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Ultime novità Inps per le imprese

Ultime novità Inps
per le imprese


1. Aggiornamento manuale di classificazione dei datori di lavoro
2. Nuovo incentivo per l’occupazione dei giovani
3. Nuovo incentivo per l’occupazione al Sud
4. Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e regolarità contributiva
La Circolare Inps 8.3.2017, n. 56, fornisce chiarimenti sulla procedura di Iscrizione e Variazione Azienda in riferimento alla codifica di attività non censite dall’Istat in maniera specifica che, per esigenze di carattere contributivo/previdenziale necessitano di essere codificate, aggiorna il manuale di classificazione dei datori di lavoro, si sofferma sul concetto di unità produttiva e sulle differenze con quello di unità operativa e fornisce indicazioni in ordine alla classificazione delle attività delle gelaterie e pasticcerie.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale 2.12.2016, n. 394, rettificato dal Decreto Direttoriale 19.12.2016, n. 454, ha disciplinato un nuovo incentivo finalizzato a favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione. L’Inps, con la Circolare 28.2.2017, n. 40 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo riconoscibile per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, effettuate dall’1.1.2017 e fino al 31.12.2017, di lavoratori registrati al «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani».
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale 16.11.2016, n. 367, rettificato dal Decreto Direttoriale 15.12.2016, n. 18719, ha disciplinato un nuovo incentivo finalizzato a favorire l’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 150/2015. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra l’1.1.2017 e il 31.12.2017, in Regioni «meno sviluppate» o «in transizione» nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’Inps, a cui compete la gestione dell’incentivo, con la Circolare 1.3.2017, n. 41, ha fornito le indicazioni operative necessarie per la concreta fruizione dell’incentivo. L’Inps, con il Messaggio 24.2.2017, n. 824, chiarisce che la sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione) dei carichi affidati agli agenti della riscossione non è di per sé sufficiente per ottenere l’attestazione della regolarità contributiva degli enti previdenziali. Solo il pagamento della prima rata consentirà ad Inps e Inail di attestare la regolarità contributiva, al pari di quanto già previsto dalla normativa in caso di rateazioni dei carichi previdenziali.




1. Aggiornamento manuale di classificazione dei datori di lavoro
In considerazione delle innovazioni di carattere procedurale intervenute dal 2014, in particolare con l’estensione del sistema UniEmens alle Gestioni previdenziali ex Enpals (spettacolo e sport professionistico), delle modifiche di alcune codifiche di attività e alla luce degli approfondimenti effettuati su alcune tipologie di attività, l’Inps, in allegato alla Circolare 8.3.2017, n. 56, ha pubblicato la versione aggiornata del manuale di classificazione dei datori di lavoro. Lo stesso manuale è stato reso disponibile anche nel sito Internet Inps, nella sezione Informazioni – Aziende, consulenti e professionisti.
Nello specifico, il manuale è stato aggiornato nella sezione dedicata ad alcune tipologie di attività che, per la loro natura, non sono censite dall’Istat in maniera specifica ma che, per esigenze di carattere contributivo/previdenziale, necessitano comunque di essere codificate.
Con la nuova versione del manuale di classificazione aziendale, l’Inps ha ridefinito, con effetto retroattivo, i codici «fittizi» di seguito indicati:
  • le attività di cui al codice Ateco 99.99.97 (Parlamentari – assunzione diretta di assistenti) sono riportate nell’ambito del codice Ateco 84.11.10 «Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali»;
  • le attività di cui al codice Ateco 99.99.98 (Cantieri di lavoro – allievi)sono riportate nell’ambito del codice Ateco 85.59.20 «Corsi di formazione e di aggiornamento professionale»;
  • le attività di cui al codice Ateco 99.99.99 [Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)] sono riportate nell’ambito del codice Ateco 97.00.00 «Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico».
Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione della Circolare in argomento (rectius 8.3.2017), nelle domande di iscrizione dei datori di lavoro in argomento, dovranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti codifiche:
  • 84.11.10 «Parlamentari – assunzione diretta di assistenti»;
  • 85.59.20 «Cantieri di lavoro – allievi»;
  • 97.00.00 «Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)».
Di conseguenza, l’Inps non accetterà più le codifiche «fittizie» 99.99.97, 99.99.98 e 99.99.99. Le matricole presenti in archivio con i codici «fittizi» saranno aggiornate alla nuova codifica direttamente a cura dell’Istituto previdenziale, pertanto, non è previsto nessun adempimento a carico delle aziende. Nulla cambia per l’inquadramento dei datori di lavoro interessati, che continuano ad essere inquadrati con i C.S.C. 70701 (Parlamentari – assunzione diretta di assistenti); 11601 c.a. 8C (Cantieri di lavoro – allievi) e 70601 (Condomini e proprietari di fabbricato – portiere e addetto alle pulizie).
Gelaterie e pasticcerie
In ordine allo svolgimento dell’attività delle gelaterie e pasticcerie, la Circolare in commento specifica la distinzione tra la produzione industriale o artigianale dei prodotti e la gelateria o pasticceria intesa come luogo aperto al pubblico nel quale si vende e si consuma il prodotto.

Nella prima ipotesi, l’inquadramento previsto è nell’industria o nell’artigianato, con i C.S.C. 10407/40407 e Ateco 2007 10.52.00 per la produzione di gelati; con i C.S.C. 10405/40405 e Ateco 2007 10.71.20 per la produzione di pasticceria.

Nella seconda ipotesi, si tratta di gelaterie e pasticcerie facenti parte delle attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande per le quali, in entrambi i casi, l’inquadramento previsto è con il C.S.C. 70504 e Ateco 2007 56.10.30 (o 56.10.41 per le gelaterie e pasticcerie ambulanti). Qualora la produzione del bene venduto sia fatta direttamente dal titolare, l’attività rientra tra quelle artigiane; in quest’ipotesi, tuttavia, perché avvenga l’inquadramento nel settore artigianato con il C.S.C. 40407 (per la produzione di gelati) o con il C.S.C. 40405 (per la produzione di pasticceria) – a fronte dell’Ateco 2007 56.10.30 – è necessario che venga posto in vendita in modo esclusivo o assolutamente prevalente il prodotto artigianale e non anche altre bevande e che il prodotto venga venduto solo per asporto o per essere consumato sul posto, ma senza posti a sedere che presuppongano un servizio al tavolo. In caso contrario, l’attività dovrà essere ricondotta nell’ambito dei pubblici esercizi, con il C.S.C. 70504.
Unità produttiva
L’Inps sottolinea ancora una volta l’importanza della distinzione tra il concetto di unità produttiva e di unità operativa al fine della loro corretta valorizzazione all’interno della procedura Iscrizione e Variazione Azienda, e ribadisce che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i dati relativi alle unità produttive.

In particolare, relativamente al concetto di unità produttiva, la Circolare ribadisce che va identificato con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede che abbiano un’organizzazione autonoma.

Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento in sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Gli indicatori delle caratteristiche che l’unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende in sede di iscrizione nell’Anagrafica Aziende sono riepilogati nella Circolare di cui si tratta. In particolare, a parziale modifica di quanto disciplinato in materia dalla Circolare Inps 139/2016, viene precisato che con l’autocertificazione dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.

Con l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa di esso l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa. L’unità produttiva deve altresì avere maestranze adibite in via continuativa.

Sul piano applicativo, nel sistema di Anagrafica Aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell’ambito dell’elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato UnitaProduttiva. Sarà cura dei datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento UnitaProduttiva. L’attuale assetto dell’Anagrafica Aziendale relativo all’elemento UnitaOperativa, continua ad essere inteso quale luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità.

2. Nuovo incentivo per l’occupazione dei giovani
Destinatari dell’incentivo

L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che per l’assunzione di giovani registrati al «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani», senza esservi in alcun modo tenuti e a prescindere dalla circostanza che siano o meno imprenditori.

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione - in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13 - e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 150/2015.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dall’1.1.2017 al 31.12.2017 nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano, ed è riconoscibile nei limiti delle risorse specificamente stanziate, pari a 200.000.000 euro.

Rapporti incentivati
L’incentivo di cui si argomenta spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a 6 mesi e per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo indeterminato.

Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione i rapporti di apprendistato professionalizzante e i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche per le assunzioni a tempo parziale.

Per lo stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione del beneficio. In deroga al suddetto principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato.

Il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine, non ha diritto ad un ulteriore incentivo.
Importo dell’incentivo
L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 8.060 euro annui per ogni giovane assunto.

Per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe) l’importo dell’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

La soglia massima di esonero contributivo, riferita al periodo di paga mensile, è pari a 335,83 euro (4.030 euro/12) per i rapporti di lavoro a tempo determinato, e a 671,66 euro (8.060 euro/12) per i rapporti a tempo indeterminato.

L’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

  • dei premi e i contributi dovuti all’Inail;
  • del contributo, ove dovuto, al «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.»;
  • del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015 nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento di cui all’art. 40, D.Lgs. 148/2015.

Vanno escluse dall’applicazione dell’incentivo, inoltre, tutte le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Nei casi di stabilizzazione dei rapporti a termine entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, co. 30, L. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% previsto per i contratti a tempo determinato.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale della fruizione del beneficio.

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

Condizioni di spettanza dell’incentivo
L’incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’art. 1, co. 1175 e 1176, L. 296/2006, inerente:

  • all’adempimento degli obblighi contributivi;
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Fruibilità dell’incentivo e regime «de minimis»
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 – relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, par. 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.6.2014. L’incentivo può essere fruito oltre i limiti del regime de minimis solo al verificarsi di determinate condizioni (elencate in circolare), che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al Programma.

Incremento occupazionale netto
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Nell’operare la valutazione dell’incremento occupazionale si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro, anno dell’anno successivo all’assunzione.

L’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione.

Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., l’incentivo deve essere riconosciuto legittimo per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si «consolidano»; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.

L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.

Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata va effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di «impresa unica» di cui all’art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18.12.2013.

L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto o utilizzato mediante somministrazione in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Procedimento di ammissione all’incentivo
Al fine di fruire del beneficio contributivo in parola, i datori di lavoro interessati devono inoltrare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line «OCC.GIOV.», disponibile all’interno dell’applicazione «DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente», sul sito internet www.inps.it, un’istanza preliminare di ammissione all’incentivo indicando:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale.

L’incentivo sarà autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Il modulo è accessibile seguendo il percorso «accedi ai servizi», «altre tipologie di utente», «aziende, consulenti e professionisti», «servizi per le aziende e consulenti» (autenticazione con codice fiscale e pin), «dichiarazioni di responsabilità del contribuente». Entro il giorno successivo all’invio, l’Inps:

  • consulterà gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia registrato al «Programma Garanzia giovani» e sia profilato;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
  • verificherà la disponibilità residua della risorsa;
  • informeràesclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

Nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo dovrà, entro 7 giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Inps, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione. Entro 10 giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o Dmag, per gli operai agricoli).
TABELLA N. 1 – INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI REGISTRATI AL PROGRAMMA «GARANZIA GIOVANI»
RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le politiche attive e i servizi per il lavoro e la formazione MLPS del 2.12.2016, prot. 39/394
LAVORATORI INTERESSATI: giovani tra 16 e 29 anni ammessi al programma «Garanzia Giovani»; se minorenni devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione
DATORI DI LAVORO INTERESSATI: tutti i datori di lavoro privati
AGEVOLAZIONE: l’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni effettuate fatte dall’1.1.2017 al 31.12.2017 con contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione; contratto di apprendistato professionalizzante; contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata iniziale sia pari o superiore a 6 mesi. Non spetta in caso di lavoro domestico e accessorio. Spetta anche per l’assunzione, se fatta con CCNL (lavoro subordinato), di un socio lavoratore di cooperativa
MODALITÀ DI CORRESPONSIONE: i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line «OCC.GIOV.» disponibile all’interno dell’applicazione «DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente» sul sito internet www.inps.it, un’istanza preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare. Verificata la disponibilità residua delle risorse, l’Inps comunicherà, all’azienda interessata, che è stato prenotato, da questa, l'importo dell'incentivo. Successivamente alla ricezione del nulla-osta all’incentivo, il datore di lavoro: entro i successivi 7 giorni, dovrà procedere, qualora non l’abbia ancora fatto, ad assumere il lavoratore sul quale vuole applicare l’incentivo; entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto deve comunicare l'avvenuta assunzione all’Inps, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale (entro il termine del 28.2.2019)
IMPORTO E DURATA DELL’INCENTIVO: in caso di assunzione a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante l’agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no Inail) nel limite massimo di euro 8.060 annui. In caso di contratto a tempo determinato, anche se a scopo di somministrazione, l’agevolazione è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no Inail) nel limite massino di euro 4.060 annui. Se part-time l’agevolazione viene proporzionalmente ridotta. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva
AMBITO TERRITORIALE: tutto il territorio nazionale, con l'eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano, che non partecipa al programma «Garanzia Giovani»
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO: l’agevolazione è soggetta alla regola de minimis; lo sforamento è consentito esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.6.2014. Per i giovani in età compresa tra 25 e 29 anni, oltre l’incremento occupazionale netto occorre il rispetto di una delle seguenti condizioni: che non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno 6mesi; non siano in possesso di un diploma di scuola media secondaria o qualifica o diploma professionale; che siano occupati in settori o in professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera il 25% (D.D. 385/2015)

3. Nuovo incentivo per l’occupazione al Sud
Destinatari dell’incentivo
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 150/2015, effettuate dall’1.1.2017 al 31.12.2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni e 364 giorni, lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio. I lavoratori con almeno 25 annidi età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20.3.2013. Si considera privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei 6 mesi precedenti all’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

La nozione di «impiego regolarmente retribuito» deve essere, quindi, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).

Fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei 6 mesi precedenti all’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro ovvero un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo
L’esonero spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione «meno sviluppata» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione «in transizione» (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziate che, per le Regioni meno sviluppate, ammontano ad euro 500.000.000 e, per le Regioni in transizione, ad euro 30.000.000.

Nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento; nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una Regione in transizione verso una Regione meno sviluppata o, al contrario, da una Regione meno sviluppata ad una Regione in transizione, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.
Tipologie contrattuali incentivate

L’esonero di cui si argomenta spetta per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’agevolazione è altresì riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L’esonero è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi, al fine di consentire la massima espansione delle stabilizzazioni dei rapporti, non è richiesto, come espressamente previsto dal Decreto Direttoriale 18719/2016, il possesso del requisito di disoccupazione di cui all’art. 2, co. 2, del Decreto Direttoriale 367/2016; si ribadisce, inoltre, come già precisato in precedenza, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione, non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo, fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060 euro su base annua per ogni lavoratore assunto. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060. L’esonero contributivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta.

L’incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’art. 1, co. 1175 e 1176, L. 296/2006, inerente all’adempimento degli obblighi contributivi; all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31, D.Lgs. 150/2015.

L’incentivo, come previsto dall’art. 8 del Decreto Direttoriale 367/2016, non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 – relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, par. 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.6.2014.

Con riferimento agli aiuti de minimis, si precisa che, a partire dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, L. 234/2012, l’Inps provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il suddetto Registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime de minimis, dell’intero importo massimo concedibile dell’agevolazione.

Procedimento di ammissione all’incentivo
Al fine di fruire del beneficio contributivo in parola, i datori di lavoro interessati devono inoltrare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line «B.SUD», disponibile all’interno dell’applicazione «DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente» sul sito Internet www.inps.it, un’istanza preliminare di ammissione all’incentivo indicando quanto sopra già elencato per l’incentivo Garanzia Giovani.

L’incentivo sarà autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, dovrà rispettare le regole, i tempi e le modalità già viste per l’incentivo Garanzia Giovani.

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida per 30 giorni decorrenti dalla data di elaborazione, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

La Circolare Inps 1.3.2017, n. 41 invita a prestare la massima attenzione nella compilazione dei moduli Inps per la richiesta dell’incentivo e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. L’Istituto di previdenza chiarisce che non saranno accettate le domande di conferma contenenti dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né possono essere accettate domande di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.
 
TABELLA N. 2 – INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI E DISOCCUPATI
RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto MLPS 20.3.2013; D.Lgs. 150/2015, Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le politiche attive e i servizi per il lavoro e la formazione MPLS 16.11.2016 prot. 39/367, www.anpal.gov.it
LAVORATORI INTERESSATI: giovani e disoccupati in possesso di uno dei seguenti requisiti: età compresa tra 15 e 24 anni; lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. I lavoratori non devono in ogni caso aver avuto rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro (tranne che nel caso di trasformazione)
DATORI DI LAVORO INTERESSATI: l’agevolazione riguarda, indipendentemente dalla residenza del lavoratore da assumere, i datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia. Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna
AGEVOLAZIONE: l’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni effettuate dall’1.1.2017 al 31.12.2017 con: contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; contratto di apprendistato professionalizzante; nel caso di rapporto part-time e di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine. Non spetta in caso di lavoro domestico e accessorio. Spetta anche per l’assunzione, se fatta con Ccnl (lavoro subordinato), di un socio lavoratore di cooperativa
MODALITÀ DI CORRESPONSIONE: i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line «B.SUD» all’interno dell’applicazione «DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente» sul sito Internet www.inps.it, un’istanza preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare. Verificata la disponibilità residua delle risorse, l’Inps comunicherà all’azienda interessata che è stato prenotato da questa l'importo dell'incentivo. Successivamente alla ricezione del nulla-osta all’incentivo, il datore di lavoro: entro i successivi 7 giorni, dovrà procedere, qualora non l’abbia ancora fatto, ad assumere il lavoratore sul quale vuole applicare l’incentivo; entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, deve comunicare l'avvenuta assunzione all’Inps, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale (entro il termine del 28.2.2019)
IMPORTO E DURATA DELL’INCENTIVO: l’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di euro 8.060,00 annui per lavoratore assunto. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva
AMBITO TERRITORIALE: Regioni cd. «meno sviluppate» (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia) e in «transizione» (Sardegna, Abruzzo, Molise)
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO: l’agevolazione è soggetta alla regola de minimis; lo sforamento è consentito esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.6.2014

4. Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e regolarità contributiva
L’art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, disciplina la definizione agevolata (cd. rottamazione) dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. La norma dianzi detta prevede, tra l’altro, che «i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

Con riguardo ai carichi di competenza Inps, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Nota 9.2.2017, ha avuto modo di chiarire che anche le ulteriori somme aggiuntive disciplinate dall’art. 116, co. 8, lett. a) e b), L. 388/2000, sono da ricomprendere tra le somme delle quali è ammessa la «rottamazione».

Il debitore che intende aderire alla definizione agevolata è tenuto a presentare all’agente della riscossione apposita richiesta utilizzando la modulistica e con le modalità pubblicate sul sito Equitalia. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro il 31.5.2017 (si veda però la tabella a pag. seg.) l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse attenendosi ai seguenti criteri:

  • per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione (il Legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza con riguardo ai soli crediti per i quali la dichiarazione viene presentata e ha disposto, inoltre, che rispetto ai medesimi non possano essere avviate azioni esecutive da parte degli agenti).

Il Messaggio Inps 24.2.2017, n. 824 chiarisce che la definizione agevolata si perfeziona solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale. Inoltre, l’Istituto di previdenza nel Messaggio in commento valuta gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nelle more della conclusione del procedimento medesimo, fissata dalla norma entro il 31.5.2017, laddove in tale periodo sia proposta una richiesta di verifica della regolarità contributiva.

La disciplina in tema di verifica della regolarità contributiva, come noto, è contenuta nel D.M. 30.1.2015, con il quale è stata data definitiva attuazione all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», D.L. 20.3.2014, n. 34, conv. con modif. dalla L. 16.5.2014, n. 78, che ha operato un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Per quanto di interesse, il citato D.M. 30.1.2015, all’art. 3, co. 2, lett. b), analogamente alle disposizioni contenute nell’art. 5, co. 2, lett. b), del previgente D.M. 24.10.2007, nel disciplinare i requisiti di regolarità, ne consente l’attestazione nelle ipotesi della «sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative». Tenuto conto che il Legislatore, con l’art. 6, D.L. 193/2016, ha inteso limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione per la definizione agevolata esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli agenti della riscossione, si è ritenuto di non rinvenire nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell’alveo di quanto disposto dal predetto art. 3, co. 2, lett. b), D.M. 30.1.2015. Peraltro, la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata, e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, co. 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto in quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità fin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, co. 2, lett. a), D.M. 30.1.2015, che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti».

Solo con il perfezionamento del procedimento della cd. rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute comunicate dall’agente, il contribuente, accedendo al beneficio di cui all’art. 6, co. 1, D.L. 193/2016, potrà ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l’Inps, anche negli avvisi di addebito oggetto dell’istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori.

TABELLA N. 3 - ROTTAMAZIONE - TERMINI
La definizione agevolata prevista dal D.L. 193/2016, conv. con modif. dalla L. 225/2016, in vigore dal 3.12.2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016
I contribuenti che intendono aderire pagheranno l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora
Per aderire alla definizione agevolata è necessario presentare la domanda ad Equitalia entro il 31.3.2017
Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 31.5.2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e invierà i bollettini di pagamento
I TERMINI DI CUI SOPRA SARANNO OGGETTO DI PROROGA
I CONTRIBUENTI POTRANNO FARE DOMANDA FINO AL 21 APRILE P.V.
EQUITALIA RISPONDERÀ AI CONTRIBUENTI NON PIÙ ENTRO IL 31.5.2017 MA ENTRO IL 15.6.2017


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