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In soffitta diciotto codici tributo


/ REDAZIONE Venerdì, 23 giugno 2017
5-6 minuti

L’Agenzia delle Entrate opera un vero e proprio restyling apportando soppressioni, modifiche e ridenominazioni per oltre 40 codici

Con la risoluzione n. 76 pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche a un nutrito elenco di codici tributo (42 in tutto). In particolare, ha soppresso alcuni codici, mentre per altri non sarà più consentito esporre importi a credito compensati. Sono anche state modificate le istruzioni alla compilazione del modello F24 e operate alcune ridenominazioni.

Tra i codici tributo soppressi, in tutto 18, dal 20 luglio 2017 si segnalano:
- “2024” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEG dovuta dalle società di gestione dei fondi di investimento immobiliare chiusi”;
- “2100” denominato “IRPEG saldo”;
- “2101” denominato “Maggiore imposta IRPEG a seguito di rideterminazione del reddito agevolato”;
- “2112” denominato “IRPEG acconto prima rata”;
- “2113” denominato “IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.
L’Agenzia specifica che, qualora fosse necessario procedere ancora al versamento di somme a titolo di IRPEG con tali codici tributo soppressi, potranno essere utilizzati i corrispondenti codici tributo dell’IRES. La risoluzione non contiene invece nessuna ulteriore annotazione per gli altri codici soppressi (il “1131”, il “1135”, il “1797”, il “1826”, il “1844”, il “4035”, il “4357”, il “4999”, il “6750”; il “6785”; il “6811”; il “6818”; il “8112”).

Inoltre, la risoluzione ha stabilito che non sarà più consentito, sempre dal prossimo 20 luglio, esporre importi a credito compensati per i codici tributo: “1061” (ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici), “1665” (imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o partecipazione di controllo o di collegamento), “1705” (ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero), “1807” (imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d’imposta); “2415” (imposta sul patrimonio netto dell’impresa società di capitali ed enti), “2726” (imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio), “2727” (imposta sostitutiva dell’IRPEG e dell’IRAP sui maggiori valori derivanti da conferimenti), “2728” (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF”), “4996” (contributo straordinario per l’Europa autotassazione), “8846” (contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale saldo).

Decorrenza dal 20 luglio per le soppressioni e le modifiche

Hanno decorrenza 20 luglio anche alcune modifiche alle modalità di compilazione del modello F24. La risoluzione in commento stabilisce che nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.“ della sezione Erario, occorrerà indicare anche l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma “00MM”, ferme restando le ulteriori istruzioni, nel caso dei seguenti codici:
- “1710” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater, del testo unico delle imposte sui redditi”;
- “1711” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi”.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici:
- “4040” denominato “Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati - Sezione XVI Quadro RM - Modello RPF 2017”;
- “6780” denominato “Credito d’imposta sul valore dei contratti di assicurazione e sulle riserve matematiche dei rami vita - DL 24/09/2002, n. 209, art. 1, comma 2 e comma 2-sexies”.

Si ricorda che il codice tributo “6780” era stato istituito con la risoluzione n. 158/2004 mentre il codice tributo “4040” è stato istituito con risoluzione n. 50/2012.

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