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Micro imprese con derivazione solo «semplice»


/ Silvia LATORRACA Mercoledì, 9 agosto 2017
6-8 minuti

Secondo il CNDCEC, in mancanza di un intervento normativo, le micro imprese rimangono escluse dalla derivazione rafforzata

Con un documento intitolato “La fiscalità delle imprese OIC adopter”, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito una prima analisi degli effetti fiscali derivanti dalle norme in materia di bilancio introdotte dal DLgs. 139/2015 e dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali.
Il contributo, elaborato da uno specifico Gruppo di lavoro costituito in seno al CNDCEC, fa seguito alla recentissima approvazione del DM 3 agosto 2017, con cui è stata data attuazione all’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito, che ha dettato le norme di coordinamento della disciplina fiscale (IRES e IRAP) con le novità di natura contabile.

Tra le considerazioni di maggiori interesse, vi sono quelle che attengono al principio di derivazione rafforzata e, in particolare, al suo ambito di applicazione.
Sotto questo profilo, il CNDCEC evidenzia che, a fronte delle tre diverse tipologie di bilancio (forma ordinaria, forma abbreviata e bilancio delle micro imprese) previste dal codice civile, dal punto di vista civilistico, le imprese hanno la facoltà di redigere il bilancio in base a una tipologia che prevede obblighi informativi maggiori rispetto a quella in cui le stesse ricadono in base alle dimensioni dell’impresa.
Tale facoltà è utile, ad esempio, nel caso di una micro impresa particolarmente indebitata con il sistema bancario, laddove la redazione del bilancio abbreviato od ordinario sarebbe probabilmente richiesta dalla controparte bancaria.
Altro caso è quello delle holding industriali, che sovente rientrano nella definizione di micro impresa, in quanto non superano i limiti previsti per i ricavi e i dipendenti, pur contabilizzando dividendi o plusvalenze di importo rilevante, e che frequentemente opteranno per il bilancio ordinario, dovendo redigere anche un bilancio consolidato.

Per contro, dal punto di vista fiscale, mettendo da parte i soggetti IAS adopter, la cui fiscalità è basata sul principio di derivazione rafforzata e presenta specifiche particolarità, si possono distinguere:
- i soggetti diversi dalle micro imprese, con fiscalità basata sul principio di derivazione rafforzata;
- le micro imprese, con fiscalità basata sul principio di derivazione “semplice”.
Ad avviso del CNDCEC, alla luce del tenore letterale dell’art. 83 comma 1 del TUIR, così come modificato dal DL 244/2016 convertito, ai sensi del quale la derivazione rafforzata si applica “per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile”, la ripartizione fiscale appare piuttosto rigida.
In specie, il riferimento esplicito, contenuto nella norma riportata, alle micro imprese (nell’accezione dimensionale) non sembra tenere conto della facoltà loro riconosciuta di redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria.

Dal punto di vista strettamente letterale, dunque, l’art. 83 comma 1 del TUIR sembra escludere l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese anche laddove le stesse:
- redigessero il bilancio in forma ordinaria o abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c.); oppure
- decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste.
Si determina, quindi, una divergenza tra i due ambiti, che impone alle micro imprese un doppio binario tra bilancio civilistico abbreviato od ordinario (scelto per opzione) e determinazione del reddito fiscale, con un conseguente incremento dei costi di gestione e una maggiore complessità dei controlli da parte dei verificatori fiscali.

Per tale motivo, il CNDCEC ha suggerito, nelle competenti sedi istituzionali, di modificare la norma fiscale, per permettere alle micro imprese che intendono redigere il bilancio in forma abbreviata od ordinaria di applicare, dal punto di vista fiscale, il principio di derivazione rafforzata.

Oltre a quanto evidenziato, il documento analizza, in un’ottica fiscale, ulteriori tematiche di rilevante interesse professionale, quali l’eliminazione della sezione straordinaria del Conto economico, la correzione degli errori contabili e la decorrenza e il regime transitorio del DLgs. 139/2015 e del DL 244/2016 convertito.

Peraltro, in riferimento alle tematiche oggetto di analisi, farà seguito, a inizio di ottobre, una circolare maggiormente approfondita.
Come annunciato nella presentazione informativa, infatti, il documento costituisce il primo numero dell’Informativa periodica dell’area “Fiscalità”, iniziativa attraverso la quale CNDCEC e FNC intendono fornire agli iscritti uno strumento di analisi e approfondimento delle tematiche fiscali di maggior interesse che, partendo dallo studio e dalla corretta interpretazione delle norme di legge, nonché dall’evoluzione della prassi e della giurisprudenza in materia, rappresenti la prassi operativa di riferimento per la professione.

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