Comunicazione
dei dati delle fatture
1. Comunicazione dei
dati delle fatture: soggetti obbligati
2. Soggetti esclusi
dalla comunicazione
3. Operazioni
rilevanti da comunicare
4. Operazioni da non
comunicare
5. Dati da comunicare
6. Termini di invio
7. Regime
sanzionatorio
8. Controlli
dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 4, D.L.
22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225,
sostituendo l’art. 21, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif.
dalla L. 30.7.2010, n. 122, ha previsto l’introduzione di un nuovo
obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle
fatture emesse e ricevute dai soggetti passivi
dell’Iva.
La nuova comunicazione
«spesometro» prevede l’obbligo per i soggetti passivi
dell’Iva di trasmettere i dati delle fatture
emesse o ricevute non più annualmente ma, a regime, una
volta ogni 3 mesi.
Ai fini di agevolare
l’avvio del nuovo adempimento, solo per il periodo
d’imposta 2017 è stato previsto un termine di
presentazione semestrale.
La ratio di questa nuova
disposizione è quella di andare a contrastare l’evasione
fiscale in ambito Iva.
1.
Comunicazione dei dati delle fatture: soggetti obbligati
Secondo le disposizioni
di cui all’art. 21, co. 1, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif.
dalla L. 30.7.2010, n. 122, sono obbligati alla comunicazione
dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti
i soggetti passivi Iva.
In particolare, sono
tenuti alla comunicazione i soggetti individuati dall’art. 17,
D.P.R. 26.10.1972, n. 633, quali coloro che «effettuano le
cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili»,
ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa,
arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del
medesimo D.P.R. 633/1972.
In particolare, sono
soggetti obbligati alla comunicazione:
- società di persone;
- società di fatto che esercitano attività commerciale;
- società di capitali;
- società consortili;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- imprese individuali;
- esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata;
- imprese familiari e aziende coniugali;
- imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.;
- piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7.000 euro di vendite l’anno;
- enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale;
- società estere rappresentate in Italia;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- soggetti non residenti che si sono identificati ai fini Iva in Italia;
- rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
- curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in «regime dei minimi» o in «regime forfetario»;
- enti non commerciali (per le sole operazioni rilevanti ai fini Iva, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali);
- associazioni ed enti associativi sportivi dilettantistici, che, pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla L. 398/1991, sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
2.
Soggetti esclusi dalla comunicazione
Secondo le disposizioni
di cui all’art. 21, co. 1, D.L. 78/2010, come modificato dall'art.
4, D.L. 193/2016, «(...) A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono
esonerati dalla comunicazione i
soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone
montane di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
Pertanto, i produttori
agricoli in regime di esonero sono esclusi se operanti in zone
definite «montane», quali i terreni:
- situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale;
- facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Risultano, ulteriormente,
esclusi dalla comunicazione, come chiarito dalla C.M. 1/E/2017
dell’Agenzia delle Entrate:
- le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, L. 31.12.2009, n. 196, e le Amministrazioni autonome, in quanto obbligate all’invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, L. 24.12.2007, n. 244;
- i soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1, co. 54–89, L. 23.12.2014, n. 190;
- i soggetti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti «minimi»), di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111.
Le ultime due esclusioni
elencate sono giustificate dal fatto che tali soggetti non annotano
le fatture, non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa ai propri
clienti, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non liquidano e non
versano l’imposta e non sono obbligati alla presentazione della
dichiarazione annuale Iva.
Le Amministrazioni
pubbliche ed autonome sono tenute all’invio dei dati delle fatture
e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti
diversi dalle pubbliche Amministrazioni che non siano state
trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.
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Tabella
n. 1 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE
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Soggetti
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Normativa
di riferimento
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Produttori
agricoli in regime di esonero ed operanti in zone «montane»
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Art.
34, co. 6, D.P.R. 633/1972
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Amministrazioni
pubbliche
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Art.
1, co. 2, L. 196/2014
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Amministrazioni
autonome
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Soggetti
in regime forfetario
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Art.
1, co. 54–89, L. 190/2014
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Contribuenti
«minimi»
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Art.
27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011
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3.
Operazioni rilevanti da comunicare
Devono essere inserite
nella comunicazione le seguenti operazioni Iva:
- escluse;
- non soggette;
- non imponibili;
- esenti;
- soggette a regime del margine - Iva non esposta in fattura;
- soggette a inversione contabile - reverse charge;
- soggette a modalità speciali di determinazione - assolvimento dell’Iva.
Si precisa che, in caso
di esercizio di più attività gestite con contabilità separata
ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 633/1972, i soggetti passivi Iva
interessati sono tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una
sola comunicazione riepilogativa.
4.
Operazioni da non comunicare
Sono escluse dalla
comunicazione, ai sensi del novellato art. 21, co. 3, D.L. 78/2010,
le operazioni trasmesse attraverso il Sistema di
Interscambio di cui all’art. 1, co. 211, L. 244/2007, e
memorizzate dall’Agenzia delle Entrate.
Nell’ipotesi in cui non
tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di
Interscambio, il contribuente è tenuto ad inviare i dati relativi a
tali fatture.
5.
Dati da comunicare
I soggetti passivi Iva
tenuti all’invio della comunicazione, in riferimento alle
operazioni effettuate, sono tenuti a trasmettere telematicamente
all’Agenzia delle Entrate, i dati di tutte:
- le fatture emesse;
- le fatture ricevute e registrate a norma dell’art. 25, D.P.R. 633/1972;
- le bollette doganali registrate a norma dell’art. 25, D.P.R. 633/1972;
- le note di variazione di cui all’art. 26, D.P.R. 633/1972, delle fatture emesse e ricevute.
Si ricorda che il
contribuente è tenuto a numerare in ordine progressivo le fatture e
le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o
importati nell’esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese
quelle emesse a norma del secondo comma dell'art. 17, e deve
annotarle nell’apposito registro anteriormente alla liquidazione
periodica ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato
il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Con la C.M. 7.2.2017, n.
1/E, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di
invio in forma analitica di alcuni dati oggetto di
comunicazione, che comprendono:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
Numero
della fattura
Con riferimento alle
fatture emesse, il campo «numero» va sempre
valorizzato riportando esattamente il valore presente nel documento.
Diversamente, per le
fatture ricevute, il numero riportato nelle stesse non deve
essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui
all’art. 25, D.P.R. 633/1972. Conseguentemente, se il contribuente
non è in possesso di tale dato, deve valorizzare il campo «numero»
con il valore «0» (zero).
Natura
dell’operazione
Il dato relativo alla
natura dell’operazione deve essere inserito solo se
il cedente/prestatore non ha indicato l’imposta in fattura in
quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione.
La natura
dell’operazione, ovvero il «motivo» specifico per
il quale il cedente/prestatore non deve indicare l’imposta
in fattura, è identificato con le sigle riportate nella Tabella
n. 2.
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Tabella
n. 2 - NATURA DELL'OPERAZIONE
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Tipologia
di operazione
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Descrizione
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Sigla
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Escluse
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Operazioni
escluse ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 633/1972
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N1
– escluse ex art. 15
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Non
soggette
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Operazioni
non soggette ad Iva (ad esempio per servizi extra-Ue o per
espressa disposizione di legge)
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N2
– non soggette
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Non
imponibili
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Operazioni
non imponibili (ad esempio esportazioni o cessioni intra-Ue)
|
N3
– non imponibile
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Esenti
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Operazioni
esenti (ad esempio le prestazioni sanitarie)
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N4
– esente
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Soggette
a regime del margine/Iva non esposta in fattura
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Operazioni
per le quali si applica il regime speciale dei beni usati o non vi
è separata indicazione dell’imposta
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N5
– regime del margine/Iva non esposta in fattura
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Soggette
a inversione contabile/reverse
charge
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Operazioni
per le quali si applica l’inversione contabile/reverse
charge
(ad esempio per la cessione di rottami)
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N6
– inversione contabile (reverse
charge)
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Soggette
a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva
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Operazioni
di vendite a distanza e prestazioni di servizi di
telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici
|
N7
– Iva assolta in altro Stato Ue
|
Il campo «Natura» può
essere valorizzato con le medesime codifiche sia per le fatture
emesse che per quelle ricevute. L’unica differenza è rilevabile
nell’ipotesi di «inversione contabile/reverse charge»
dove, oltre a riportare la codifica «N6», occorre obbligatoriamente
valorizzare i campi «Imposta» e «Aliquota».
Dati
relativi ai campi «detraibile» e «deducibile»
Il dato relativo alla
detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo
riportato in fattura, la cui indicazione è facoltativa, è
riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità
del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo
all’acquirente o committente persona fisica che non
opera nell’esercizio di impresa, arte o professione.
La compilazione di uno
dei due campi esclude la compilazione dell’altro.
Ulteriori
chiarimenti
La C.M. 1/E/2017
dell’Agenzia delle Entrate prevede, al paragrafo 4, ulteriori
chiarimenti in merito ad alcune casistiche particolari, quali:
- la compilazione dei campi «Stabile organizzazione» e «Rappresentante fiscale»: tali dati devono essere inseriti solo se presenti in fattura. In particolare, devono essere obbligatoriamente compilati i campi «Indirizzo», «CAP», «Comune» e «Nazione», nell’ipotesi di stabile organizzazione, e i campi «IdPaese» e «IdCodice», nell’ipotesi di rappresentante fiscale;
- la compilazione dei dati relativi alle importazioni: nel caso non siano presenti i dati del cedente all’interno della bolletta doganale, occorre indicare i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta;
- il documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita: ancorché l’art. 6, co. 1 e 6, D.P.R. 9.12.1996, n. 695, consenta di registrare, attraverso un unico documento riepilogativo, le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300,00 euro, anche per queste fatture la comunicazione deve essere analitica e relativa quindi ai dati di ogni singola fattura;
- i dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile: nell’ipotesi di acquisto intracomunitario, la fattura ricevuta, integrata con l’Iva e registrata sia tra le fatture emesse che tra le fatture di acquisto, deve essere riportata una sola volta nella specifica sezione dei «documenti ricevuti» valorizzando il codice «N6», all’interno del campo «Natura», e compilando sia il campo «imposta» che il campo «aliquota». Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette ad inversione contabile;
- i dati relativi ad operazioni extracomunitarie: nell’ipotesi di cessione a soggetto extra-Ue, l’operazione è considerata non imponibile e, pertanto, deve essere valorizzato il codice «N3» all’interno del campo «Natura». Nell’ipotesi, invece, di prestazione di servizi, non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità di cui all’art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, deve essere valorizzato il codice «N2» all’interno del campo «Natura»;
- il regime forfetario ex lege 398/1991: i soggetti che applicano tale regime sono obbligati a trasmettere i dati delle fatture emesse, mentre non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute, poiché esonerate dall’obbligo della registrazione.
6.
Termini di invio
I soggetti obbligati
devono trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute entro l’ultimo giorno del secondo mese
successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa
all’ultimo trimestre deve essere effettuata entro
l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Per agevolare l’avvio
del nuovo adempimento la L. 27.2.2017, n. 19, solo per il
periodo d’imposta 2017, ha previsto lo «spesometro»
semestrale.
In particolare «Per
il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere
effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il
secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo
l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal
comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari
di cui al comma 1 del citato articolo 21».
Ne discende che, per
l’anno 2017, le scadenze di presentazione
delle Comunicazioni dei dati sono le seguenti:
- 18 settembre, per i primi due trimestri;
- 28 febbraio, per il terzo ed il quarto trimestre.
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Tabella
n. 3 - SCADENZE DI INVIO COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE FATTURE
EMESSE E RICEVUTE
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Trimestre
di riferimento
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Scadenza
a regime
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Scadenza
per il 2017
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1°
TRIMESTRE (gennaio, febbraio, marzo)
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31
maggio
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18
settembre
|
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2° TRIMESTRE
(aprile, maggio, giugno) |
18 settembre |
|
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3°
TRIMESTRE (luglio, agosto, settembre)
|
30
novembre
|
28
febbraio
|
|
4° TRIMESTRE
(ottobre, novembre, dicembre) |
28 febbraio |
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7.
Regime sanzionatorio
Nel caso di omessa o
errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è
applicabile una «sanzione amministrativa di
euro 2 per ciascuna fattura,
comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La
sanzione è ridotta alla metà, entro il limite
massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro
i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo
termine, è effettuata la trasmissione corretta
dei dati», ai sensi dell’art. 11, co. 2-bis, D.Lgs.
18.12.1997, n. 471.
In altre parole, la
trasmissione omessa o errata comporta il pagamento:
- di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, se l’invio avviene oltre i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita;
- di 1 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 500 euro per ciascun trimestre, se l’invio avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.
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Tabella
n. 4 - MISURA DELLA SANZIONE PER OMESSA O ERRATA COMUNICAZIONE DEI
DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE
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Entro
15 giorni dalla scadenza
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Oltre
15 giorni dalla scadenza
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1,00
euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500,00 euro per
trimestre (2.000 euro annui)
|
2,00
euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per
trimestre (4.000 euro annui)
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8.
Controlli dell’Agenzia delle Entrate
La ratio di questa
nuova normativa e di quella relativa alle comunicazioni dei dati
delle liquidazioni periodiche Iva di cui all’art. 21-bis, D.L.
78/2010, è quella di andare a contrastare l’evasione
fiscale in ambito Iva.
A tal fine l’Agenzia
delle Entrate, una volta ricevuti i dati delle fatture emesse e
ricevute e i dati delle liquidazioni di imposta, procederà ad
analizzare le informazioni ottenute e ad effettuare le
valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e
l’eccedenza a debito di volta in volta versata dal soggetto passivo
Iva.
Con l’obiettivo di
favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni, le
risultanze dell’attività di controllo saranno
successivamente messe a disposizione del soggetto passivo
Iva o del suo intermediario.
Qualora dai controlli
effettuati emerga un insufficiente versamento di imposta,
l’Agenzia delle Entrate informerà il soggetto passivo Iva.
Ricevuta la comunicazione il soggetto passivo potrà:
- fornire chiarimenti o segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, qualora ritenga che il versamento effettuato sia corretto;
- soddisfare la pretesa erariale, beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997, qualora ritenga di avere effettuato un carente versamento.