L’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA richiede l’utilizzo di un software specifico che potrebbe rappresentare un costo insostenibile per i professionisti. Questa, in sintesi, la dichiarazione del Presidente del CNDCEC Massimo Miani, diffusa col comunicato stampa di ieri.
A poche settimane dalla prima scadenza prevista per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche (31 maggio 2017), Miani lancia un appello, chiedendo di rendere meno gravoso l’adempimento.
Si ricorda che il nuovo obbligo comunicativo, previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010 per la generalità dei soggetti passivi IVA, è stato introdotto a partire dal 2017 (per effetto dell’art. 4 del DL 193/2016) e ha ad oggetto i dati delle liquidazioni periodiche, mensili e trimestrali. Sono esclusi dall’obbligo soltanto i soggetti già esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche, nonché quelli esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Anche per il primo anno di applicazione, la comunicazione deve essere inviata con cadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre (fa eccezione la comunicazione relativa al secondo trimestre, la quale deve essere inviata entro il 16 settembre di ogni anno).
Per il 2017, dunque, l’invio deve essere effettuato entro:
- il 31 maggio 2017 per il primo trimestre;
- il 18 settembre 2017 per il secondo trimestre (il 16 settembre è sabato);
- il 30 novembre 2017 per il terzo trimestre;
- il 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre.
Il modello da utilizzare, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione, è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 58793 dello scorso 27 marzo.
Gli aspetti che destano maggiore preoccupazione, secondo Miani, riguardano l’apposizione della firma elettronica sul file contenente i dati delle liquidazioni e l’invio telematico del medesimo, in quanto per tale adempimento non può essere utilizzato il servizio Entratel.
Infatti, in base a quanto indicato nelle specifiche tecniche, la trasmissione può essere effettuata mediante i seguenti canali:
- un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite web service fruibile attraverso protocollo HTTPS;
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito SPCoop;
- un sistema di trasmissione dati fra terminali remoti basato su protocollo FTP;
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Invio di un file distinto per ciascun contribuente
Il presidente del CNDCEC osserva che il portale web dell’Agenzia impone agli operatori di inviare un file distinto per ciascun contribuente, circostanza che rappresenta “una criticità insormontabile per i professionisti”. Per cui, l’utilizzo della modalità alternativa di invio diretto dei dati dal proprio software gestionale, tramite soggetto accreditato, risulterebbe l’unica concretamente praticabile, ma comporta il sostenimento di costi aggiuntivi molto rilevanti, connessi all’acquisto e all’aggiornamento del software dedicato, che, secondo quanto dichiarato da Miani, si avvicinano, in alcuni casi, ai mille euro l’anno.
I commercialisti chiedono, pertanto, di uniformare le modalità di trasmissione telematica delle nuove comunicazioni a quelle tradizionalmente utilizzabili per gli altri adempimenti dichiarativi.
A poche settimane dalla prima scadenza prevista per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche (31 maggio 2017), Miani lancia un appello, chiedendo di rendere meno gravoso l’adempimento.
Si ricorda che il nuovo obbligo comunicativo, previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010 per la generalità dei soggetti passivi IVA, è stato introdotto a partire dal 2017 (per effetto dell’art. 4 del DL 193/2016) e ha ad oggetto i dati delle liquidazioni periodiche, mensili e trimestrali. Sono esclusi dall’obbligo soltanto i soggetti già esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche, nonché quelli esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Anche per il primo anno di applicazione, la comunicazione deve essere inviata con cadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre (fa eccezione la comunicazione relativa al secondo trimestre, la quale deve essere inviata entro il 16 settembre di ogni anno).
Per il 2017, dunque, l’invio deve essere effettuato entro:
- il 31 maggio 2017 per il primo trimestre;
- il 18 settembre 2017 per il secondo trimestre (il 16 settembre è sabato);
- il 30 novembre 2017 per il terzo trimestre;
- il 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre.
Il modello da utilizzare, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione, è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 58793 dello scorso 27 marzo.
Gli aspetti che destano maggiore preoccupazione, secondo Miani, riguardano l’apposizione della firma elettronica sul file contenente i dati delle liquidazioni e l’invio telematico del medesimo, in quanto per tale adempimento non può essere utilizzato il servizio Entratel.
Infatti, in base a quanto indicato nelle specifiche tecniche, la trasmissione può essere effettuata mediante i seguenti canali:
- un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite web service fruibile attraverso protocollo HTTPS;
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito SPCoop;
- un sistema di trasmissione dati fra terminali remoti basato su protocollo FTP;
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Invio di un file distinto per ciascun contribuente
Il presidente del CNDCEC osserva che il portale web dell’Agenzia impone agli operatori di inviare un file distinto per ciascun contribuente, circostanza che rappresenta “una criticità insormontabile per i professionisti”. Per cui, l’utilizzo della modalità alternativa di invio diretto dei dati dal proprio software gestionale, tramite soggetto accreditato, risulterebbe l’unica concretamente praticabile, ma comporta il sostenimento di costi aggiuntivi molto rilevanti, connessi all’acquisto e all’aggiornamento del software dedicato, che, secondo quanto dichiarato da Miani, si avvicinano, in alcuni casi, ai mille euro l’anno.
I commercialisti chiedono, pertanto, di uniformare le modalità di trasmissione telematica delle nuove comunicazioni a quelle tradizionalmente utilizzabili per gli altri adempimenti dichiarativi.