Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Pronto il modello di definizione delle liti pendenti


/ Alfio CISSELLO Sabato, 22 luglio 2017
5-7 minuti

Il termine per la domanda scade il 2 ottobre; scomputabili tutti gli importi già versati, a titolo di imposta, sanzioni e interessi

Ieri, mediante provvedimento direttoriale n. 140316/2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda per la definizione delle liti pendenti, disciplinata dall’art. 11 del DL 50/2017.
Si rammenta che possono essere definite le liti tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ove il ricorso introduttivo sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (in caso di notifica tramite Posta, rileva la data di spedizione).
Il beneficio consiste nello stralcio intero delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora, oppure nello stralcio del 60% delle sanzioni non collegate al tributo.

La domanda va presentata esclusivamente tramite il modello approvato ieri, personalmente (per gli utenti abilitati a Entratel o Fisconline), tramite intermediario abilitato oppure rivolgendosi ad un qualsiasi ufficio territoriale presente nel territorio nazionale (non è quindi necessario recarsi presso la Direzione provinciale/DRE parte del processo).
Il termine per la domanda scade il 30 settembre 2017, ma, cadendo di sabato, slitta automaticamente al 2 ottobre.
Anche il termine per il pagamento di tutte le somme o della prima rata scade il 2 ottobre; il menzionato pagamento va effettuato prima di inviare la domanda (o, se del caso, il giorno stesso), in quanto occorre indicarlo nel modello.
La ricevuta di presentazione della domanda va conservata sino all’esito definitivo della vertenza (in pratica, sino a quando c’è la sentenza di estinzione del giudizio, salvo definizione intervenuta nelle more del termine per impugnare).
Se l’invio telematico viene scartato, sono tempestive le domande presentate nei cinque giorni lavorativi successivi.

I versamenti, conferma il provvedimento, devono essere effettuati per ciascun contenzioso, quindi per ogni atto impugnato (aggiungiamo che, dunque, non rileva la riunione dei ricorsi).

Versamenti per ciascun contenzioso

Il pagamento dovrà avvenire ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, con possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo che saranno approvati con apposita risoluzione.

Di grande aiuto sono le istruzioni alla compilazione del modello, in quanto, indirettamente, sono confermati due aspetti importanti:
- la definizione della lite postula la pendenza della medesima, quindi, vero è che si guarda agli importi oggetto di contestazione in primo grado, ma non rilevano quelli oggetto di acquiescenza, di autotutela parziale, o di giudicato interno (si conferma così quanto avevamo ipotizzato, si veda “Il giudicato interno non entra nella definizione delle liti pendenti” del 17 maggio 2017);
- dagli importi per la definizione, sono scomputati tutti quelli già pagati, inclusi quelli a titolo di interesse e di sanzione (in coerenza con quanto appena detto, vanno escluse le somme non più oggetto di lite, ad esempio in quanto versate a seguito di giudicato interno).

Per la compilazione della domanda, occorre indicare l’autorità giudiziaria ove pende il processo (con numero di RGR o di RGA) o che ha reso la sentenza, la Direzione provinciale parte del medesimo (codice dell’ufficio legale), gli estremi dell’atto impugnato (anno di imposta o di registrazione), gli importi dovuti e la data di versamento delle somme o della prima rata.
Al fine di determinare gli importi dovuti, occorre, fermo restando quanto detto sulle autotutele e sui giudicati interni:
- indicare quanto richiesto nell’atto introduttivo, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora;
- sottrarre gli importi già pagati a titolo di riscossione frazionata o per altre ragioni;
- sottrarre gli importi dovuti per l’eventuale rottamazione dei ruoli (versati e da versare).
Si giunge così al netto da pagare per la definizione della lite.

Situazioni “critiche” possono presentarsi nei casi in cui l’atto non riguarda né anni d’imposta né la registrazione, come nel caso delle successioni e del canone RAI. Ad ogni modo, sembra sufficiente indicare gli estremi dell’atto impugnato.
Molto problematico sarà fornire consigli a chi è stato raggiunto da un diniego di rottamazione dei ruoli, ma, se del caso, ritorneremo sull’argomento.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...