Ultime
novità Inps
per
le imprese
1. Aggiornamento
manuale di classificazione dei datori di lavoro
2. Nuovo incentivo per
l’occupazione dei giovani
3. Nuovo incentivo per
l’occupazione al Sud
4. Dichiarazione di
adesione alla definizione agevolata e regolarità contributiva
La
Circolare Inps 8.3.2017, n. 56, fornisce chiarimenti
sulla procedura di Iscrizione e Variazione Azienda in
riferimento alla codifica di attività non censite dall’Istat
in maniera specifica che, per esigenze di carattere
contributivo/previdenziale necessitano di essere codificate, aggiorna
il manuale di classificazione dei datori di lavoro, si
sofferma sul concetto di unità produttiva e sulle differenze
con quello di unità operativa e fornisce indicazioni in ordine alla
classificazione delle attività delle gelaterie e pasticcerie.
Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto
Direttoriale 2.12.2016, n. 394, rettificato dal Decreto Direttoriale
19.12.2016, n. 454, ha disciplinato un nuovo incentivo
finalizzato a favorire il miglioramento dei livelli
occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età
che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione. L’Inps,
con la Circolare 28.2.2017, n. 40 ha fornito le istruzioni
operative per la fruizione dell’incentivo riconoscibile per le
assunzioni a tempo determinato e indeterminato, effettuate
dall’1.1.2017 e fino al 31.12.2017, di
lavoratori registrati al «Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani».
Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto
Direttoriale 16.11.2016, n. 367, rettificato dal Decreto Direttoriale
15.12.2016, n. 18719, ha disciplinato un nuovo incentivo
finalizzato a favorire l’assunzione di soggetti disoccupati
ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 150/2015. L’incentivo è
riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato
effettuate tra l’1.1.2017 e il 31.12.2017, in Regioni
«meno sviluppate» o «in transizione» nei limiti delle risorse
specificamente stanziate. L’Inps, a cui compete la gestione
dell’incentivo, con la Circolare 1.3.2017, n. 41, ha fornito
le indicazioni operative necessarie per la concreta fruizione
dell’incentivo. L’Inps, con il Messaggio 24.2.2017, n. 824,
chiarisce che la sola dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata (cd. rottamazione) dei carichi affidati agli agenti
della riscossione non è di per sé sufficiente per
ottenere l’attestazione della regolarità contributiva degli
enti previdenziali. Solo il pagamento della prima rata
consentirà ad Inps e Inail di attestare la regolarità contributiva,
al pari di quanto già previsto dalla normativa in caso di rateazioni
dei carichi previdenziali.
1.
Aggiornamento manuale di classificazione dei datori di lavoro
In
considerazione delle innovazioni di carattere procedurale intervenute
dal 2014, in particolare con l’estensione del sistema UniEmens alle
Gestioni previdenziali ex Enpals (spettacolo e sport
professionistico), delle modifiche di alcune codifiche di attività e
alla luce degli approfondimenti effettuati su alcune tipologie di
attività, l’Inps, in allegato alla Circolare 8.3.2017, n. 56, ha
pubblicato la versione aggiornata del manuale di
classificazione dei datori di lavoro. Lo stesso manuale
è stato reso disponibile anche nel sito Internet Inps, nella sezione
Informazioni – Aziende, consulenti e professionisti.
Nello
specifico, il manuale è stato aggiornato nella sezione
dedicata ad alcune tipologie di attività che, per la
loro natura, non sono censite dall’Istat in maniera
specifica ma che, per esigenze di carattere
contributivo/previdenziale, necessitano comunque di essere
codificate.
Con
la nuova versione del manuale di classificazione aziendale, l’Inps
ha ridefinito, con effetto retroattivo, i codici
«fittizi» di seguito indicati:
- le attività di cui al codice Ateco 99.99.97 (Parlamentari – assunzione diretta di assistenti) sono riportate nell’ambito del codice Ateco 84.11.10 «Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali»;
- le attività di cui al codice Ateco 99.99.98 (Cantieri di lavoro – allievi)sono riportate nell’ambito del codice Ateco 85.59.20 «Corsi di formazione e di aggiornamento professionale»;
- le attività di cui al codice Ateco 99.99.99 [Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)] sono riportate nell’ambito del codice Ateco 97.00.00 «Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico».
Pertanto,
a decorrere dalla data di pubblicazione della Circolare in argomento
(rectius 8.3.2017), nelle domande di iscrizione
dei datori di lavoro in argomento, dovranno essere
utilizzate esclusivamente le seguenti codifiche:
- 84.11.10 «Parlamentari – assunzione diretta di assistenti»;
- 85.59.20 «Cantieri di lavoro – allievi»;
- 97.00.00 «Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)».
Di
conseguenza, l’Inps non accetterà più le codifiche
«fittizie» 99.99.97, 99.99.98 e 99.99.99. Le matricole presenti in
archivio con i codici «fittizi» saranno aggiornate alla nuova
codifica direttamente a cura dell’Istituto previdenziale, pertanto,
non è previsto nessun adempimento a carico delle aziende.
Nulla cambia per l’inquadramento dei datori di
lavoro interessati, che continuano ad essere inquadrati con i
C.S.C. 70701 (Parlamentari – assunzione diretta di assistenti);
11601 c.a. 8C (Cantieri di lavoro – allievi) e 70601 (Condomini e
proprietari di fabbricato – portiere e addetto alle pulizie).
Gelaterie
e pasticcerie
In
ordine allo svolgimento dell’attività delle gelaterie e
pasticcerie, la Circolare in commento specifica la distinzione
tra la produzione industriale o artigianale dei
prodotti e la gelateria o pasticceria intesa come luogo aperto
al pubblico nel quale si vende e si consuma il
prodotto.
Nella
prima ipotesi, l’inquadramento previsto è nell’industria
o nell’artigianato, con i C.S.C. 10407/40407 e Ateco 2007
10.52.00 per la produzione di gelati; con i C.S.C. 10405/40405 e
Ateco 2007 10.71.20 per la produzione di pasticceria.
Nella
seconda ipotesi, si tratta di gelaterie e pasticcerie facenti parte
delle attività di somministrazione al pubblico di cibi
e bevande per le quali, in entrambi i casi, l’inquadramento
previsto è con il C.S.C. 70504 e Ateco 2007 56.10.30 (o 56.10.41 per
le gelaterie e pasticcerie ambulanti). Qualora la produzione del bene
venduto sia fatta direttamente dal titolare, l’attività
rientra tra quelle artigiane; in quest’ipotesi, tuttavia,
perché avvenga l’inquadramento nel settore artigianato con il
C.S.C. 40407 (per la produzione di gelati) o con il C.S.C. 40405 (per
la produzione di pasticceria) – a fronte dell’Ateco 2007 56.10.30
– è necessario che venga posto in vendita in modo esclusivo
o assolutamente prevalente il prodotto artigianale e non anche
altre bevande e che il prodotto venga venduto solo per asporto o per
essere consumato sul posto, ma senza posti a sedere che
presuppongano un servizio al tavolo. In caso contrario, l’attività
dovrà essere ricondotta nell’ambito dei pubblici esercizi, con il
C.S.C. 70504.
Unità
produttiva
L’Inps
sottolinea ancora una volta l’importanza della distinzione
tra il concetto di unità produttiva e di unità operativa
al fine della loro corretta valorizzazione all’interno della
procedura Iscrizione e Variazione Azienda, e ribadisce che i datori
di lavoro sono tenuti a comunicare i dati
relativi alle unità produttive.
In
particolare, relativamente al concetto di unità produttiva,
la Circolare ribadisce che va identificato con la sede legale,
gli stabilimenti, le filiali e i laboratori
distaccati dalla sede che abbiano un’organizzazione autonoma.
Costituiscono
indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento in sedi,
stabilimenti, filiali e laboratori distaccati di un’attività
idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase
completa, unitamente alla presenza di lavoratori in
forza in via continuativa.
Gli
indicatori delle caratteristiche che l’unità produttiva deve
possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte
delle aziende in sede di iscrizione nell’Anagrafica Aziende sono
riepilogati nella Circolare di cui si tratta. In particolare, a
parziale modifica di quanto disciplinato in materia dalla Circolare
Inps 139/2016, viene precisato che con l’autocertificazione
dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara, sotto la
propria responsabilità, che l’unità produttiva è lo
stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o
all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o
tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso
organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia,
in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse
disponibili così da permettere in piena autonomia le
scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche
funzionali e produttive dell’unità.
Con
l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero
ciclo produttivo o una fase completa di esso l’azienda
dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo
esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o
servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento
organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri
scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa
sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della
stessa. L’unità produttiva deve altresì avere maestranze
adibite in via continuativa.
Sul
piano applicativo, nel sistema di Anagrafica Aziendale e nel flusso
UniEmens, sezione PosContributiva, nell’ambito dell’elemento
DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato
UnitaProduttiva. Sarà cura dei datori di lavoro verificare,
ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità
produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive,
ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento UnitaProduttiva.
L’attuale assetto dell’Anagrafica Aziendale relativo all’elemento
UnitaOperativa, continua ad essere inteso quale luogo ove viene
svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più
dipendenti, ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di
omogeneità.
2.
Nuovo incentivo per l’occupazione dei giovani
Destinatari
dell’incentivo
L’incentivo
può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro
privati che per l’assunzione di giovani registrati al
«Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»,
senza esservi in alcun modo tenuti e a prescindere
dalla circostanza che siano o meno imprenditori.
Possono
registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e
i 29 anni cosiddetti NEET - Not
[engaged in] Education, Employment
or Training, cioè non inseriti in un
percorso di studi o formazione - in conformità con quanto previsto
dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13 - e che risultano essere
disoccupati ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 150/2015.
L’incentivo
è riconosciuto per le assunzioni effettuate dall’1.1.2017
al 31.12.2017 nell’intero territorio nazionale, ad esclusione
di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di
Bolzano, ed è riconoscibile nei limiti delle risorse
specificamente stanziate, pari a 200.000.000 euro.
Rapporti
incentivati
L’incentivo
di cui si argomenta spetta per le assunzioni a tempo determinato,
anche a scopo di somministrazione, di durata pari o
superiore a 6 mesi e per le assunzioni, anche a scopo
di somministrazione, a tempo indeterminato.
Rientrano
nel campo di applicazione dell’agevolazione i rapporti di
apprendistato professionalizzante e i rapporti di
lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo
con una cooperativa di lavoro.
L’agevolazione
può essere riconosciuta anche per le assunzioni a tempo parziale.
Per
lo stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto
per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, non è
possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni
effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere
dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva
fruizione del beneficio. In deroga al suddetto principio, nelle
ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è
possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso
lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo
riconoscibile per i rapporti a tempo determinato.
Il
datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi
trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a
prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine, non
ha diritto ad un ulteriore incentivo.
Importo
dell’incentivo
L’importo
dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a
carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e
contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di
8.060 euro annui per ogni giovane assunto.
Per
ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato
(comprese le proroghe) l’importo dell’incentivo è pari al 50%
della contribuzione previdenziale a carico del datore di
lavoro, con esclusione di premi e contributi
dovuti all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro annui per
giovane assunto.
L’incentivo
è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di
assunzione del lavoratore.
La
soglia massima di esonero contributivo, riferita al
periodo di paga mensile, è pari a 335,83 euro (4.030
euro/12) per i rapporti di lavoro a tempo determinato, e a
671,66 euro (8.060 euro/12) per i rapporti a tempo
indeterminato.
L’esonero,
ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei
datori di lavoro, con eccezione:
- dei premi e i contributi dovuti all’Inail;
- del contributo, ove dovuto, al «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.»;
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015 nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento di cui all’art. 40, D.Lgs. 148/2015.
Vanno
escluse dall’applicazione dell’incentivo, inoltre, tutte
le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e
quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà
alle gestioni previdenziali di riferimento.
Nei
casi di stabilizzazione dei rapporti a termine entro 6
mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui
all’art. 2, co. 30, L. 92/2012, riguardante la restituzione
del contributo addizionale dell’1,40% previsto per i
contratti a tempo determinato.
Il
periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso
esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal
lavoro per maternità, consentendo il differimento
temporale della fruizione del beneficio.
L’incentivo
non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione
di natura economica o contributiva.
Condizioni
di spettanza dell’incentivo
L’incentivo
è subordinato alla regolarità prevista dall’art. 1, co.
1175 e 1176, L. 296/2006, inerente:
- all’adempimento degli obblighi contributivi;
- all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Fruibilità
dell’incentivo e regime «de minimis»
L’incentivo
può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di
cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 – relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de
minimis – o, in alternativa, oltre tali limiti
nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento
occupazionale netto, come definito all’art. 2, par. 32, del
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.6.2014. L’incentivo può essere
fruito oltre i limiti del regime de minimis solo al
verificarsi di determinate condizioni (elencate in circolare),
che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
651/2014, variano a seconda della fascia di età del giovane
aderente al Programma.
Incremento
occupazionale netto
Ai
fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero
dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo
(U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto
comunitario. Nell’operare la valutazione dell’incremento
occupazionale si deve porre a raffronto il numero medio
di unità lavoro - anno dell’anno precedente
all’assunzione con il numero medio di unità lavoro, anno
dell’anno successivo all’assunzione.
L’incremento
occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va
verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza
occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non
la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione.
Qualora
al termine dell’anno successivo all’assunzione si
riscontri un incremento occupazionale netto in termini di
U.L.A., l’incentivo deve essere riconosciuto legittimo per
l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente
già godute si «consolidano»; in caso contrario, l’incentivo non
può essere riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla
restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già
godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.
L’incentivo
è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale
netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro
precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:
dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti
limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa.
Il
calcolo della forza lavoro mediamente occupata va effettuato per
ogni mese, avuto riguardo alla nozione di «impresa unica» di
cui all’art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del
18.12.2013.
L’incremento
deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del
datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso
cui si svolge il rapporto di lavoro. Per la valutazione
dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie
tipologie di lavoratori a tempo determinato e
indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio.
Il lavoratore assunto o utilizzato mediante somministrazione
in sostituzione di un lavoratore assente non deve
essere computato nella base di calcolo, mentre va computato
il lavoratore sostituito.
Il
venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di
calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino
dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di
ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente
di recuperare il beneficio perso.
Procedimento
di ammissione all’incentivo
Al
fine di fruire del beneficio contributivo in parola, i datori di
lavoro interessati devono inoltrare all’Inps, avvalendosi
esclusivamente del modulo di istanza on-line «OCC.GIOV.»,
disponibile all’interno dell’applicazione «DiResCo -
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente», sul sito
internet www.inps.it, un’istanza preliminare di ammissione
all’incentivo indicando:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l’aliquota contributiva datoriale.
L’incentivo
sarà autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di
presentazione delle istanze.
Il
modulo è accessibile seguendo il percorso «accedi ai
servizi», «altre tipologie di utente», «aziende, consulenti e
professionisti», «servizi per le aziende e consulenti»
(autenticazione con codice fiscale e pin), «dichiarazioni di
responsabilità del contribuente». Entro il giorno successivo
all’invio, l’Inps:
- consulterà gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia registrato al «Programma Garanzia giovani» e sia profilato;
- calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
- verificherà la disponibilità residua della risorsa;
- informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Nell’ipotesi
in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il
datore di lavoro, per accedere all’incentivo dovrà, entro 7
giorni di calendario dall’elaborazione positiva della
richiesta da parte dell’Inps, se ancora non lo ha fatto, effettuare
l’assunzione. Entro 10 giorni di calendario
dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto,
il datore di lavoro, inoltre, avrà l’onere di comunicare, a
pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la
conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la
presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio
determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione
delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro
di presentare successivamente un’altra domanda.
L’elaborazione
dell’istanza di conferma in senso positivo da parte
dell’Istituto costituirà definitiva ammissione al
beneficio.
L’incentivo
dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione
operato sulle denunce contributive (UniEmens o Dmag,
per gli operai agricoli).
|
TABELLA
N. 1 – INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI REGISTRATI AL PROGRAMMA
«GARANZIA GIOVANI»
|
|
RIFERIMENTI
NORMATIVI: Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le
politiche attive e i servizi per il lavoro e la formazione MLPS
del 2.12.2016, prot. 39/394
|
|
LAVORATORI
INTERESSATI: giovani tra 16 e 29 anni
ammessi al programma «Garanzia Giovani»; se minorenni devono
aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione
|
|
DATORI
DI LAVORO INTERESSATI: tutti i datori di lavoro
privati
|
|
AGEVOLAZIONE:
l’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo
e spetta per le assunzioni effettuate fatte dall’1.1.2017
al 31.12.2017 con contratto a tempo indeterminato anche
a scopo di somministrazione; contratto di apprendistato
professionalizzante; contratto a tempo determinato,
anche a scopo di somministrazione, la cui durata iniziale
sia pari o superiore a 6 mesi. Non spetta in caso di lavoro
domestico e accessorio. Spetta anche per
l’assunzione, se fatta con CCNL (lavoro subordinato), di un
socio lavoratore di cooperativa
|
|
MODALITÀ
DI CORRESPONSIONE: i datori di lavoro interessati dovranno
inoltrare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo
di istanza on-line «OCC.GIOV.» disponibile all’interno
dell’applicazione «DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità
del Contribuente» sul sito internet www.inps.it, un’istanza
preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i
dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono
effettuare. Verificata la disponibilità residua delle risorse,
l’Inps comunicherà, all’azienda interessata, che è
stato prenotato, da questa, l'importo dell'incentivo.
Successivamente alla ricezione del nulla-osta all’incentivo, il
datore di lavoro: entro i successivi 7 giorni, dovrà
procedere, qualora non l’abbia ancora fatto, ad assumere
il lavoratore sul quale vuole applicare l’incentivo; entro
10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione
dell'Istituto deve comunicare l'avvenuta assunzione
all’Inps, chiedendo la conferma della prenotazione
effettuata in suo favore. L'incentivo potrà essere fruito
esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce
contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto
previdenziale (entro il termine del 28.2.2019)
|
|
IMPORTO
E DURATA DELL’INCENTIVO: in caso di assunzione a tempo
indeterminato, anche se a scopo di somministrazione, o con
contratto di apprendistato professionalizzante
l’agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a
carico del datore di lavoro (no Inail) nel limite massimo di euro
8.060 annui. In caso di contratto a tempo determinato,
anche se a scopo di somministrazione, l’agevolazione è pari al
50% della contribuzione previdenziale a carico del datore
di lavoro (no Inail) nel limite massino di euro 4.060 annui.
Se part-time l’agevolazione viene proporzionalmente ridotta.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi
all’assunzione di natura economica o contributiva
|
|
AMBITO
TERRITORIALE: tutto il territorio nazionale, con
l'eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano, che
non partecipa al programma «Garanzia Giovani»
|
|
CONFORMITÀ
ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO: l’agevolazione
è soggetta alla regola de minimis; lo
sforamento è consentito esclusivamente qualora
l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e
nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto
previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del
17.6.2014. Per i giovani in età compresa tra 25 e 29 anni, oltre
l’incremento occupazionale netto occorre il rispetto di una
delle seguenti condizioni: che non abbiano avuto un impiego
regolarmente retribuito da almeno 6mesi; non siano in possesso di
un diploma di scuola media secondaria o qualifica o diploma
professionale; che siano occupati in settori o in professioni
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera il
25% (D.D. 385/2015)
|
3.
Nuovo incentivo per l’occupazione al Sud
Destinatari
dell’incentivo
L’incentivo
può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro
privati che assumono personale senza esservi tenuti,
a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate,
ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 150/2015, effettuate dall’1.1.2017
al 31.12.2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.
Sono
considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano in forma telematica al sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro la propria immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate
con il centro per l’impiego.
Per
i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età
compresa tra i 16 e i 24 anni e 364 giorni, lo
stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito
soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio. I
lavoratori con almeno 25 annidi età, invece, al momento
dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono
risultare privi di impiego regolarmente retribuito
da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 20.3.2013. Si considera privo di
impiego regolarmente retribuito chi, nei 6 mesi precedenti
all’assunzione agevolata, non ha prestato attività
lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato
della durata di almeno 6 mesi ovvero chi ha svolto attività
di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi
un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso
da imposizione.
La
nozione di «impiego regolarmente retribuito» deve essere, quindi,
riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del
rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della
durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione
(per il lavoro autonomo).
Fatte
salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo
indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento
dell’incentivo, nei 6 mesi precedenti all’assunzione non
deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo
stesso datore di lavoro ovvero un rapporto di lavoro
con una società controllata dal nuovo datore di lavoro
o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o comunque
facente capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto.
Ambito
territoriale di applicazione dell’incentivo
L’esonero
spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una
Regione «meno sviluppata» (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione «in
transizione» (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente
dalla residenza della persona da assumere e dalla sede
legale del datore di lavoro.
L’agevolazione
spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziate che, per le
Regioni meno sviluppate, ammontano ad euro 500.000.000 e, per le
Regioni in transizione, ad euro 30.000.000.
Nel
caso di modifica della sede di lavoro fuori da una
delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione
non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del
trasferimento; nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore
da una Regione in transizione verso una Regione meno sviluppata o, al
contrario, da una Regione meno sviluppata ad una Regione in
transizione, l’incentivo originariamente riconosciuto può
continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale
scadenza.
Tipologie
contrattuali incentivate
L’esonero
di cui si argomenta spetta per le assunzioni/trasformazioni a tempo
indeterminato, anche a scopo di somministrazione,
nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante o di
mestiere. L’agevolazione è altresì riconoscibile per i
rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo
associativo con una cooperativa di lavoro.
L’esonero è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
Con
riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo
indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi,
al fine di consentire la massima espansione delle stabilizzazioni dei
rapporti, non è richiesto, come espressamente previsto
dal Decreto Direttoriale 18719/2016, il possesso del requisito di
disoccupazione di cui all’art. 2, co. 2, del Decreto
Direttoriale 367/2016; si ribadisce, inoltre, come già precisato in
precedenza, che per tali ipotesi non è richiesto
neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza
di rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso
datore di lavoro.
In
favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere
riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione,
non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove
assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a
prescindere dalla causa di cessazione del
precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva
fruizione del beneficio.
Assetto
e misura dell’incentivo
L’incentivo,
fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di
assunzione/trasformazione del lavoratore, riguarda i contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro nella
misura massima di 8.060 euro su base annua per
ogni lavoratore assunto. La contribuzione eccedente la
predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero
nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto
della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060. L’esonero
contributivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta.
L’incentivo
è subordinato alla regolarità prevista dall’art. 1, co. 1175 e
1176, L. 296/2006, inerente all’adempimento degli obblighi
contributivi; all’osservanza delle norme poste a tutela
delle condizioni di lavoro; al rispetto, fermi restando
gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
e all’applicazione dei principi generali in materia di
incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo,
dall’art. 31, D.Lgs. 150/2015.
L’incentivo,
come previsto dall’art. 8 del Decreto Direttoriale 367/2016, non
è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di
natura economica o contributiva.
Compatibilità
con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’incentivo
può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di
cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 – relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis –
o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui
l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come
definito all’art. 2, par. 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del
17.6.2014.
Con
riferimento agli aiuti de minimis, si precisa che, a partire
dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato
di cui all’art. 52, L. 234/2012, l’Inps provvederà al
riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il
suddetto Registro ed accertato che vi sia disponibilità,
nel limite del regime de minimis, dell’intero importo
massimo concedibile dell’agevolazione.
Procedimento
di ammissione all’incentivo
Al
fine di fruire del beneficio contributivo in parola, i datori di
lavoro interessati devono inoltrare all’Inps, avvalendosi
esclusivamente del modulo di istanza on-line
«B.SUD», disponibile all’interno dell’applicazione
«DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente»
sul sito Internet www.inps.it, un’istanza preliminare di
ammissione all’incentivo indicando quanto sopra già
elencato per l’incentivo Garanzia Giovani.
L’incentivo
sarà autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di
presentazione delle istanze.
Nelle
ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta,
il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, dovrà rispettare
le regole, i tempi e le modalità già viste per l’incentivo
Garanzia Giovani.
L’istanza
di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente
rigettata per carenza di fondi rimarrà valida
per 30 giorni decorrenti dalla data di elaborazione,
mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data
dell’invio; se entro tale termine si libereranno delle risorse
utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni
l’istanza perderà definitivamente di efficacia e
l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di
prenotazione.
La
Circolare Inps 1.3.2017, n. 41 invita a prestare la massima
attenzione nella compilazione dei moduli Inps per la
richiesta dell’incentivo e le comunicazioni telematiche
obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede
la conferma della prenotazione. L’Istituto di previdenza chiarisce
che non saranno accettate le domande di conferma
contenenti dati diversi da quelli già indicati nell’istanza
di prenotazione, né possono essere accettate domande di conferma
cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.
|
TABELLA
N. 2 – INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI E
DISOCCUPATI
|
|
RIFERIMENTI
NORMATIVI: Decreto MLPS 20.3.2013; D.Lgs. 150/2015, Decreto
Direttoriale della Direzione Generale per le politiche attive e i
servizi per il lavoro e la formazione MPLS 16.11.2016 prot.
39/367, www.anpal.gov.it
|
|
LAVORATORI
INTERESSATI: giovani e disoccupati in possesso
di uno dei seguenti requisiti: età compresa tra 15 e 24
anni; lavoratori con almeno 25 anni, privi di
impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. I
lavoratori non devono in ogni caso aver avuto rapporti di
lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di
lavoro (tranne che nel caso di trasformazione)
|
|
DATORI
DI LAVORO INTERESSATI: l’agevolazione riguarda,
indipendentemente dalla residenza del lavoratore da assumere, i
datori di lavoro privati la cui sede di
lavoro sia ubicata in una delle seguenti regioni:
Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia. Calabria, Abruzzo, Molise,
Sardegna
|
|
AGEVOLAZIONE:
l’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo
e spetta per le assunzioni effettuate dall’1.1.2017 al
31.12.2017 con: contratto a tempo indeterminato, anche
a scopo di somministrazione; contratto di apprendistato
professionalizzante; nel caso di rapporto part-time e
di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a
termine. Non spetta in caso di lavoro domestico e
accessorio. Spetta anche per l’assunzione, se fatta con
Ccnl (lavoro subordinato), di un socio lavoratore di
cooperativa
|
|
MODALITÀ
DI CORRESPONSIONE: i datori di lavoro interessati dovranno
inoltrare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo
di istanza on-line «B.SUD» all’interno
dell’applicazione «DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità
del Contribuente» sul sito Internet www.inps.it, un’istanza
preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i dati
relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare.
Verificata la disponibilità residua delle risorse, l’Inps
comunicherà all’azienda interessata che è stato
prenotato da questa l'importo dell'incentivo.
Successivamente alla ricezione del nulla-osta all’incentivo, il
datore di lavoro: entro i successivi 7 giorni, dovrà
procedere, qualora non l’abbia ancora fatto, ad assumere
il lavoratore sul quale vuole applicare l’incentivo; entro 10
giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione
dell'Istituto, deve comunicare l'avvenuta assunzione
all’Inps, chiedendo la conferma della prenotazione
effettuata in suo favore. L'incentivo potrà essere fruito
esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce
contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto
previdenziale (entro il termine del 28.2.2019)
|
|
IMPORTO
E DURATA DELL’INCENTIVO: l’importo dell’incentivo è
pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore
di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite
massimo di euro 8.060,00 annui per lavoratore
assunto. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è
proporzionalmente ridotto. L’incentivo non è cumulabile
con altri incentivi di natura economica o contributiva
|
|
AMBITO
TERRITORIALE: Regioni cd. «meno sviluppate»
(Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia) e in
«transizione» (Sardegna, Abruzzo, Molise)
|
|
CONFORMITÀ
ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO: l’agevolazione
è soggetta alla regola de minimis; lo
sforamento è consentito esclusivamente qualora
l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e
nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente
a quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014
del 17.6.2014
|
4.
Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e regolarità
contributiva
L’art.
6, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n.
225, disciplina la definizione agevolata (cd. rottamazione)
dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni
compresi tra il 2000 e il 2016. La norma dianzi detta prevede, tra
l’altro, che «i debitori possono estinguere il debito senza
corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di
mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le
somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».
Con
riguardo ai carichi di competenza Inps, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, con Nota 9.2.2017, ha avuto modo di chiarire che
anche le ulteriori somme aggiuntive disciplinate dall’art.
116, co. 8, lett. a) e b), L. 388/2000, sono da ricomprendere
tra le somme delle quali è ammessa la «rottamazione».
Il
debitore che intende aderire alla definizione agevolata è tenuto a
presentare all’agente della riscossione apposita richiesta
utilizzando la modulistica e con le modalità pubblicate sul sito
Equitalia. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il
numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad
oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume
l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Entro
il 31.5.2017 (si veda però la tabella a pag. seg.) l’agente
della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonché quello delle singole rate, e il giorno e il
mese di scadenza di ciascuna di esse attenendosi ai
seguenti criteri:
- per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.
In
caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento
delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la
definizione non produce effetti e riprendono a
decorrere gli ordinari termini di prescrizione e
decadenza per il recupero dei carichi oggetto della
dichiarazione (il Legislatore ha previsto la sospensione dei termini
di prescrizione e decadenza con riguardo ai soli crediti per i quali
la dichiarazione viene presentata e ha disposto, inoltre, che
rispetto ai medesimi non possano essere avviate azioni esecutive da
parte degli agenti).
Il
Messaggio Inps 24.2.2017, n. 824 chiarisce che la definizione
agevolata si perfeziona solo con il versamento delle
somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della
prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.
Inoltre, l’Istituto di previdenza nel Messaggio in commento valuta
gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata nelle more della conclusione del procedimento
medesimo, fissata dalla norma entro il 31.5.2017, laddove in tale
periodo sia proposta una richiesta di verifica della
regolarità contributiva.
La
disciplina in tema di verifica della regolarità contributiva, come
noto, è contenuta nel D.M. 30.1.2015, con il quale è stata data
definitiva attuazione all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in
materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», D.L.
20.3.2014, n. 34, conv. con modif. dalla L. 16.5.2014, n. 78, che ha
operato un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di
Regolarità Contributiva.
Per
quanto di interesse, il citato D.M. 30.1.2015, all’art. 3, co. 2,
lett. b), analogamente alle disposizioni contenute nell’art. 5, co.
2, lett. b), del previgente D.M. 24.10.2007, nel disciplinare i
requisiti di regolarità, ne consente l’attestazione nelle
ipotesi della «sospensione dei pagamenti
in forza di disposizioni legislative». Tenuto
conto che il Legislatore, con l’art. 6, D.L. 193/2016, ha inteso
limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione per
la definizione agevolata esclusivamente alla possibilità di
procedere esecutivamente per il recupero da parte degli
agenti della riscossione, si è ritenuto di non rinvenire
nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare
tale sospensione nell’alveo di quanto disposto dal predetto art. 3,
co. 2, lett. b), D.M. 30.1.2015. Peraltro, la presentazione della
dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una
manifestazione di intenti con la quale il contribuente
dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata, e come tale
non può essere considerata quale atto idoneo a
consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità
contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di
presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della
comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita
dall’art. 6, co. 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in
concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto in quel
momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà
l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda
mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione
della regolarità fin dal pagamento della prima rata, al pari di
quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui
all’art. 3, co. 2, lett. a), D.M. 30.1.2015, che stabilisce che la
regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse
dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli
Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di
legge e dei rispettivi regolamenti».
Solo
con il perfezionamento del procedimento della cd.
rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute
comunicate dall’agente, il contribuente, accedendo al beneficio di
cui all’art. 6, co. 1, D.L. 193/2016, potrà ritenere
definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni
debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l’Inps, anche
negli avvisi di addebito oggetto dell’istanza, ogni adempimento
nei confronti degli enti impositori.
|
TABELLA
N. 3 - ROTTAMAZIONE - TERMINI
|
|
La
definizione agevolata prevista dal D.L. 193/2016, conv. con modif.
dalla L. 225/2016, in vigore dal 3.12.2016, si applica alle somme
riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016
|
|
I
contribuenti che intendono aderire pagheranno l’importo residuo
delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni
e gli interessi di mora
|
|
Per
aderire alla definizione agevolata è necessario presentare la
domanda ad Equitalia entro il 31.3.2017
|
|
Equitalia
Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il
31.5.2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e invierà
i bollettini di pagamento
|
|
I
TERMINI DI CUI SOPRA SARANNO OGGETTO DI PROROGA
I
CONTRIBUENTI POTRANNO FARE DOMANDA FINO AL 21 APRILE P.V.
EQUITALIA
RISPONDERÀ AI CONTRIBUENTI NON PIÙ ENTRO IL 31.5.2017 MA ENTRO
IL 15.6.2017
|