/ Maria Francesca ARTUSI Mercoledì, 2 agosto 2017
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Le novità non toccano i problemi suscitati dalla sentenza Taricco
Da domani entra in vigore una (parziale) riforma della tanto dibattuta disciplina della prescrizione del reato. La L. 103/2017, pubblicata sulla G.U. n. 154 del 4 luglio scorso, interviene – con un unico articolo composto da 95 commi – su alcuni istituti del codice penale e modifica molte disposizioni del codice di procedura penale.
Le disposizioni che incidono sulla prescrizione sono dettate dai commi da 10 a 15 dell’articolo unico, che riscrivono parzialmente gli artt. 158, 159, 160 e 161 c.p. Non viene invece toccato il “termine base” della prescrizione sancito dall’art. 157 c.p. che prevede l’estinzione del reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e di quattro anni se si tratta di contravvenzione.
Di particolare interesse sono le disposizioni connesse alla sospensione e all’interruzione di tale termine. È, infatti, in corso un ampio dibattito suscitato dalla sentenza Taricco della Corte di Giustizia Ue (C-105/2014 dell’8 settembre 2015) che, seppur pronunciata in materia di frodi IVA, pone questioni che interessano un ambito più ampio e generale.
La riforma incide innanzitutto sulle ipotesi di sospensione del corso della prescrizione (cfr. il comma 11 dell’articolo unico).
Nell’art. 159 c.p. vengono precisati i periodi e i termini della sospensione e viene aggiunto il riferimento alle rogatorie all’estero.
Vengono, inoltre, introdotte (commi 2 e 3) delle nuove cause di sospensione. Le sentenze di condanna non definitive, sia di primo che di secondo grado, sospendono il decorso della prescrizione per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito delle motivazioni e la pronuncia del dispositivo della sentenza nel grado di giudizio successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Oltre tale periodo massimo, la prescrizione ricomincia a decorrere, anche laddove il grado di giudizio successivo non sia ancora giunto a sentenza. Nessun effetto sospensivo è invece previsto a seguito di decreto penale di condanna.
La disciplina dell’interruzione è toccata sotto due profili. All’art. 160 comma 2 c.p. è prevista una nuova causa interruttiva rappresentata dall’interrogatorio reso davanti “alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero” (comma 12 dell’articolo unico). In secondo luogo, attraverso un intervento sull’art. 161 comma 2, viene aumentato alla metà il tempo massimo della prescrizione per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione: le varie ipotesi di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p.) e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
Va ricordato che il dibattito suscitato dalla citata sentenza Taricco concerneva proprio l’esistenza di un termine massimo per la prescrizione, che, tra l’altro, veniva considerato inadeguato essendo l’aumento limitato ad un quarto del tempo necessario a prescrivere. Tale termine viene, tuttavia, innalzato solo per le fattispecie citate (oltre che per i casi già previsti dal precedente art. 161 comma 2 c.p.), dovendosi perciò ritenere che nulla cambi, sotto tale aspetto, per i reati tributari e, specificamente, per le frodi inerenti all’IVA.
Viene in rilievo un’ulteriore modifica apportata all’art. 161 c.p., in relazione agli effetti della sospensione e dell’interruzione per i concorrenti nel reato. In base alla nuova versione, fermi restando gli effetti erga omnes dell’interruzione, “la sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo” (comma 13 dell’articolo unico).
Per quanto riguarda l’applicabilità temporale della riforma, l’art. 1 comma 15 della L. 103/2017 precisa espressamente che le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 (cioè tutte le modifiche alla disciplina della prescrizione) si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge (3 agosto 2017).
Tuttavia, tenendo conto della natura di “diritto penale sostanziale” che la Corte Costituzionale riconosce all’istituto della prescrizione (cfr. Corte Cost. n. 24/2017 relativa proprio al “caso Taricco”), ci si chiede se tale disposizione possa impedire che le novità favorevoli possano retroagire ai fatti pregressi, in deroga all’art. 2 comma 4 c.p.
Va evidenziato, comunque, che tale problematica ha un impatto minimo, considerando che l’unica novità “favorevole” all’imputato pare essere quella legata alla non estensibilità ai concorrenti della sospensione della prescrizione (di cui al citato art. 161 comma 1 c.p.).
A fronte dell’applicazione della nuova disciplina sarà interessante vedere quali saranno le valutazioni della Corte di Giustizia Ue, chiamata nuovamente a pronunciarsi dalla Corte Costituzionale (n. 24/2017).