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Inammissibile il ricorso spedito con il corriere privato


/ Alessandro BORGOGLIO Giovedì, 12 ottobre 2017
5-7 minuti

Non è applicabile retroattivamente l’abrogazione dell’art. 4 del DLgs. 261/1999 che prevedeva l’esclusiva a favore di Poste italiane spa

La spedizione dei ricorsi e degli appelli tramite poste private potrà validamente avvenire soltanto quando gli operatori otterranno le nuove licenze sulla base delle regole che l’AGCOM deve ancora stabilire in attuazione della riforma dell’agosto scorso; sino ad allora, le notificazioni di ricorsi e appelli, così come degli atti tributari (cartelle di pagamento comprese), continueranno a rimanere una esclusiva di Poste Italiane Spa, a pena di inesistenza insanabile della notifica. È questo l’importante assunto desumibile dall’ordinanza n. 23887 depositata ieri in Cassazione.

Dai fatti di causa emerge che un contribuente aveva notificato il ricorso introduttivo avverso una cartella di pagamento tramite un servizio postale privato. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile dai giudici di merito e, quindi, il contribuente ricorreva per Cassazione.
In sede di legittimità, è stato ricordato, innanzitutto, che l’art. 4 del DLgs. 261/1999, pur a seguito dell’intervento legislativo di liberalizzazione dei servizi postali (DLgs. 31 marzo 2011 n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011), prevede comunque, per esigenze di ordine pubblico, l’affidamento in via esclusiva a Poste Italiane Spa dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e le comunicazioni connesse con la notifica di atti giudiziari ex L. 890/1982, comprese, quindi, le notificazioni relative agli atti tributari sostanziali e processuali (ex pluris, Cass. nn. 27021/2014 e 3932/2011).

Anche le Sezioni Unite, quest’anno, hanno rimarcato nuovamente l’esclusiva di Poste Italiane Spa per le notificazioni a mezzo posta e le comunicazioni connesse con la notifica di atti giudiziari ai sensi della L. 890/1982 (cfr. SS.UU. n. 13452/2017; in senso contrario, invece, sembrerebbe deporre un unico arresto di legittimità: Cass. n. 2922/2015).
In sostanza, per la Cassazione, anche nel mercato liberalizzato, il contribuente non può spedire il ricorso o l’appello con un corriere privato, anziché con le Poste, perché in tal caso la notifica è inesistente e non è sanabile neppure in conseguenza della costituzione in giudizio delle parti (ex pluris, Cass. n. 13956 del 2017).

Tale posizione, peraltro, ha trovato un avallo anche in parte della giurisprudenza di merito (cfr. C.T. Prov. Caltanissetta 10 giugno 2014 n. 501/3/14), mentre altra parte ha ritenuto la notificazione tramite corriere privato equiparabile alla consegna diretta a mano (cfr. C.T. Prov. Enna 8 marzo 2010 n. 140/3/10).
Invero, sebbene non ricordata nella parte motiva dell’ordinanza di ieri, con la sentenza n. 26704/2014, la Cassazione aveva posto una differenziazione tra atti giudiziari, per i quali, alla luce delle predetta liberalizzazione del mercato, sarebbe possibile l’utilizzo di corrieri privati, e atti processuali, per i quali, invece, continuerebbe ad essere indispensabile l’intervento di Poste Italiane spa.

Finché non verranno rilasciate le nuove licenze continua l’esclusiva

La parte interessante della pronuncia in commento, però, è quella relativa alle novità introdotte qualche mese fa con l’art. 1, comma 57, lett, b), della L. 124/2017, che ha integralmente abrogato, con decorrenza dal 10 settembre 2017, il già menzionato art. 4 del DLgs. 261/1999, che, come già illustrato, prevedeva l’esclusiva di cui trattasi a favore delle Poste italiane Spa.

La Cassazione, dopo aver puntualizzato che non può essere fatta applicazione retroattiva di tale abrogazione e, quindi, ovviamente non può essere invocata per il caso di specie, ha ulteriormente precisato che dal combinato disposto del predetto comma 57 ed il successivo comma 58 deriva che, per i servizi di notificazione a mezzo posta, dovranno essere rilasciate ai privati richiedenti apposite licenze sulla base di determinati requisiti di sicurezza, qualità ed affidabilità dei servizi stessi, i quali, tuttavia, dovranno essere stabiliti dall’AGCOM.

In conclusione, pertanto, finché non saranno previsti detti requisiti e non verranno rilasciate le nuove licenze, in base alla sussistenza di detti requisiti in capo all’operatore privato, le notificazioni in oggetto dovranno avvenire esclusivamente tramite Poste italiane Spa, trovando applicazione – come ha nuovamente ribadito la Cassazione con l’ordinanza di ieri – l’orientamento consolidato della stessa Suprema Corte già sopra riportato.


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