/ Andrea COSTA Mercoledì, 9 agosto 2017
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Per il Consiglio di Stato la dichiarazione di disponibilità all’assunzione non ha valore di «potenzialità lavorativa futura»
Favorire l’integrazione dello straniero non cittadino comunitario nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese rappresenta uno degli obiettivi fondamentali del legislatore italiano e comunitario, che gli riconosce uno status giuridico certo formalizzato dal DLgs. 286/98 (c.d. TUI, Testo unico sull’immigrazione). In particolare, l’art. 22, comma 11 del Testo Unico prevede che la perdita del posto di lavoro non possa costituire motivo di revoca del permesso di soggiorno del lavoratore extracomunitario e comportare l’immediato allontanamento, così come non può essere revocato il permesso di soggiorno dei suoi familiari legalmente soggiornanti.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni, al lavoratore straniero in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato è infatti riconosciuto il diritto all’iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e, in ogni caso – salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale – per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, se superiore.
Decorso tale termine la legittima permanenza dello straniero nel nostro territorio è subordinato al rispetto dei requisiti reddituali individuati dall’art. 29, comma 3, lett. b) del TUI, dovendo contare, di base, su di “un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale”.
Le garanzie riconosciute allo straniero dal legislatore sono state nel tempo oggetto di interpretazioni difformi, per lo più restrittive, al punto che lo scorso 3 ottobre 2016 è dovuto intervenire il Ministero dell’Interno con la circolare n. 40579, riaffermando una serie di principi fondamentali. Il Ministero ha evidenziato, tra l’altro, che il termine di validità minima di un anno del permesso di soggiorno per attesa occupazione, da concedersi indipendentemente dal periodo di residua validità del pregresso permesso di soggiorno alla data della conclusione del rapporto di lavoro, non pone limiti agli eventuali rinnovi, essendo possibile la richiesta da parte dell’interessato.
Anche laddove dovessero venire meno le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, a garanzia del criterio fondamentale dell’inclusione sociale è necessario valutare, sulla base del caso specifico, la posizione dello straniero, alla luce dei principi delineati dall’art. 5, comma 5, 5-bis e 6, e all’art. 28 del TUI.
Infine, riguardo alle verifiche reddituali da espletarsi per il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Ministero ha ribadito come, ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, riprendendo i criteri previsti in materia di ricongiungimento familiare e mutuati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2016.
Per la determinazione del reddito contano anche i familiari
Bisognerà pertanto tenere conto “della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full-time o part-time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull’idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall’ordinamento”.
In tale quadro normativo, di prassi e giurisprudenziale si è espresso il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 2927/2017, avente ad oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per attesa occupazione di un cittadino albanese, già titolare di un analogo permesso di soggiorno, cui la questura aveva accertato l’assenza di attività lavorativa e l’insufficienza dei redditi negli anni 2013 e 2014. Inoltre, nel corso del 2014 lo straniero si era stabilito per diversi mesi in Albania e nel 2015 aveva prodotto una nuova dichiarazione di disponibilità all’assunzione da parte dell’ex datore di lavoro, comunque successiva all’adozione del provvedimento di diniego.
Il Consiglio di Stato, confermando l’approccio “restrittivo”, ha ritenuto l’appello dello straniero infondato, considerando elemento preclusivo al rinnovo del permesso di soggiorno l’insufficienza reddituale protrattasi per tre anni e non riconoscendo alcuna rilevanza agli aiuti economici forniti dalla famiglia del fratello, considerate “semplici e temporanee elargizioni economiche destinate a far fronte ad esigenze contingenti del soggetto”, potenzialmente esauribili in qualsiasi momento.
Parimenti, per il Consiglio di Stato, non può riconoscersi valore alla dichiarazione di disponibilità all’assunzione fornita dall’ex datore di lavoro sia perché intervenuta successivamente all’adozione dell’atto impugnato, sia perché non può costituire un impegno contrattuale certo.