/ Elisa TOMBARI Lunedì, 26 giugno 2017
6-7 minuti
La «monetizzazione» è consentita solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero per i periodi di ferie «in eccesso»
Si avvicina il 30 giugno 2017, termine entro il quale i datori di lavoro dovranno consentire ai propri dipendenti la fruizione di eventuali periodi di ferie maturate nell’anno 2015 e non godute.
In base a quanto disposto dall’art. 2109 c.c. e dall’art. 10 del DLgs. 66/2003, il lavoratore ha diritto a un periodo minimo di ferie pari a quattro settimane l’anno, fermo restando possibili deroghe operate dalla contrattazione collettiva, la quale può prevedere un numero di giorni feriali superiore.
Con riferimento al diritto alle ferie, la maturazione avviene in base ai mesi di effettiva prestazione lavorativa, nonché in alcune “ipotesi garantite” di mancata prestazione da parte del lavoratore quali, a titolo esemplificativo, l’astensione obbligatoria della madre, il congedo di paternità e la malattia.
Passando poi alla disciplina che ne regola la fruizione, si ricorda come le ferie vengano generalmente concordate tra il dipendente e il datore di lavoro, entro un periodo che quest’ultimo stabilisce (nel settore commercio, ad esempio, detto periodo va da maggio a ottobre) e, comunque, predisponendo il piano ferie tenendo conto delle specifiche esigenze aziendali.
Sempre l’art. 10 del DLgs. 66/2003 stabilisce che due delle quattro settimane garantite per legge debbano essere fruite in maniera consecutiva nello stesso anno di maturazione. È possibile, invece, differire il godimento delle restanti due, in via frazionata o consecutiva, a condizione che detta fruizione non avvenga oltre 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Nell’eventualità in cui, nel corso di tale periodo, si verifichi la sospensione della prestazione lavorativa nelle ipotesi previste dalla legge (ad esempio, nei casi di Cassa integrazione guadagni), il termine di 18 mesi rimarrà sospeso per un periodo pari a quello di legittimo impedimento, riprendendo poi a decorrere al rientro in servizio del lavoratore (cfr. interpello del Ministero del Lavoro n. 19/2011).
Inoltre, il datore di lavoro non può sostituire la fruizione delle ferie da parte del dipendente con il versamento, a quest’ultimo, dell’indennità per ferie non godute, atteso che tale “monetizzazione” è consentita soltanto nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero per i periodi di ferie “in eccesso” rispetto al minimo legale, eventualmente garantiti dal contratto collettivo di riferimento.
Ricapitolando, quindi, è possibile distinguere tre periodi di ferie (cfr. circ. Ministero del lavoro 3 marzo 2005, n. 8).
Un primo periodo di 2 settimane, da fruire ininterrottamente nel corso dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore. Un secondo periodo, anch’esso di 2 settimane, che dovrà essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvi periodi di differimento più ampi periodi stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Un terzo periodo, quest’ultimo eventuale, costituito dai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane riconosciuti dal contratto collettivo. Quest’ultimo, secondo quanto osservato dal Ministero del Lavoro, potrà essere anche monetizzato o, comunque, “fruito anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito dall’autonomia privata dal momento della maturazione”.
La rigidità dell’impianto normativo in esame discende dal fatto che quello alle ferie è un diritto irrinunciabile ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, secondo cui “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto della scadenza
Per tale ragione, il mancato rispetto della scadenza di fine mese determinerà l’applicazione, al datore di lavoro, dell’art. 18-bis del DLgs. 66/2003, ossia una sanzione amministrativa pecuniaria che va, in via generale, da 100 euro a 600 euro, che aumenterà, da un minimo di 400 a un massimo di 1.500 euro, se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno due anni. Infine, qualora la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori o si sia verificata in almeno 4 anni, la sanzione va da 800 euro a 4.500 euro.
Con riferimento al profilo contributivo, invece, si ricorda che l’azienda è chiamata a versare entro il 21 agosto 2017 (atteso che il 20 agosto cade di domenica) i contributi sulla retribuzione spettante per le ferie maturate nel 2015 e non godute entro il prossimo 30 giugno.
Infine, l’art. 24 del DLgs. 151/2015 è recentemente intervenuto sull’istituto rendendo possibile, per i lavoratori, cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate che eccedano il limite legale delle quattro settimane irrinunciabili, in favore di colleghi che abbiano la necessità di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.
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La «monetizzazione» è consentita solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero per i periodi di ferie «in eccesso»
Si avvicina il 30 giugno 2017, termine entro il quale i datori di lavoro dovranno consentire ai propri dipendenti la fruizione di eventuali periodi di ferie maturate nell’anno 2015 e non godute.
In base a quanto disposto dall’art. 2109 c.c. e dall’art. 10 del DLgs. 66/2003, il lavoratore ha diritto a un periodo minimo di ferie pari a quattro settimane l’anno, fermo restando possibili deroghe operate dalla contrattazione collettiva, la quale può prevedere un numero di giorni feriali superiore.
Con riferimento al diritto alle ferie, la maturazione avviene in base ai mesi di effettiva prestazione lavorativa, nonché in alcune “ipotesi garantite” di mancata prestazione da parte del lavoratore quali, a titolo esemplificativo, l’astensione obbligatoria della madre, il congedo di paternità e la malattia.
Passando poi alla disciplina che ne regola la fruizione, si ricorda come le ferie vengano generalmente concordate tra il dipendente e il datore di lavoro, entro un periodo che quest’ultimo stabilisce (nel settore commercio, ad esempio, detto periodo va da maggio a ottobre) e, comunque, predisponendo il piano ferie tenendo conto delle specifiche esigenze aziendali.
Sempre l’art. 10 del DLgs. 66/2003 stabilisce che due delle quattro settimane garantite per legge debbano essere fruite in maniera consecutiva nello stesso anno di maturazione. È possibile, invece, differire il godimento delle restanti due, in via frazionata o consecutiva, a condizione che detta fruizione non avvenga oltre 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Nell’eventualità in cui, nel corso di tale periodo, si verifichi la sospensione della prestazione lavorativa nelle ipotesi previste dalla legge (ad esempio, nei casi di Cassa integrazione guadagni), il termine di 18 mesi rimarrà sospeso per un periodo pari a quello di legittimo impedimento, riprendendo poi a decorrere al rientro in servizio del lavoratore (cfr. interpello del Ministero del Lavoro n. 19/2011).
Inoltre, il datore di lavoro non può sostituire la fruizione delle ferie da parte del dipendente con il versamento, a quest’ultimo, dell’indennità per ferie non godute, atteso che tale “monetizzazione” è consentita soltanto nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero per i periodi di ferie “in eccesso” rispetto al minimo legale, eventualmente garantiti dal contratto collettivo di riferimento.
Ricapitolando, quindi, è possibile distinguere tre periodi di ferie (cfr. circ. Ministero del lavoro 3 marzo 2005, n. 8).
Un primo periodo di 2 settimane, da fruire ininterrottamente nel corso dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore. Un secondo periodo, anch’esso di 2 settimane, che dovrà essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvi periodi di differimento più ampi periodi stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Un terzo periodo, quest’ultimo eventuale, costituito dai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane riconosciuti dal contratto collettivo. Quest’ultimo, secondo quanto osservato dal Ministero del Lavoro, potrà essere anche monetizzato o, comunque, “fruito anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito dall’autonomia privata dal momento della maturazione”.
La rigidità dell’impianto normativo in esame discende dal fatto che quello alle ferie è un diritto irrinunciabile ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, secondo cui “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto della scadenza
Per tale ragione, il mancato rispetto della scadenza di fine mese determinerà l’applicazione, al datore di lavoro, dell’art. 18-bis del DLgs. 66/2003, ossia una sanzione amministrativa pecuniaria che va, in via generale, da 100 euro a 600 euro, che aumenterà, da un minimo di 400 a un massimo di 1.500 euro, se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno due anni. Infine, qualora la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori o si sia verificata in almeno 4 anni, la sanzione va da 800 euro a 4.500 euro.
Con riferimento al profilo contributivo, invece, si ricorda che l’azienda è chiamata a versare entro il 21 agosto 2017 (atteso che il 20 agosto cade di domenica) i contributi sulla retribuzione spettante per le ferie maturate nel 2015 e non godute entro il prossimo 30 giugno.
Infine, l’art. 24 del DLgs. 151/2015 è recentemente intervenuto sull’istituto rendendo possibile, per i lavoratori, cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate che eccedano il limite legale delle quattro settimane irrinunciabili, in favore di colleghi che abbiano la necessità di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.