/ Stefano SPINA Venerdì, 26 maggio 2017
5-6 minuti
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un interpello, ha recentemente fatto chiarezza sull’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 10%, prevista per le manutenzioni ordinarie, intese come cessioni di beni con posa in opera e prestazioni di servizi o di opera, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, qualora le stesse siano anche soggette al meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 sesto comma lett. a-ter) del DPR 633/72.
La norma di legge, introdotta dall’art. 7 comma 1 lett. b) della L. n. 488/99, non fa alcun riferimento al destinatario della prestazione che, pertanto, potrebbe essere sia un soggetto passivo IVA che un privato, prevedendo esclusivamente che, qualora i predetti interventi includano la fornitura dei cosiddetti beni di valore significativo di cui al DM 29 dicembre 1999, l’aliquota ridotta si applichi secondo i criteri illustrati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 71 del 7 aprile 2000.
Tuttavia, come già evidenziato su Eutekne.info (si veda “IVA al 10% incerta nei confronti di soggetti passivi per le manutenzioni” del 27 aprile 2016), l’Agenzia delle Entrate, in due diversi passaggi di prassi, (circolari nn. 71 del 7 aprile 2000 § 3.2 e 37 del 22 dicembre 2015 § 13) sembrava voler confinare l’aliquota agevolata alle sole prestazioni verso privati definiti “consumatori finali”, mentre alle prestazioni verso soggetti passivi IVA si sarebbe dovuto applicare l’aliquota ordinaria anche nel caso di detraibilità parziale o di indetraibilità assoluta della stessa. A tale norma si sovrappone il problema del reverse charge, che trasla sul committente l’obbligo di integrare la fattura con l’aliquota corretta.
Sul tema è intervenuta la Direzione Centrale Normativa la quale, con l’interpello n. 954-375/2017, ha finalmente fatto chiarezza sul tema.
La domanda parte da una società, proprietaria di immobili a destinazione abitativa e destinati alla locazione, la quale effettuandovi operazioni di manutenzione ordinaria rientranti nel meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 17 sesto comma lett. a-ter) DPR 633/72, chiede quale sia l’aliquota corretta da applicare.
L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo la genesi delle norme, precisa che l’agevolazione è riferita esclusivamente alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti beneficiari dell’intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali.
Pertanto, ove l’operazione si configuri come fase intermedia nella realizzazione dell’intervento, quale potrebbe essere la cessione di beni e la prestazione di servizi resa nei confronti dell’appaltatore o del prestatore d’opera, si dovrà applicare l’aliquota ordinaria, salvo che l’intervento non sia qualificato almeno come manutenzione straordinaria.
Viceversa, ove il beneficiario effettui tali interventi per il mantenimento dei propri immobili, destinati alla locazione oppure utilizzati direttamente, egli si pone quale “beneficiario-consumatore finale” dell’intervento di recupero, ancorché qualificabile, ai fini IVA, come soggetto passivo di imposta, rendendosi applicabile l’aliquota agevolata.
In pratica il discrimine consiste nel verificare se le prestazioni costituiscano o meno fasi intermedie nella realizzazione dell’intervento di recupero del patrimonio edilizio ove il committente si configuri quale appaltatore o prestatore d’opera.
IVA ordinaria in caso di fase intermedia nella realizzazione dell’intervento
In conclusione, ove il beneficiario dell’intervento di recupero possa identificarsi con il “consumatore finale della prestazione”, la prestazione dovrà scontare l’aliquota del 10% e, se soggetta al meccanismo dell’inversione contabile, dovrà essere integrata di conseguenza. Sarà poi il beneficiario che valuterà se applicare l’indetraibilità oggettiva della prestazione ai sensi del primo comma lett. i) dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72 oppure quelle derivanti dal pro rata.
Infine, in caso di integrazione, si dovrà porre particolare attenzione alla presenza dei beni significativi di cui al DM 29 dicembre 1999 (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza).
In tal caso, infatti, come precisato nella citata circolare n. 71/2000, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello dei beni ceduti. Il loro valore andrà determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto, non contenendo la norma agevolativa alcuna previsione in ordine alla quantificazione dell’imponibile (ris. Agenzia delle Entrate 6 marzo 2015 n. 25).