/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO Venerdì, 13 ottobre 2017
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Tutte le novità e i termini nella circolare Eutekne professionisti di ottobre 2017
Gli intermediari abilitati, se trasmettono tardivamente le dichiarazioni in presenza di un incarico tempestivamente conferito, sono soggetti alla sanzione dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97, da 516 euro a 5.164 euro, dimezzata se la tardività nella trasmissione è contenuta nei trenta giorni (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97).
Queste sanzioni sono proprie degli intermediari, e si aggiungono a quelle che possono essere irrogate al contribuente per effetto dell’omessa dichiarazione.
La natura tributaria delle violazioni in oggetto rende applicabile il ravvedimento operoso, ma ci sono dubbi sui termini entro cui esso deve avvenire.
Secondo l’interpretazione maggiormente plausibile, il ravvedimento potrebbe essere effettuato senza limitazioni temporali, con riduzione della sanzione da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo, a seconda di quando avviene (opererebbero le lettere da a-bis) a b-quater) dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97).
Invece, per l’Agenzia delle Entrate, si sarebbe in presenza di una omessa dichiarazione, con la conseguenza che il ravvedimento, essendo soggetto alla lettera c) dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, soggiace allo sbarramento temporale dei novanta giorni e alla riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (circ. 27 settembre 2007 n. 52, § 4.1.1).
Rinviando alla circolare Eutekne professionisti di ottobre 2017 per maggiori approfondimenti, in questa sede rileviamo che, se questa fosse la soluzione corretta, non sarebbe ormai più ravvedibile la dichiarazione IVA 2017, che avrebbe dovuto essere presentata entro la fine del mese di febbraio.
Invece, le dichiarazioni REDDITI 2017, IRAP 2017 e 770/2017, per effetto della proroga disposta con il DPCM dello scorso 26 luglio, vanno trasmesse entro il 31 ottobre prossimo.
Dunque, aderendo alla tesi erariale, per il ravvedimento c’è tempo sino al 29 gennaio 2018.
Naturalmente, il ravvedimento non si perfeziona solo pagando la sanzione ridotta di 51 euro (516/10), ma pagando tale sanzione unitamente alla trasmissione della dichiarazione.
Cumulo giuridico senza limitazioni
Se il ravvedimento avviene entro il 30 novembre 2017, oltre alla riduzione al decimo da ravvedimento si applica il generale dimezzamento della sanzione, in quanto siamo in presenza di una dichiarazione trasmessa con un ritardo non superiore ai trenta giorni (vedasi l’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97, norma che prescinde dal ravvedimento operoso). In altre parole, la sanzione da versare per il ravvedimento sarebbe pari a 25 euro.
Per le sanzioni è stato istituito il codice tributo 8924 (ris. Agenzia delle Entrate 21 novembre 2007 n. 338).
Trattasi di violazioni, come detto, aventi natura tributaria, quindi non c’è dubbio sulla loro definizione agevolata al terzo in caso di atto di irrogazione della sanzione ad opera della DRE, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.
Rammentiamo che, se vengono commesse diverse violazioni (trasmissione tardiva di un file contenente più dichiarazioni, così come di diversi file), per la Cassazione non ci sono dubbi sull’operatività, senza limitazioni, dell’art. 12 del DLgs. 472/97 (Cass. 21 febbraio 2017 n. 4458, Cass. 24 marzo 2017 n. 7661), mentre l’Agenzia delle Entrate ritiene sì applicabile il cumulo, ma in base alla meno favorevole normativa dell’art. 8 della L. 689/81 (circ. 27 settembre 2007 n. 52, § 4.2).
Del cumulo giuridico e della continuazione, comunque, il contribuente non ne può tenere conto in sede di ravvedimento, in quanto istituti che, postulando valutazioni discrezionali, sono di competenza esclusiva degli uffici.