza è rilevabile nell’ipotesi di «inversione contabile/reverse charge» dove, oltre a riportare la codifica «N6», occorre obbligatoriamente valorizzare i campi «Imposta» e «Aliquota».
Dati relativi ai campi «detraibile» e «deducibile»
Il dato relativo alla detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione.
La compilazione di uno dei due campi esclude la compilazione dell’altro.
Ulteriori chiarimenti
La C.M. 1/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate prevede, al paragrafo 4, ulteriori chiarimenti in merito ad alcune casistiche particolari, quali: 
  • la compilazione dei campi «Stabile organizzazione» e «Rappresentante fiscale»: tali dati devono essere inseriti solo se presenti in fattura. In particolare, devono essere obbligatoriamente compilati i campi «Indirizzo», «CAP», «Comune» e «Nazione», nell’ipotesi di stabile organizzazione, e i campi «IdPaese» e «IdCodice», nell’ipotesi di rappresentante fiscale;
  • la compilazione dei dati relativi alle importazioni: nel caso non siano presenti i dati del cedente all’interno della bolletta doganale, occorre indicare i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta;
  • il documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita: ancorché l’art. 6, co. 1 e 6, D.P.R. 9.12.1996, n. 695, consenta di registrare, attraverso un unico documento riepilogativo, le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300,00 euro, anche per queste fatture la comunicazione deve essere analitica e relativa quindi ai dati di ogni singola fattura;
  • i dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile: nell’ipotesi di acquisto intracomunitario, la fattura ricevuta, integrata con l’Iva e registrata sia tra le fatture emesse che tra le fatture di acquisto, deve essere riportata una sola volta nella specifica sezione dei «documenti ricevuti» valorizzando il codice «N6», all’interno del campo «Natura», e compilando sia il campo «imposta» che il campo «aliquota». Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette ad inversione contabile;
  • i dati relativi ad operazioni extracomunitarie: nell’ipotesi di cessione a soggetto extra-Ue, l’operazione è considerata non imponibile e, pertanto, deve essere valorizzato il codice «N3» all’interno del campo «Natura». Nell’ipotesi, invece, di prestazione di servizi, non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità di cui all’art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, deve essere valorizzato il codice «N2» all’interno del campo «Natura»;
  • il regime forfetario ex lege 398/1991: i soggetti che applicano tale regime sono obbligati a trasmettere i dati delle fatture emesse, mentre non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute, poiché esonerate dall’obbligo della registrazione.


6. Termini di invio
I soggetti obbligati devono trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Per agevolare l’avvio del nuovo adempimento la L. 27.2.2017, n. 19, solo per il periodo d’imposta 2017, ha previsto lo «spesometro» semestrale.
In particolare «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21».
Ne discende che, per l’anno 2017, le scadenze di presentazione delle Comunicazioni dei dati sono le seguenti:
  • 18 settembre, per i primi due trimestri;
  • 28 febbraio, per il terzo ed il quarto trimestre.
Tabella n. 3 - SCADENZE DI INVIO COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE
Trimestre di riferimento
Scadenza a regime
Scadenza per il 2017
1° TRIMESTRE (gennaio, febbraio, marzo)
31 maggio
18 settembre
2° TRIMESTRE (aprile, maggio, giugno)
18 settembre


3° TRIMESTRE (luglio, agosto, settembre)
30 novembre
28 febbraio
4° TRIMESTRE (ottobre, novembre, dicembre)
28 febbraio










7. Regime sanzionatorio
Nel caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è applicabile una «sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati», ai sensi dell’art. 11, co. 2-bis, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.
In altre parole, la trasmissione omessa o errata comporta il pagamento:
  • di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, se l’invio avviene oltre i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita;
  • di 1 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 500 euro per ciascun trimestre, se l’invio avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.
Tabella n. 4 - MISURA DELLA SANZIONE PER OMESSA O ERRATA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE
Entro 15 giorni dalla scadenza
Oltre 15 giorni dalla scadenza
1,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500,00 euro per trimestre (2.000 euro annui)
2,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre (4.000 euro annui)
8. Controlli dell’Agenzia delle Entrate
La ratio di questa nuova normativa e di quella relativa alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all’art. 21-bis, D.L. 78/2010, è quella di andare a contrastare l’evasione fiscale in ambito Iva.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i dati delle fatture emesse e ricevute e i dati delle liquidazioni di imposta, procederà ad analizzare le informazioni ottenute e ad effettuare le valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e l’eccedenza a debito di volta in volta versata dal soggetto passivo Iva.
Con l’obiettivo di favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni, le risultanze dell’attività di controllo saranno successivamente messe a disposizione del soggetto passivo Iva o del suo intermediario.
Qualora dai controlli effettuati emerga un insufficiente versamento di imposta, l’Agenzia delle Entrate informerà il soggetto passivo Iva. Ricevuta la comunicazione il soggetto passivo potrà:
  • fornire chiarimenti o segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, qualora ritenga che il versamento effettuato sia corretto;
  • soddisfare la pretesa erariale, beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997, qualora ritenga di avere effettuato un carente versamento.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...