/ Luciano DE ANGELIS Venerdì, 11 agosto 2017
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Il DLgs. n. 117/2017 innova il sistema, equiparandolo alla costituzione di una società di capitali
Con il Registro del Terzo settore la disciplina relativa al riconoscimento delle associazioni e fondazioni (la norma non vale per i comitati) si avvicina a quella relativa alla costituzione delle società di capitali.
In effetti, fino ad oggi uno dei più significativi problemi per le associazioni e fondazioni riguardava il riconoscimento giuridico dell’ente, cioè l’acquisizione della personalità giuridica dello stesso.
Regioni e prefetture, chiamate a operare il riconoscimento, infatti, chiedono agli enti una diversa documentazione, utilizzano differenti tempistiche per il riconoscimento (che può essere concesso anche dopo 180 giorni) e chiedono capitali di dotazione diversificati non solo fra associazione e fondazione, ma altresì all’interno delle stesse strutture giuridiche.
Si pensi, ad esempio, che per costituire un’associazione riconosciuta a Bolzano sono richiesti 5.500 euro, 10.000 in Abruzzo, 15.493 in Piemonte, 20.000 in Veneto e Marche, 25.000 in Emilia Romagna, 52.000 euro in Lombardia (in quest’ultimo caso per le associazioni diverse dalle Odv, poiché per queste ultime il limite è fissato in 26.000 euro). Discorso analogo vale per le fondazioni, ove si passa dal capitale minimo dei 30.000 mila euro richiesti dalle Marche, ai 50.000 euro Abruzzo ed Emilia Romagna, ai 55.000 euro per Bolzano, ai 70.000 euro del Veneto fino ai 77.468 del Piemonte.
Si tratta del sistema c.d. “concessorio”, di epoca littoria, che il DPR 361/2000, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, ha contribuito a regolamentare e semplificare. Un sistema tuttavia disomogeneo e articolato, che passa per il riconoscimento della Regione per gli enti che operano a livello regionale e delle prefetture per quelli che operano in ambito interregionale, nazionale o internazionale.
L’art. 22 del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) innova completamente il sistema di riconoscimento delle associazioni e fondazioni. I nuovi enti, infatti, o quelli già esistenti in forma di associazioni non riconosciute, potranno ottenere il riconoscimento, oltre che attraverso il tradizionale sistema concessorio (che, si badi, resta assolutamente utilizzabile), anche attraverso il sistema “normativo”, che di fatto equipara il riconoscimento giuridico, o la nascita di un’associazione riconosciuta o di una fondazione, alla costituzione di una società di capitali.
In pratica, il notaio che riceve l’atto costitutivo e lo statuto di un ente è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dello stesso: settore di attività rientrante in quelli del terzo settore, elementi essenziali previsti dall’atto costitutivo (elementi caratterizzanti l’ente) e dallo statuto (regole di funzionamento dell’ente) in relazione alle previsioni dell’art. 22, nonché la sussistenza del capitale minimo d’ora innanzi richiesto per il riconoscimento dell’ente. Qualora il notaio rifiuti l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), poiché ritiene l’ente privo dei requisiti minimi richiesti dalla legge, i fondatori o gli amministratori o gli associati potranno richiedere direttamente l’iscrizione dell’ente, ma in questo caso la richiesta di iscrizione si intenderà negata attraverso il meccanismo del silenzio-rigetto nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Il patrimonio minimo, in armonia a quanto avvenuto negli ultimi anni per le società di capitali (abbassamento da 10.000 euro a un euro del capitale minimo per le srl e da 120.000 a 50.000 euro per le spa e sapa), è stato posto a un limite relativamente basso e soprattutto reso univoco su tutto il territorio nazionale. Ovviamente, nulla osta che il patrimonio di dotazione iniziale possa essere maggiore, come, peraltro, quasi sempre si riscontra soprattutto in merito alle fondazioni riconosciute sulla base del sistema previgente.
Per le associazioni, il nuovo patrimonio minimo richiesto è pari a 15.000 euro, mentre per le fondazioni è 30.000 euro. Tale patrimonio, ovviamente, potrebbe essere costituito anche da beni diversi dal denaro. In questo caso, l’art. 22, comma 4 prevede che il valore di tali beni debba risultare attestato da una relazione giurata, da allegare all’atto costitutivo, sottoscritta da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nel Registro del MEF.
Con il riconoscimento giuridico a seguito dell’iscrizione al Runts, l’ente acquisisce una personalità giuridica e un’autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che delle obbligazioni dell’ente risponde solo l’ente stesso con il suo patrimonio.
La procedura in commento – oltre che velocizzare i sistemi fino ad oggi utilizzati per il riconoscimento dell’ente, come si legge nella relazione ministeriale – rende lo stesso praticamente “automatico”, come avviene per le società. Esso, infatti, così come le successive eventuali modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto (art. 22, comma 6), deve passare al vaglio notarile e dunque è sottoposto a regole univoche sull’intero territorio nazionale. Un miglioramento non di poco conto rispetto alle attuali procedure che consentirà verifiche di fatto oggi mai realizzate negli enti del terzo settore, come ad esempio quelle sull’antiriciclaggio.