La
dichiarazione dei redditi Modello Unico 2017 presenta delle novità,
tra cui in particolare:
- Premi di risultato – da quest’anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite;
- Regime speciale per i lavoratori impatriati – per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese;
- Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dal periodo d’imposta
2016,
per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte
finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è
elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile
fruire della detrazione del 19 per cento;
- Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza;
- School bonus – per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- Credito d’imposta per videosorveglianza – è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
- Detrazione spese arredo immobili giovani coppie – alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale;
- Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale – è riconosciuta la detrazione del 19 per cento dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
- Detrazione IVA pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B – a chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del
50
per cento dell’IVA pagata nel 2016;
- Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto – è riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
- Otto per mille all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) – a decorrere dal periodo d’imposta 2016 è possibile destinare l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);
- Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale – da quest’anno è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo.
1)
Dati anagrafici
Comunicare
i dati anagrafici del dichiarante e del coniuge (codice fiscale,
residenza, stato civile) o, se già in nostro possesso, solo le
eventuali variazioni.
Comunicare,
inoltre, i dati anagrafici dei soli familiari a carico per i quali si
sono verificate delle variazioni rispetto alla dichiarazione per
l’anno 2015 (es.:
figli nati nel corso dell'anno 2016 o familiari non più a carico per
l'intero
anno).
Si
ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nel
2016 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a €
2.840,51= al lordo degli oneri deducibili.
2)
Redditi terreni e fabbricati (quadro RA e RB)
Per
la dichiarazione dei redditi e per l'IMU, relativamente ai TERRENI
e ai FABBRICATI
di Vostra proprietà, o detenuti in godimento a qualsiasi titolo,
necessita comunicare eventuali variazioni derivanti da
accatastamento, acquisti, vendite, donazioni e successioni fornendo
la fotocopia del rogito notarile e dei certificati catastali.
In
particolare:
per
i TERRENI
EDIFICABILI:
- ESTREMI CATASTALI AGGIORNATI;
- valore venale del terreno alla data del 31.12.2016.
per
i TERRENI
AGRICOLI:
- ESTREMI CATASTALI AGGIORNATI;
- variazioni dell'utilizzo rispetto al 2015;
- copia della denuncia presentata all'Ufficio Tecnico Erariale del cambiamento di colture sul fondo di proprietà;
- copia della denuncia all'Ufficio Tecnico Erariale in caso di perdita di oltre il 30% del raccolto per eventi naturali.
- eventuali canoni d’affitto percepiti.
Resta
confermata la rivalutazione del reddito dominicale e agrario
rispettivamente dell’80% e del 70%.
per
i FABBRICATI:
- ESTREMI CATASTALI AGGIORNATI:
se
censiti:
partita, sezione, foglio, numero e subalterno;
se
non censiti:
numero protocollo e anno di presentazione (vedi denuncia di
accatastamento).
- canoni di locazione di immobili per l’anno 2016; per le locazioni dove si è scelto il regime di tassazione definito
“cedolare
secca” sugli affitti, specificare se il contratto è a “canone
concordato” e comunicare
gli estremi di
registrazione
del contratto di locazione;
- tutte le eventuali variazioni rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente (sfitto, a disposizione, in comodato ecc.);
- copia contratti o atti relativi a variazioni di diritti reali su immobili intervenuti nell’anno 2016 e nei primi mesi del 2017;
N.B.:
I canoni di locazione di
immobili ad uso abitativo non percepiti
non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi si
è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Tale evento dà inoltre diritto ad un credito d’imposta per le
imposte versate sui canoni di locazione non percepiti e dichiarati
negli anni passati.
I
locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri
servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale
autonoma devono
essere dichiarati
dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per
ciascuna
unità
immobiliare
è superiore a € 25,82=.
L’esclusione
non si applica per gli immobili dati in affitto e per i negozi.
Le
unità immobiliari adibite anche ad uso diverso a quello abitativo
per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o
autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, non producono reddito nel periodo di
validità del provvedimento purchè l’unità immobiliare non sia
utilizzata.
3)
Redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC)
Per
i redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati consegnare:
- Certificazione Unica 2017 anche per indennità e somme erogate dall’Inps o altri enti a titolo di integrazioni salariali o invalidità temporanea (sono escluse le rendite INAIL per infortunio e i proventi conseguiti per invalidità permanente o morte);
- certificazioni delle retribuzioni corrisposte da privati a giardinieri, autisti, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge non sono state effettuate ritenute d’acconto;
- certificazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Esempi:
- collaborazioni coordinate e continuative (esempio: compensi percepiti in qualità di amministratori o procuratori);
- somme percepite a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, sempre ché non sia prevista una specifica esenzione;
- assegni periodici incassati dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale o divorzio;
- altri assegni periodici percepiti compresi quelli testamentari ed alimentari;
- indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali);
- rendite vitalizie ed a tempo determinato.
4)
Redditi di lavoro autonomo (quadro RE)
Consegnare:
a)
Originali dei documenti comprovanti le ritenute d’acconto subite.
5)
Redditi di partecipazione (quadro RH)
Consegnare:
- certificazione rilasciata dalle società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, dei redditi o delle perdite conseguite per la quota parte di spettanza.
6)
Redditi di capitale (quadro RL)
Consegnare:
- Originali certificazioni dei dividendi percepiti nell’anno;
- Originali certificazioni interessi o altri proventi percepiti nell’anno.
ATTENZIONE:
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
7)
Redditi diversi e altri redditi di lavoro autonomo (quadro RL) –
Redditi soggetti a tassazione separata (quadro RM)
Rientrano
fra gli altri redditi di lavoro autonomo:
- proventi lordi derivati dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali (brevetti, disegni, modelli ecc.) da parte dell’autore o dell’inventore;
- i proventi lordi percepiti dagli associati in partecipazione il cui apporto consista esclusivamente in prestazione di lavoro;
- gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.
Consegnare
i certificati e/o ricevute degli incassi/ritenute subite e gli
attestati o distinte di versamento con riferimento anno 2016 delle
seguenti operazioni:
- plusvalenze derivanti dalla lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;
- plusvalenze derivanti dall’acquisto o costruzione e vendita di beni immobili non destinati all’abitazione principale, e non pervenuti per successione o donazione se effettuati in un periodo inferiore a 5 anni (compresi i terreni agricoli);
- affitti di terreni per usi non agricoli;
- redditi derivanti da fabbricati e terreni situati all’estero;
5)
redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere
dell’ingegno, di brevetti industriali ecc. da soggetti diversi
dall’autore od inventore (acquirenti, eredi, legatari);
6)
proventi derivanti dall’affitto, dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di aziende, di immobili, veicoli, macchine e altri
beni mobili;
7)
plusvalenza derivante dalla vendita totale o parziale dell’unica
azienda affittata o concessa in usufrutto;
8)
redditi derivanti da
attività commerciali o di lavoro autonomo non
esercitati abitualmente
in Italia o all’estero;
- indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa per attività sportiva dilettantistica (L.80/86);
- plusvalenze derivanti da indennità di esproprio incassate da soggetti diversi da imprese commerciali che non abbiano scelto la tassazione per ritenuta a titolo d’imposta;
- vincite delle lotterie, dei concorsi a premio e delle scommesse;
- plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili;
13)
le indennità per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore
in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quelli di abitazione;
- le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte ed oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell’anno 2015 sono stati oggetto di rimborso;
- redditi percepiti in qualità di erede o legatario;
- trattamenti di fine rapporto, acconti e altre indennità di lavoro dipendente erogati da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta;
- i premi di assicurazione sulla vita qualora sia avvenuto il riscatto del contratto nel corso del quinquennio successivo alla data della stipulazione;
- le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.
N.B.
– Il D.L. 669/96 ha istituito l’obbligo per i soggetti che
percepiscono redditi sottoposti a tassazione separata non soggetti a
ritenuta alla fonte, di effettuare un versamento a titolo di acconto
d’imposta nella misura del 20% del valore imponibile
8)
Versamenti
Consegnare:
- Originali o copie dei Mod. F24 degli acconti IRPEF e IRAP pagati a Giugno/Luglio/Agosto ed a Novembre 2016 o a rate nel 2016;
- Originali o copie dei Mod. F24 per vesamenti dei contributi INPS artigiani e commercianti e dei contributi INPS relativi alla gestione separata.
9)
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19%
sull’importo che eccede € 129,11= (quadro RP)
E’
riconosciuta, una detrazione d’imposta fino alla misura massima del
19% sull’importo che eccede € 129,11 per i seguenti oneri:
a)
Spese
mediche
sostenute
per:
- prestazioni chirurgiche (esclusa la chirurgia estetica);
- analisi, radiografie, ricerche ed applicazioni (TAC, ecografie, laser, ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, chiroterapia, sedute di dialisi);
- particolari terapie quali: cobaltoterapia, neuropsichiatria, iodioterapia, psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo;
- l’acquisto di occhiali da vista, di lenti a contatto e liquidi per le stesse;
- prestazioni specialistiche;
- spese relative al trapianto di organi;
- l’acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- per ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto;
- ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
- l’acquisto di medicinali; si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario;
- l’acquisto o l’affitto di attrezzature sanitarie (es: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna).
E’
possibile fruire della detrazione del 19% anche per le spese di
assistenza specifica sostenute per:
- l’assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona.
Le
spese sanitarie relative a patologie esenti
dalla spesa sanitaria pubblica sostenute nell’interesse dei
familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in
detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta da
questi ultimi dovuta.
N.B.
- Si considerano rimaste a carico anche le spese mediche rimborsate
da compagnie di assicurazione a seguito di premi pagati e non
detratti dal reddito.
Non
possono essere portate in detrazione le spese mediche rimborsate da
enti previdenziali pubblici o privati, o risarcite dal danneggiante.
Relativamente
ai suddetti oneri consegnare copia quietanze, ricevute e fatture.
Si
precisa che per le spese mediche sostenute all’estero nel caso in
cui la documentazione sia in lingua originale quest’ultima dovrà
essere corredata da una traduzione in lingua italiana.
In
riferimento alle spese sanitarie è consentita la ripartizione della
detrazione in quattro quote annuali di pari importo se le spese
stesse eccedono complessivamente il limite di € 15.493,71=.
Inoltre
qualora le spese sanitarie siano state sostenute nell’interesse dei
familiari anche non fiscalmente a carico, e gli stessi siano affetti
da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria, la detrazione compete per la parte che non
trova capienza nell’imposta dovuta dai familiari stessi,
relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie ed
entro il limite annuo di € 6.197,48=.
10)
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19%
sull’intero importo (quadro RP)
a)
Le
spese chirurgiche,
specialistiche,
per protesi,
per i
mezzi di accompagnamento,
di
locomozione,
di
deambulazione,
di sollevamento e
per i sussidi tecnici ed informatici
per i soggetti portatori di handicap.
- spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni e in riferimento all’acquisto di un solo cane. Inoltre per il mantenimento del cane il non vedente ha diritto ad una detrazione forfettaria di € 516,46=;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione per mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.
Per
i contratti di mutuo stipulati dal 1°
Gennaio 1993
(la detrazione del 19% spetta su un importo annuo non superiore a €
4.000,00 da ripartire fra i cointestatari), consegnare attestazioni o
ricevute di pagamento e comunicare:
- la data di acquisto dell’immobile;
- la data in cui l’abitazione è stata adibita a principale (N.B.: la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei dodici mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo);
- la data di stipulazione del mutuo;
- eventuali cointestatari del mutuo.
Per
i mutui stipulati nel
corso del 1993
l’unità immobiliare doveva essere adibita ad abitazione principale
entro l’8
Giugno
1994.
ATTENZIONE:
il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo di
imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più
utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione non
si perde se la variazione dell’abitazione dipende da trasferimento
per motivi di lavoro.
Per
i contratti di mutuo stipulati anteriormente
al 1993
(la detrazione del 19% spetta su un importo annuo non superiore a €
4.000,00= per ciascun cointestatario) consegnare attestazioni o
ricevute di pagamento e comunicare:
- la data in cui l’abitazione è stata adibita a principale (N.B.: la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 Dicembre 1993);
- la data di stipulazione del mutuo;
- eventuali cointestatari del mutuo;
d)
Interessi
passivi per mutui su abitazione secondarie.
In
questa categoria rientrano i mutui ipotecari stipulati per l’acquisto
di immobili diversi dall’abitazione principale stipulati fino al 31
Dicembre 1992.
Consegnare
attestazioni o ricevute di pagamento.
- Per i mutui ipotecari contratti dal 1° Gennaio 1991 al 31 Dicembre 1992 per l’acquisto di immobili adibiti a propria abitazione anche diversa da quella principale, la detrazione va commisurata ad un importo annuo non superiore a € 2.065,83= per ciascun intestatario del mutuo.
- Per i mutui stipulati fino al 31 Dicembre 1990, la detrazione annua nel limite di € 2.065,83= per ciascuno dei cointestatari, spetta su qualsiasi tipo di immobile ed anche per motivi diversi dall’acquisto.
e)
Interessi
passivi per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per
effettuare interventi di
manutenzione,
restauro e ristrutturazione sia ordinaria che straordinaria.
La
disposizione riguarda esclusivamente i mutui
contratti nel 1997.
L’importo massimo annuo per cui è prevista la detrazione di
imposta del 19% è pari a € 2.582,28= complessivi degli interessi
pagati. Inoltre si specifica che sono agevolati anche gli interventi
relativi ad unità immobiliari destinate ad uso diverso di abitazione
principale o secondaria come garage, cantine, uffici, negozi,
magazzini etc..
I
documenti necessari
sono:
- copia del contratto di mutuo;
- quietanze di pagamento degli interessi passivi;
- copia della documentazione (fatture, ricevute fiscali) comprovante le spese sostenute.
f)
Interessi
passivi per mutui contratti a partire dal 1998 per la costruzione e
la ristrutturazione di unità
immobiliare
da adibire ad abitazione principale.
La
detrazione di imposta del 19% spetta su un importo massimo annuo di €
2.582,28=.
I
documenti
necessari
sono:
- Copia del contratto di mutuo;
- quietanze di pagamento degli interessi passivi;
- copia della documentazione comprovante le spese di costruzione o ristrutturazione dell’immobile stesso, in quanto la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per la costruzione o ristrutturazione.
g)
Altri
oneri detraibili
- spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564,00 euro per alunno o studente;
- spese per frequenza corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria in misura non superiore a quelle stabilite per le tasse degli istituti statali;
- spese funebri, sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa;
- spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza per un importo annuo non superiore a € 2.100,00 se il reddito non supera i 40.000,00 euro.
I
documenti devono contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale
del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta
l’assistenza, se la spesa è sostenuta per un familiare devono
essere riportati anche i dati anagrafici e il codice fiscale di
quest’ultimo;
- spese sostenute per attività sportive dei minori (ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni) per l’iscrizione annuale o l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre o piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è ammessa per una spesa annua massima di € 210,00 per ciascun ragazzo.
- spese di intermediazione per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, la detrazione spetta su un importo di € 1.000,00;
- spese di locazione relativi a contratti stipulati ai sensi della Legge 431/98 degli studenti iscritti a corsi presso università ubicate in un Comune diverso da quello di residenza per un importo annuo massimo di € 2.633,00;
- le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, anche calamità avvenute in altri Stati, per un importo annuo non superiore a € 2.065,83=. Le erogazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite:
- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.
Le
erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o
bancario, o con carte di debito, carte di credito, assegni bancari o
circolari;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo annuo non superiore a € 1.500,00=, effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche tramite banca o ufficio postale, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;
- i contributi associativi, fino ad un massimo € 1.291,14=, versati dai soci alle società di mutuo soccorso tramite banca o posta, assegni circolari bancari, carta di credito;
- le erogazioni liberali in denaro, a favore delle associazioni di promozione sociale fino ad un massimo di €
2.065,83=
tramite banco posta, carte di credito, carte prepagate, assegni
bancari e circolari;
- le erogazioni liberali in denaro, a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”;
- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, nella misura effettivamente rimasta a carico;
- le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato;
- spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
La
detrazione del 19% spetta sulla parte che eccede l’importo di €
129,11= e nel limite massimo di € 387,34=.
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi;
- le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica all’ampliamento dell’offerta formativa;
- spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea;
- le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, (la detrazione spetta su un importo annuo non superiore a € 632,00 per ciascun figlio).
- le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d’Italia. Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale.
- premi di assicurazione sulla vita e sugli infortuni.
- per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro
gli
infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La
detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a
condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni
e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata
minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi anche se versati all’estero o a compagnie estere, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.
La
detrazione spetta su un importo massimo di € 530,00;
- premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana). La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale
La
detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti
da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da
costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla
consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di
locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà
su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta nella
misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la
detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di
abitazione principale.
11)
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 26%
sull’intero importo (quadro RP)
- le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Le
erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o
bancario, o con carte di debito, carte di credito, assegni bancari o
circolari.
Per
le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale
erogate nel 2016 è prevista, in alternativa alla detrazione, la
possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Quindi il
contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d’imposta o
della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le
agevolazioni;
- le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente), in denaro a favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della
Repubblica
o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oppure
che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale
o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. La
detrazione spetta in relazione ad importi delle erogazioni liberali
compresi tra € 30,00 e 30.000,00 annui. Le erogazioni devono essere
effettuate mediante versamento bancario o postale.
12)
Oneri deducibili (quadro RP)
Sono
considerati deducibili
dal reddito,
sempre ché sostenuti nel corso del 2016, i seguenti oneri:
- spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap. Si ricorda che in caso di ricovero di portatori di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata. Ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica;
- contributi obbligatori (es.: versamenti Casse previdenziali esercenti arti e professioni, Contributo artigiani e commercianti). Dal 2001 è possibile dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, ecc. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico;
- contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- contributi previdenziali versati alla gestione separata Inps, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
- assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili; se la somma destinata al coniuge non è specificata nella sentenza, la deducibilità è limitata al 50% di quanto indicato nella sentenza, sulla base della considerazione che la metà dell’assegno è destinato ai figli. Non sono invece deducibili le somme destinate al mantenimento dei figli;
- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare ( es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane) fino all’importo massimo di € 1.549,37;
- erogazioni liberali a favore della Chiesa Cattolica ed altre istituzioni religiose concordatarie riconosciute fino ad un importo limite di € 1.032,91;
- contributi versati ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale per un importo complessivo non superio a € 3.615,20; la deduzione spetta anche se tali oneri sono stati pagati nell’interesse dei familiari considerati fiscalmente a carico per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse e fermi restando i limiti complessivamente previsti dalla legge;
- i contributi, le donazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, l’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale e bancario, o con carte di debito, carte di credito, assegni bancari o circolari;
- le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale e bancario, o con carte di debito, carte di credito, assegni bancari o circolari. Non vanno indicate le somme per le quali si intende fruire della detrazione d’imposta del 26% prevista per le erogazioni
liberali
a favore delle ONLUS e le somme per le quali si intende fruire della
detrazione del 19% prevista per le associazioni di promozione
sociale;
le
erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di
ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco
regionali e nazionali
Dette
liberalità possono essere dedotte in favore di:
- università,
fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- istituzioni
universitarie pubbliche;
- enti
di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca,
ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti
parco;
- enti
parco regionali e nazionali.
le
erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito
a favore di trust o fondi speciali.
Queste
liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del
reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di
100.000 euro annui, se erogate in favore di:
- trust
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità
sociale.
- i contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d’importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro.
- assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione, e nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per gli assegni alimentari;
- i canoni, i livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili compresi i contributi ai consorzi obbligatori; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
- l’indennità per perdite dell’avviamento corrisposte al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione;
- spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione dei minori stranieri nella misura del 50%;
- contributi per previdenza complementare, per un importo complessivamente non superiore a € 5.164,57=, la deduzione spetta anche se tali oneri sono stati pagati nell’interesse dei familiari considerati fiscalmente a carico per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse e fermi restando i limiti complessivamente previsti dalla legge. Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti a forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Relativamente
ai suddetti oneri consegnare copia quietanze, ricevute e fatture.
13)
Spese per l’acquisto e la costruzione di abitazioni date in
locazione (quadro RP)
Per
l’acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di
unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione,
invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre
2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o
di restauro e di risanamento conservativo , è riconosciuta
all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale,
una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo
di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita,
nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché
degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto
delle unità immobiliari medesime. La deduzione, spetta a condizione
che:
a)
l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi
dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla
locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere
continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se,
per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si
risolve prima del
decorso
del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno
dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
- l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E,ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi della normativa vigente;
- il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai
sensi
dell’articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
14)
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (quadro RP)
a)
Ristrutturazioni di abitazioni
E’
riconosciuta una detrazione di imposta, per le opere di
ristrutturazione edilizia effettuate sugli immobili di categoria
catastale
relativa alle abitazioni, pari al:
- 36% per le spese sostenute fino al 25/06/2012, calcolato su un ammontare massimo di € 48.000,00;
- 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° Gennaio 2006 al 30 Settembre 2006, su un ammontare massimo di € 48.000,00;
- 50% per le spese sostenute nell’anno dal 26 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2016, calcolato su un ammontare massimo di € 96.000,00.
Per
l’anno 2012, la detrazione del 50 % spetta per le spese sostenute
dal 26 Giugno al 31 Dicembre 2012 nel limite di
96.000,00
euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 Giugno 2012 nel
limite di 48.000,00 euro.
La
detrazione deve essere ripartita in 10
rate di pari importo.
I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano
ripartito la detrazione in 5 anni, possono proseguire secondo tale
rateazione.
Documentazione
necessaria:
- copia del modello di richiesta presentato al Centro Servizi (per i lavori iniziati fino al 13/05/2011, mentre per i lavori iniziati successivamente non sussiste più l’obbligo);
- copia delle fatture o ricevute comprovanti le spese sostenute;
- copia bonifici bancari di pagamento;
- codice fiscale del condominio o della Cooperativa per le spese sostenute sulle parti comuni;
b)
Acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici
ristrutturati
E’
riconosciuta una detrazione di imposta anche nel caso di acquisto o
assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio
interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento
conservativo eseguito da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare o da cooperative edilizie.
All’acquirente
o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione da calcolare su
un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di
assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di
assegnazione.
La
detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di
proprietà dell’immobile. La detrazione spetta a condizione che la
vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro sei
mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.
Per
le spese sostenute dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2016, la
detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misura del 50
per cento. L’importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o
assegnazione non può superare il limite di 96.000,00 euro.
Con
riferimento alle spese sostenute negli anni passati la detrazione
spetta nella misura:
- del 36% se il rogito è avvenuto nel 2005, dal 1° Ottobre 2006 al 30 Giugno 2007 o a partire dal 1° Gennaio 2008;
- del 41% se il rogito è avvenuto dal 1° Gennaio 2006 al 30 Settembre 2006.
L’importo
costituito dal 25% per cento del prezzo di acquisto o assegnazione
non può superare il limite di 48.000,00
euro
nel
caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 2005 al
2006 e riguardi immobili facenti parti di
edifici
i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati dopo il 31
Dicembre 2002, ma non oltre il 31 Dicembre 2006, nonché nel caso in
cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 1° Gennaio 2008
ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° Gennaio
2008;
Il
limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla
singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto
alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito
tra loro.
La
detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Documentazione
necessaria:
atto
di acquisto.
15)
Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione
d’imposta del 50 per cento) (quadro RP)
Ai
contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è
riconosciuta una detrazione
del 50 per cento
in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2016 per l’acquisto di mobili
e di grandi
elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica,
finalizzati
all’arredo dell’immobile
oggetto
di ristrutturazione.
La
detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno
2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.
Nel
caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è
ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati
finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole,
appartamento del portiere).
La
data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a
quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di
ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo
dell’abitazione.
La
detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o
grandi elettrodomestici nuovi.
In
particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi,
congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per
la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a
microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori
elettrici, ventilatori elettrici.
È
consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di
montaggio dei beni acquistati.
La
detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000,00
euro
ed è ripartita in 10
rate annuali di pari importo.
Il
limite di spesa di 10.000,00 euro è riferito alla singola unità
immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune
dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero
dei contribuenti che partecipano alla spesa. Il pagamento delle spese
deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le
medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50
per cento nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio,
oppure mediante carte di credito o carte di debito.
16)
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione
d’imposta del 55% o del 65%)(quadro RP)
In
questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2014 per
interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici
esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.
La
detrazione d’imposta è pari al:
- 55%, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° Gennaio al 5 Giugno 2013;
- 65%, per le spese sostenute dal 6 Giugno al 31 Dicembre 2016.
Per
le spese sostenute dal 2011 al 2015 la detrazione va ripartita in
dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto
per ciascuna tipologia di intervento effettuato).
Le
tipologie
di interventi
sono le seguenti:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti:
- 181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 Giugno 2013 (55%);
- 153.846,15 euro per le spese sostenute dal 6 Giugno al 31 Dicembre 2016 (65%).
La
detrazione massima consentita è infatti di 100.000,00 euro.
- interventi sull’involucro degli edifici esistenti e l’istallazione di pannelli solari:
- 109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 Giugno 2013 (55%);
- 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 Giugno al 31 Dicembre 2016 (65%). La detrazione massima consentita è infatti di 60.000,00 euro.
- spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:
- 54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 Giugno 2013 (55%);
- 46.153,84 euro per le spese sostenute dal 6 Giugno al 31 Dicembre 2016 (65%). La detrazione massima consentita è infatti di 30.000,00 euro.
I
soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che
possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo
(ad
esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale,
locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati
gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini
nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha
diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore
o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia
sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Si
precisa che la detrazione del 55% o del 65% non
è cumulabile
con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi,
come ad esempio la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio
edilizio.
Il
pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico
bancario o postale dal quel risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il
numero di partita iva ovvero il codice fiscale del soggetto in favore
del quale il bonifico è effettuato.
Il
limite
massimo
di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e
pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori
dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo
effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti
condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito
a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio ad
eccezione del caso in cui l’intervento si riferisca all’intero
edificio e non a parti di esso.
Per
fruire della detrazione del 55% o del 65% è necessario acquisire i
seguenti documenti:
- la fattura dell’impresa che esegue i lavori;
- l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori, inoltre, l’asseverazione può essere:
- sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 Agosto 2009);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo;
- l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotto successivamente all’esecuzione degli interventi, dal tecnico abilitato.
Per
le spese effettuate dal 1° Gennaio 2008, per la sostituzione di
finestre in singole unità immobiliari e per l’istallazione di
pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di
certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.
Tale
certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a
partire dal 15 Agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari;
- le ricevute dei bonifici attestanti il pagamento delle fatture;
- la ricevuta informatica della trasmissione telematica all’ENEA dei dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
L’asseverazione,
l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda
informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla
progettazione di edifici e impianti. Tutti i documenti sopraindicati
possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
17)
Detrazioni per canoni di locazione (quadro RP)
Per
gli inquilini con contratto di affitto (di unità immobiliari adibite
ad abitazione principale) sono previste quattro distinte detrazioni
non cumulabili tra loro, se riferite ad un medesimo periodo
dell’anno:
- per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge 431/98, la detrazione è pari a € 300,00 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 oppure € 150,00 se il reddito complessivo supera 15.493,71 ma non € 30.987,41;
- per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (art.2 comma 3 e art.4 commi 2 e 3 della legge 431/98, la detrazione è pari a € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 oppure € 247,90 se il reddito complessivo supera 15.493,71 ma non € 30,987,41;
- per canoni di locazione sostenuti da lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro, la detrazione è pari a € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 oppure € 495,80 se il reddito complessivo supera 15.493,71 ma non € 30,987,41.
La
detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento
della residenza e pertanto se il trasferimento della residenza è
avvenuto nel 2013, potrà beneficiare della detrazione per gli anni
d’imposta 2013,2014 e 2015;
- per canoni relativi a contratti di locazione per abitazione principale sostenuti da giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, la detrazione è pari a € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71, che stipulano un contratto
di
locazione ai sensi della legge 9 Dicembre 1998, n. 431, per l’unità
immobiliare da destinare a propria abitazione principale.
La
detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e
pertanto se questo è stato stipulato nel 2014 la detrazione potrà
essere fruita anche per il 2015 e il 2016.
18)
Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani (quadro
RP)
Sono
detraibili le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni
d’affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei
genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il
pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun
ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui
(l’importo massimo del canone annuo da indicare è di € 6.318,00
euro).
Il
contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
19)
Capital Gain (quadro RT)
Tutti
coloro che hanno posto in essere cessioni di titoli, quote o azioni
al di fuori di imprese commerciali e di rapporti con le banche,
dovranno comunicare detto evento indicando costo iniziale e valore di
realizzo.
Si
invita la gentile clientela ad indicare anche gli acquisti e le
vendite di quote di società di persone e di Srl nonché di azioni,
anche se effettuate con la nostra assistenza.
20)
Scadenze versamenti e presentazione
Tutti
i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi
quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30
giugno 2017
ovvero entro il 31
luglio 2017
maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo.
E’
inoltre possibile rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e
1° acconto delle imposte. In ogni caso il pagamento rateale deve
essere completato entro il mese di novembre.
Gli
interessi per la rateazione sono del 4% annuo pari allo 0,33%
mensile.
La
dichiarazione deve essere presentata entro
il 30 settembre 2017
mediante invio telematico.
N.B.
– Gli elenchi sopra riportati non sono completi di tutte le
fattispecie possibili. In caso di situazioni particolari siete
pregati di contattare lo Studio.