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Ultrattività degli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento


/ Roberta VITALE Sabato, 24 giugno 2017

Il curatore mantiene la legittimazione processuale per i giudizi ancora pendenti

Il CNDCEC, nel documento “La chiusura del fallimento dopo la riscrittura dell’art. 118 L. Fall.” (cfr. Informativa n. 30/2017), ha precisato che la chiusura del fallimento con giudizi pendenti rappresenta un caso di chiusura per ripartizione finale dell’attivo (art. 118, comma 2, terzo periodo del RD 267/42 – L. Fall.), al quale non si applicano deroghe o eccezioni.
Di conseguenza, la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese della società deve essere presentata dal curatore fallimentare, così come per l’ipotesi più generale di chiusura del fallimento a seguito di riparto dell’attivo, anche in presenza di giudizi pendenti; la persona fisica ritorna debitrice per i debiti non soddisfatti dalla procedura fallimentare (salvo l’esdebitazione).

Si precisa, poi, che, il fallimento non può essere riaperto ex art. 121 L. Fall. neanche in presenza di sopravvenienze attive a seguito della conclusione dei giudizi pendenti, essendo definitiva la chiusura (art. 118, comma 2, settimo periodo L. Fall.; si veda “Chiusura del fallimento anche in pendenza di giudizi” del 7 giugno 2017).

Ma cosa succede agli organi della procedura dopo la chiusura del fallimento? È possibile, inoltre, addivenire a una fase liquidatoria e, se sì, quali sono i poteri liquidatori e a chi spettano?
Il legislatore non lo precisa fino in fondo, soffermandosi in particolare sugli organi della procedura e sulla ripartizione di eventuali sopravvenienze attive a seguito della conclusione dei giudizi pendenti (per tale ultimo aspetto, si veda l’art. 118, comma 2, quinto e sesto periodo L. Fall.).

Con riferimento al primo punto, come precisato dal CNDCEC nel documento in commento, a rimanere in carica sono il curatore e il giudice delegato, perdendo il comitato dei creditori ogni potere.
Infatti, da un lato l’art. 120, comma 1 L. Fall. prescrive, in generale, la decadenza degli organi preposti al fallimento con la chiusura del fallimento, dall’altro il successivo comma 5 prevede espressamente un’eccezione proprio nell’ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi, lasciando in carica appunto il giudice delegato e il curatore.

Ai sensi dell’art. 118, comma 2, terzo periodo L. Fall. (alla luce delle modifiche apportate dall’art. 7, comma 1, lett. a) del DL 83/2015, conv. L. 132/2015), poi, il curatore può mantenere la legittimazione processuale per i giudizi ancora pendenti, anche nei successivi stati e gradi (art. 43 L. Fall.).
Inoltre, al giudice delegato spetta, in deroga all’art. 35 L. Fall., il compito, fra l’altro, di autorizzare eventuali rinunzie alle liti o transazioni relative ai giudizi pendenti (art. 118, comma 2, quarto periodo L. Fall.).

Il giudice delegato autorizza le transazioni

Infine, con riguardo al secondo punto, secondo il CNDCEC la terminologia ampia e generica utilizzata nell’art. 118, comma 2 L. Fall. – che richiama al settimo periodo solo i “giudizi pendenti” – lascerebbe intendere che il curatore possa avviare anche un’attività di liquidazione (si veda anche l’art. 120, comma 5, secondo periodo L. Fall., ove si fa riferimento a “quanto è oggetto dei giudizi medesimi”).

A sostegno di tale tesi, vengono, poi, in considerazione anche i seguenti elementi.
In primo luogo, la ratio della norma in commento è quella di consentire al curatore di conseguire un risultato utile a vantaggio della massa dei creditori.
In secondo luogo, se il curatore può agire per l’esecuzione di una condanna non attuata in maniera spontanea, sarebbe “paradossale” interpretare la norma nel senso di negare allo stesso poteri liquidatori dei beni pignorati.
Infatti, così facendo (se, cioè, il curatore non potesse agire in via liquidatoria), ottenuta una sentenza di condanna ed esperita un’azione esecutiva con esito positivo, si avrebbe come conseguenza quella di far tornare il bene stesso nella disponibilità del debitore, in quanto tali beni sono sottratti a possibili nuove azioni esecutive da parte dei creditori (art. 120, comma 5, secondo periodo L. Fall., ai sensi del quale “In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi”, cioè i giudizi pendenti).

A parere del CNDCEC, comunque, il curatore può rinunciare all’attività qualora le stesse non siano manifestamente convenienti (art. 104-ter, comma 8 L. Fall.).
Inoltre, dovrebbe essere il Tribunale, nel decreto di chiusura, a determinare direttamente le modalità della liquidazione.

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