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Acconti d’imposta con regole variabili per il passaggio tra regimi agevolati

/ Luca FORNERO e Paola RIVETTI Lunedì, 26 giugno 2017

L’acconto IRPEF è dovuto solo se sono stati conseguiti ulteriori redditi assoggettati all’imposta

Un caso che accade frequentemente nella pratica è il passaggio dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011) a quello forfetario (ex L. 190/2014), ad esempio per avvenuto compimento del trentacinquesimo anno di età.
All’avvicinarsi del termine di versamento delle imposte risultanti dal modello REDDITI 2017 PF (fissato al 30 giugno 2017), è quindi utile riepilogare le modalità di versamento degli acconti d’imposta al ricorrere di tale casistica.

Iniziamo dall’ipotesi più semplice, vale a dire quella del contribuente che non è titolare di ulteriori redditi oltre a quelli per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva.
In particolare, se il 2017 è il primo periodo d’imposta in cui viene applicato il regime forfetario perché fino al 2016 il contribuente ha adottato il regime di vantaggio, non risulta dovuto nessun acconto a titolo d’imposta sostitutiva per il regime forfetario, per l’assenza di una base storica di riferimento (in base alle regole generali).

Si ritiene comunque irrilevante l’importo indicato nel rigo LM42 che, nella differente ipotesi in cui non vi sia passaggio tra regimi, determinerebbe l’obbligo di versamento dell’acconto ove di importo pari o superiore a 52 euro. Infatti, la base di computo dell’acconto dell’imposta sostitutiva del regime forfetario (ex L. 190/2014) non può essere costituita dall’imposta sostitutiva del regime di vantaggio dovuta per il 2016 (indicata sempre nel rigo LM42, prima dello scomputo degli acconti e di eventuali eccedenze a credito risultanti dalla precedente dichiarazione), considerate le differenti modalità di calcolo del reddito previste per i due regimi.
Ovviamente, in questo caso, non è dovuto neppure l’acconto dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio, atteso che il contribuente nel 2017 non è più soggetto a tale regime.

Sempre nell’ipotesi di passaggio dal regime di vantaggio al forfetario a partire dal 2017, può accadere che, pur in assenza dell’obbligo di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario, il contribuente, a titolo prudenziale, proceda al pagamento, ma utilizzando i codici tributo propri dell’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio.
In questo caso, dato che l’imposta sostitutiva di entrambi i regimi viene liquidata nella medesima sezione del quadro LM (la terza) e il rigo in cui sono riportati gli acconti è lo stesso, tali acconti potranno essere “recuperati” indicandoli nel rigo LM45 nel modello REDDITI 2018 (ipotizzando che la numerazione dei righi non muti), scomputandoli dal saldo dell’imposta sostitutiva del forfetario. Tale possibilità è espressamente ammessa anche dalle istruzioni al quadro LM.

Acconto delle sostitutive escluso se nel 2017 si applica il regime ordinario

È appena il caso di ricordare che, se uno dei regimi in esame è stato utilizzato nel 2016, ma non lo è più nel 2017, ugualmente non deve essere versato nessun acconto 2017 delle relative imposte sostitutive, posto che nel 2017 il contribuente è soggetto alla disciplina ordinaria.

Da ultimo, consideriamo i contribuenti che, nel 2016 e nel 2017, applicano uno dei predetti regimi e sono contestualmente titolari di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi diversi).
In questo caso, oltre all’acconto delle relative imposte sostitutive (al ricorrere dei requisiti sopra evidenziati), è dovuto anche l’acconto IRPEF 2017 (da corrispondere con i codici tributo propri di tale imposta), se l’importo del rigo RN34 (“Differenza”) o RN61 colonna 4 (se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2017 PF risulta pari o superiore a 52 euro.

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