/ Mario PAGANO Giovedì, 30 novembre 2017
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Per l’INL ai fini dell’applicazione dell’art. 4 della L. 300/70 rileva l’evidente finalità di tutela del patrimonio aziendale
L’installazione di impianti di allarme o antifurto, dotati di videocamere o fotocamere che si attivano automaticamente in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della L. 300/70. È quanto emerge dalla nota n. 299 del 28 novembre 2017, con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ai propri uffici territoriali indicazioni operative circa la procedura da seguire per il rilascio dell’eventuale autorizzazione all’impiego di detti impianti da parte delle aziende che abbiano deciso di avvalersene per tutelare il proprio patrimonio aziendale.
Va infatti ricordato che l’art. 4 della L. 300/70, come modificato dall’art. 23 del DLgs. 151/2015, prevede che gli strumenti audiovisivi e non solo, dai quali derivi una possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, possano essere impiegati a condizione che ricorra una giustificazione ritenuta apprezzabile dal legislatore; la presenza, in altre parole, di un interesse meritevole di tutela.
Il comma 1 dell’art. 4 cita le esigenze organizzative e produttive, la sicurezza delle condizioni di lavoro e, novità introdotta proprio dalle recenti modifiche, la tutela del patrimonio aziendale. Sussistendo almeno una di tali condizioni, il datore di lavoro, per il lecito impiego dell’impianto audiovisivo, dovrà siglare uno specifico accordo collettivo con le rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione ovvero in più Regioni, tale accordo potrà essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In difetto di accordo sindacale, il datore di lavoro avrà ancora una possibilità, potendo chiedere all’Ispettorato territoriale del lavoro l’apposita autorizzazione all’impiego dell’impianto audiovisivo.
Potenziale interferenza con l’attività dei dipendenti
Tanto premesso, in relazione agli impianti di allarme o antifurto, il primo punto essenziale affrontato dall’INL attiene alla riconducibilità di detta fattispecie proprio nell’ambito dell’art. 4, per la potenziale interferenza di tali apparecchiature con l’attività lavorativa del personale dipendente presente in azienda. Secondo la nota in commento l’installazione è perfettamente in linea con il dettato normativo e trova la sua giustificazione nel primo comma della norma in questione e, più precisamente, per l’evidente finalità di tutela del patrimonio aziendale.
Tuttavia, la riflessione prosegue con una fondamentale considerazione. Atteso che le videocamere o fotocamere, secondo la loro effettiva ratio, si attivano esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste – secondo quanto sostenuta dall’INL – alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non ci sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.
Il ragionamento appare quanto mai condivisibile. Del resto, a ben vedere, si potrebbe addirittura argomentare che detta tipologia di impianti esuli del tutto dal campo di applicazione dell’art. 4, atteso che l’attivazione delle videocamere o fotocamere, di norma, essendo direttamente collegate all’impianto di allarme e, soprattutto, allo scattare dello stesso a seguito di un’eventuale intrusione, dovrebbe avvenire in un momento di totale assenza di attività lavorativa. Del resto l’impianto di allarme verrebbe inserito proprio nel momento in cui, non essendo più presente alcuno in azienda, il patrimonio aziendale si troverebbe privo di sorveglianza e, conseguentemente, esposto al rischio di furto o nocumento.
In altre parole proprio la particolare tipologia e funzionamento di dette videocamere potrebbe non rivestire neppure i caratteri della potenzialità lesiva del bene giuridico tutelato dalla norma de qua, rappresentato dalla dignità e riservatezza del lavoratore.
Tuttavia, prescindendo da tale ultima considerazione, l’INL ritiene, comunque, di assoggettare tali fattispecie alla procedura prevista dall’art. 4. In tal senso – conclude opportunamente la nota in commento – effettuando un bilanciamento tra gli interessi in gioco, in relazione all’evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, gli uffici territoriali vengono invitati a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi, stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.