Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Pronto il modello di definizione delle liti pendenti


/ Alfio CISSELLO Sabato, 22 luglio 2017
5-7 minuti

Il termine per la domanda scade il 2 ottobre; scomputabili tutti gli importi già versati, a titolo di imposta, sanzioni e interessi

Ieri, mediante provvedimento direttoriale n. 140316/2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda per la definizione delle liti pendenti, disciplinata dall’art. 11 del DL 50/2017.
Si rammenta che possono essere definite le liti tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ove il ricorso introduttivo sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (in caso di notifica tramite Posta, rileva la data di spedizione).
Il beneficio consiste nello stralcio intero delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora, oppure nello stralcio del 60% delle sanzioni non collegate al tributo.

La domanda va presentata esclusivamente tramite il modello approvato ieri, personalmente (per gli utenti abilitati a Entratel o Fisconline), tramite intermediario abilitato oppure rivolgendosi ad un qualsiasi ufficio territoriale presente nel territorio nazionale (non è quindi necessario recarsi presso la Direzione provinciale/DRE parte del processo).
Il termine per la domanda scade il 30 settembre 2017, ma, cadendo di sabato, slitta automaticamente al 2 ottobre.
Anche il termine per il pagamento di tutte le somme o della prima rata scade il 2 ottobre; il menzionato pagamento va effettuato prima di inviare la domanda (o, se del caso, il giorno stesso), in quanto occorre indicarlo nel modello.
La ricevuta di presentazione della domanda va conservata sino all’esito definitivo della vertenza (in pratica, sino a quando c’è la sentenza di estinzione del giudizio, salvo definizione intervenuta nelle more del termine per impugnare).
Se l’invio telematico viene scartato, sono tempestive le domande presentate nei cinque giorni lavorativi successivi.

I versamenti, conferma il provvedimento, devono essere effettuati per ciascun contenzioso, quindi per ogni atto impugnato (aggiungiamo che, dunque, non rileva la riunione dei ricorsi).

Versamenti per ciascun contenzioso

Il pagamento dovrà avvenire ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, con possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo che saranno approvati con apposita risoluzione.

Di grande aiuto sono le istruzioni alla compilazione del modello, in quanto, indirettamente, sono confermati due aspetti importanti:
- la definizione della lite postula la pendenza della medesima, quindi, vero è che si guarda agli importi oggetto di contestazione in primo grado, ma non rilevano quelli oggetto di acquiescenza, di autotutela parziale, o di giudicato interno (si conferma così quanto avevamo ipotizzato, si veda “Il giudicato interno non entra nella definizione delle liti pendenti” del 17 maggio 2017);
- dagli importi per la definizione, sono scomputati tutti quelli già pagati, inclusi quelli a titolo di interesse e di sanzione (in coerenza con quanto appena detto, vanno escluse le somme non più oggetto di lite, ad esempio in quanto versate a seguito di giudicato interno).

Per la compilazione della domanda, occorre indicare l’autorità giudiziaria ove pende il processo (con numero di RGR o di RGA) o che ha reso la sentenza, la Direzione provinciale parte del medesimo (codice dell’ufficio legale), gli estremi dell’atto impugnato (anno di imposta o di registrazione), gli importi dovuti e la data di versamento delle somme o della prima rata.
Al fine di determinare gli importi dovuti, occorre, fermo restando quanto detto sulle autotutele e sui giudicati interni:
- indicare quanto richiesto nell’atto introduttivo, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora;
- sottrarre gli importi già pagati a titolo di riscossione frazionata o per altre ragioni;
- sottrarre gli importi dovuti per l’eventuale rottamazione dei ruoli (versati e da versare).
Si giunge così al netto da pagare per la definizione della lite.

Situazioni “critiche” possono presentarsi nei casi in cui l’atto non riguarda né anni d’imposta né la registrazione, come nel caso delle successioni e del canone RAI. Ad ogni modo, sembra sufficiente indicare gli estremi dell’atto impugnato.
Molto problematico sarà fornire consigli a chi è stato raggiunto da un diniego di rottamazione dei ruoli, ma, se del caso, ritorneremo sull’argomento.