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Tempi lunghi per l’applicazione del nuovo split payment


/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA Giovedì, 29 giugno 2017
6-8 minuti

La prima scadenza per le P.A. sarà il 16 novembre, per le società coinvolte il 18 dicembre 2017

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato ieri sul proprio sito il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze attuativo delle nuove disposizioni in materia di split payment, datato 27 giugno 2017.
Il decreto, modificativo del precedente DM 23 gennaio 2015, sarà quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Esso definisce i termini e le modalità di applicazione del meccanismo dello split payment per le Pubbliche Amministrazioni e le società interessate, con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

La principale novità del decreto è rappresentata dalla previsione dell’obbligo di versamento mediante F24 anche per le Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali (con preclusione della possibilità di compensare l’IVA a credito e con la futura introduzione di un apposito codice tributo).
Resta ferma la facoltà, per le P.A. che agiscono in ambito commerciale e le società, di assolvere l’imposta mediante la doppia registrazione delle fatture (nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture ricevute).

Al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi informativi e dei sistemi contabili alle nuove norme, il decreto attuativo del 27 giugno 2017 prevede che:
- le Pubbliche Amministrazioni che applicano il meccanismo dello split payment siano tenute ad effettuare il versamento dell’IVA a debito entro il 16 novembre 2017;
- le società soggette alla disciplina siano tenute, entro il 18 dicembre 2017, ad annotare le fatture, per le quali l’esigibilità si verifica dal 1° luglio al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell’imposta.

Il decreto ministeriale prevede, inoltre, la definizione:
- delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie degli obblighi di split payment (oltre 23.000 soggetti), facendo riferimento all’elenco pubblicato annualmente dall’ISTAT (per le operazioni dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, si dovrà guardare all’elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2016);
- delle società controllate dalla Pubblica Amministrazione e dagli enti territoriali (circa 6.000), come risultanti al 24 aprile 2017, facendo riferimento all’elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze;
- delle 40 società quotate, incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, come risultanti al 24 aprile 2017, secondo l’elenco consultabile sul sito del Dipartimento delle Finanze e comunque, a decorrere dalle operazioni per le quali è emessa fattura dal 2018, individuate con apposito elenco dallo stesso Dipartimento con pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno.
In base a quanto disposto dal DM, il Dipartimento delle Finanze ha provveduto alla pubblicazione degli elenchi delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB; i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi entro il 6 luglio 2017 (si veda “Elenchi aggiuntivi per identificare le società soggette a split payment” del 28 giugno 2017).

Nel caso in cui una società rientri nel novero delle società controllate soggette a split payment o venga inserita nell’indice FTSE MIB in corso d’anno, entro il 30 settembre, la disciplina dello split payment si renderà applicabile esclusivamente alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Oltre il 30 settembre, invece, la disciplina è rinviata all’anno ancora successivo.
Per le banche e per le società assicurative restano valide le specifiche regole applicative dell’IVA e le semplificazioni contabili previste, rispettivamente, dal DM 12 febbraio 2004 n. 75 e dal DM 30 maggio 1989.

Sono confermati i criteri di esigibilità già fissati dal precedente DM 23 gennaio 2015, tali per cui:
- l’imposta relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate con il meccanismo dello split payment diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi;
- le Pubbliche Amministrazioni e le società coinvolte possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento di ricezione della fattura.
Inoltre, viene aggiunta la possibilità, per la P.A. o società acquirente, di anticipare l’esigibilità al momento di registrazione della fattura (ovvero al momento di ricezione della stessa).

Per la determinazione dell’acconto IVA, deve considerarsi anche l’imposta assolta sugli acquisti, dovuta direttamente all’Erario per effetto dello split payment.
Quindi, per le Pubbliche Amministrazioni che operano in ambito commerciale e per le società che versano l’IVA separatamente, sarà dovuto un ulteriore versamento che tenga conto dell’imposta assolta con F24.
Invece, per i soggetti che effettuano la doppia registrazione delle fatture, l’acconto IVA sarà calcolato su un importo complessivo che comprende anche l’imposta assoggettata allo speciale meccanismo.


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