/ Alice BOANO e Alfio CISSELLO Mercoledì, 9 agosto 2017
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Se si adotta il criterio della materia oggetto del contendere, la giurisdizione pare quella tributaria
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10541 depositata il 28 aprile 2017, rimette al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione attinente alla giurisdizione sulla qualifica di imprenditore agricolo professionale finalizzata all’ottenimento delle agevolazioni fiscali derivanti dall’acquisto di un terreno per la costituzione di un compendio unico, vigenti ratione temporis (art. 5-bis del DLgs. 228/2001).
Giova premettere che, ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 29 marzo 2004 n. 99, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui che sia in possesso delle conoscenze e competenze professionali di cui all’art. 5 del regolamento CE 17 maggio 1999 n. 1257/99, che dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro.
Dal riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) deriva, tra l’altro, l’ottenimento di benefici previdenziali e fiscali.
In relazione a questi ultimi, l’art. 5-bis del DLgs. 228/2001, richiamando l’art. 5-bis della L. 97/94 (ora non più operante in ragione dell’art. 10 del DLgs. 23/2011, si veda la circ. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2014 n. 2, § 8), prevedeva per coloro che si fossero impegnati a costituire un “compendio unico” e a coltivarlo o condurlo in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno 10 anni dall’acquisto, l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
Può accadere che, in seguito alla presentazione dell’istanza da parte del soggetto privato all’Autorità amministrativa competente, la relativa qualifica venga negata oppure che, una volta ottenuta, venga revocata.
Ci si chiede, allora, quale sia il giudice al quale il soggetto deve rivolgersi per ottenere tutela.
Nell’ordinanza interlocutoria vengono riprese le posizioni sul punto.
Da un lato, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la questione non rientrasse nella giurisdizione tributaria in quanto non avente ad oggetto una pretesa fiscale bensì l’emanazione di un provvedimento di natura amministrativa.
Di parere opposto, invece, il ricorrente, che sottolinea l’inscindibilità tra il provvedimento di diniego con il relativo rapporto di agevolazione tributaria.
Un precedente, richiamato anche nell’ordinanza in commento, per molti aspetti paragonabile al nostro si può rinvenire nella pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 12903/98. Il giudizio verteva sulla domanda relativa all’ottenimento del certificato di coltivatore diretto utile per fruire delle agevolazioni in tema di piccola proprietà contadina di cui alla L. 604/54.
Sul punto, la Cassazione ha ritenuto che la questione deve essere sottoposta alla cognizione del giudice tributario e non già di quello amministrativo. In particolare, trattandosi di un atto avente ad oggetto la verifica di dati obbiettivi senza alcun margine di valutazione discrezionale, esso non è idoneo a degradare le posizioni giuridiche soggettive del contribuente ed è suscettibile del sindacato giurisdizionale solo contemporaneamente alla cognizione del rapporto tributario.
Discorso complicato per i contributi previdenziali
Nonostante non vi sia perfetta sovrapponibilità fra il precedente richiamato e la recente ordinanza, pare degno di accoglimento il ragionamento posto alla base della pronuncia del 1998.
A favore della giurisdizione tributaria, si richiama pure il ragionamento effettuato in tema di cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS (Cass. SS.UU. 27 gennaio 2010 n. 1625) e di diniego di dilazione dei ruoli (Cass. SS.UU. 14 marzo 2011 n. 5928): a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva in questione (se di interesse legittimo o diritto soggettivo), se la materia è fiscale sussiste sempre la giurisdizione tributaria.
Non pare possibile, ad avviso di chi scrive, ignorare che il diniego del riconoscimento ha come diretta ed immediata conseguenza la mancata fruizione di un beneficio fiscale.
La questione, in pratica, riguarderebbe unicamente un atto di diniego di agevolazioni di cui all’art. 5-bis del DLgs. 228/2001 e, dunque, una pretesa fiscale.
Un elemento di incertezza, a ben vedere, potrebbe però derivare dal fatto che, a livello generale, la qualifica di IAP comporta l’ottenimento anche di benefici extrafiscali, ad esempio contributivi e creditizi.