/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO Sabato, 28 ottobre 2017
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Lo stesso vale per l’infedele presentazione del modello 770/2016
La scadenza del 31 ottobre 2017, entro cui va presentato il modello 770/2017 per effetto della proroga disposta con il DPCM del 26 luglio 2017, ha un immediato riflesso sui termini per il ravvedimento operoso relativo alle violazioni commesse negli anni antecedenti.
In special modo, si tratta delle violazioni inerenti all’infedele dichiarazione del sostituto d’imposta nonché all’omessa applicazione/versamento delle ritenute.
Con l’eccezione delle violazioni sanate entro trenta o novanta giorni (che esulano dalla casistica in questa sede esaminata), il ravvedimento operoso va effettuato entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dell’anno o degli anni successivi alla commissione della violazione, e la riduzione della sanzione dipende da quando il ravvedimento avviene. Nello specifico, la riduzione delle sanzioni può essere da 1/8 del minimo a 1/5 del minimo (lett. da b) a b-quater) dell’art. 13 del DLgs. 472/97).
Esso, peraltro, trattandosi di violazioni su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, può essere effettuato sino alla notifica dell’atto impositivo o dell’avviso bonario.
Rammentiamo che:
- per l’omessa applicazione/versamento delle ritenute fiscali, opera una sanzione che, a seconda della fattispecie, può essere del 20% o del 30%, non potendo le due sanzioni essere applicate cumulativamente (si rinvia alla circolare Eutekne n. 9 del 19 ottobre 2017 per approfondimenti);
- per la dichiarazione infedele, quindi per la dichiarazione in cui sono erroneamente indicati i compensi o i proventi da assoggettare a ritenuta, è prevista, nella misura base, una sanzione dal 90% al 180% delle ritenute non versate.
Ipotizzando che, nell’anno 2014, alcune ritenute siano state applicate ma non versate, se il ravvedimento avviene entro il 31 ottobre 2017, bisogna:
- sanare l’omesso versamento delle ritenute pagando le sanzioni del 30% ridotte a 1/6 del minimo (lett. b-ter);
- versare le ritenute unitamente agli interessi legali;
- presentare un modello 770/2015 integrativo;
- pagare le sanzioni per la violazione dichiarativa ridotte a 1/7 del minimo (lett. b-bis).
Relativamente alla sanzione applicabile per la violazione dichiarativa, nonostante la questione, per quanto ci consta, non sia stata mai analizzata dalla prassi, si potrebbe sostenere che ciò rientri nell’art. 2 comma 3 del DLgs. 471/97 (dichiarazione infedele con ritenute interamente versate) e che, di conseguenza, la sanzione sia quella fissa da 250 a 2.000 euro.
Con riferimento alle violazioni sulle ritenute commesse nell’anno 2016, invece, il termine per il ravvedimento con riduzione a 1/8 del minimo della sanzione è sempre il 31 ottobre 2017.
Entro tale data, bisogna appurare di avere correttamente compilato il modello 770/2017, posto che in caso contrario sarebbe commessa altresì la violazione da dichiarazione infedele, e ciò necessiterebbe di un ulteriore ravvedimento (che potrebbe però avvenire entro il 29 gennaio 2018 con la procedura semplificata della circolare n. 42 del 2016).
Quando si ravvedono le violazioni sull’omessa applicazione/versamento delle ritenute fiscali, bisogna prestare molta attenzione sia alla compilazione del modello F24 sia alla compilazione del quadro ST del modello 770, in quanto eventuali errori potrebbero causare l’attivazione della liquidazione automatica per mancato incrocio dei dati (si veda sul punto la circolare Eutekne n. 9 del 19 ottobre 2017).