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Fissato il contributo per l’attività di vigilanza delle società cooperative


/ Roberta VITALE Mercoledì, 26 aprile 2017
4-5 minuti

Con il DM 3 marzo 2017, in vigore da oggi, il Ministero dello Sviluppo economico ha fissato, con riferimento al biennio 2017-2018, il contributo per le spese relative all’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso.

Il contributo, che dovrà essere corrisposto sulla base di determinati parametri e nella misura indicata, rispettivamente, nelle tabelle di cui agli artt. 1, 2 e 3 del DM in commento, va calcolato sulla base dei dati rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2016 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2016 (art. 4, comma 2 del DM 3 marzo 2017).
Con specifico riguardo ai parametri di riferimento, il DM richiama:
- per le società cooperative, il numero dei soci, il capitale sottoscritto e il fatturato;
- per le banche di credito cooperativo, il numero dei soci e il totale dell’attivo;
- per le società di mutuo soccorso, il numero dei soci e i contributi mutualistici.

Sono previste maggiorazioni dei contributi nella misura del 50% in più, fra l’altro, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale (art. 15 della L. 59/92) e del 30% per le cooperative sociali (art. 3 della L. 381/91; art. 1, comma 4 del DM 3 marzo 2017).
Per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale, i contributi dovuti sono maggiorati del 10% (art. 1, comma 6 del DM 3 marzo 2017).

La scadenza per il pagamento del contributo è previsto in 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 11 aprile 2017 n. 85, quindi il prossimo 9 luglio; art. 8, comma 1 del DM 3 marzo 2017).
Per le società di nuova costituzione, invece, il termine è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese, con determinazione della fascia contributiva sulla base dei parametri rilevabili al momento dell’iscrizione stessa (art. 5, comma 2 del DM 3 marzo 2017).
Sono esonerate dal pagamento del contributo le società iscritte nel Registro delle imprese successivamente al 31 dicembre 2017 (art. 5, comma 3 del DM 3 marzo 2017).

Inoltre, le società che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2017-2018 sono tenute al pagamento del contributo minimo.
Restano comunque dovute per le società cooperative le eventuali maggiorazioni previste (art. 5, comma 1 del DM 3 marzo 2017).

Riscossione tramite l’Agenzia delle Entrate

La riscossione dei contributi, di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico, avviene esclusivamente tramite l’Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 (art. 6, comma 1 del DM 3 marzo 2017).

Sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo i contributi di pertinenza delle associazioni stesse dovuti dalle società associate (art. 7, comma 1 del DM 3 marzo 2017).
Più nello specifico, per le società che aderiscono, rispetto al termine stabilito per il versamento del contributo, ad una associazione nazionale di rappresentanza:
- prima, il versamento deve essere effettuato all’associazione;
- successivamente, il contributo deve essere versato al Ministero dello Sviluppo economico (art. 7, comma 2 del DM 3 marzo 2017).

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