Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Terzo settore, disciplina transitoria fino all’istituzione del Registro unico


/ Paola RIVETTI Giovedì, 3 agosto 2017
5-6 minuti

La riforma, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, è in vigore da oggi ma il Ministero del Lavoro ha un anno di tempo per emanare il decreto attuativo

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale di ieri il DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, ossia il Codice del Terzo settore, in vigore dal 3 agosto 2017.

La complessa riforma definisce le caratteristiche degli enti che possono entrare a far parte della nuova categoria del Terzo settore (identificando, tra l’altro, le attività di interesse generale, i requisiti dell’ente in sede di costituzione e dei propri organi amministrativi e di controllo), nonché nuovi obblighi amministrativi (come l’iscrizione al Registro unico del Terzo settore) e contabili (ad esempio, per la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale) e una specifica disciplina fiscale che include, tra l’altro, regimi forfetari di determinazione del reddito (si veda “In arrivo l’abolizione del modello EAS” del 16 maggio 2017).

Va subito detto che un tassello fondamentale per l’attuazione della riforma è rappresentato dall’istituzione e dalla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 101 comma 1 del DLgs. 117/2017) nel quale dovranno iscriversi tutti gli enti che intendano accedere ai benefici previsti nel Codice stesso e che sostituirà gran parte dei registri attualmente previsti da varie leggi speciali (ad esempio, l’Anagrafe delle ONLUS istituita presso l’Agenzia delle Entrate).

Per dare un’idea delle tempistiche, il Ministero del Lavoro presso cui il Registro unico nazionale sarà istituito ha un anno di tempo dall’entrata in vigore del DLgs. 117/2017 per emanare il decreto attuativo che definisca la procedura per l’iscrizione, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il Registro del Terzo settore.

Entro ulteriori 180 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto attuativo, le Regioni e le Province autonome dovranno definire i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore e renderanno operativo il Registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.

In considerazione delle predette tempistiche è stata definita una disciplina transitoria secondo cui, fino all’operatività del Registro del Terzo settore:
- da un lato, “continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” (entro il medesimo termine, tali enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria);
- dall’altro, il requisito dell’iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (art. 101 co. 2 e 3 del DLgs. 117/2017).

Alcune disposizioni fiscali subordinate all’operatività del Registro

Per quanto riguarda le disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice, alcune di esse sono operative, in via transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (ad esempio, social bonus, disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali), mentre le altre sono subordinate, oltre che all’operatività del predetto Registro unico, anche al rilascio da parte della Commissione europea dell’autorizzazione per il contrasto agli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 108 § 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), chiesta a cura del Ministero del Lavoro con riferimento ai regimi forfetari di cui agli artt. 80 e 86 del decreto (art. 104 del DLgs. 117/2017).

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...