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Bonus di 80 euro più ampio dal 2018


/ Massimo NEGRO Venerdì, 29 dicembre 2017
6-8 minuti

Il limite massimo di reddito complessivo «sale» da 26.000 a 26.600 euro

Dal 2018 il bonus di 80 euro al mese in busta paga amplia il proprio ambito di applicazione, per effetto di un lieve incremento delle soglie reddituali previste per poterne beneficiare, in misura “integrale” o “proporzionale” al reddito complessivo posseduto, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 comma 132 della legge di bilancio 2018 all’art. 13 comma 1-bis del TUIR. Restano invariate le altre disposizioni relative all’agevolazione in esame, entrata a regime nel 2015.

L’intervento in esame è stato giustificato dall’esigenza di evitare, o quantomeno limitare, che gli aumenti retributivi collegati ai rinnovi dei contratti collettivi dei dipendenti, sia pubblici che privati, possano comportare una riduzione o addirittura la perdita del bonus, penalizzando l’importo della retribuzione netta percepita dal lavoratore nonostante l’aumento contrattuale, considerando altresì che il bonus non è imponibile ai fini fiscali (IRPEF e relative addizionali) e contributivi.

Il bonus di 80 euro al mese rimane infatti limitato ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) e/o dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del TUIR:
- compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borse di studio e assegni di formazione professionale;
- compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

Inoltre, per beneficiare del bonus continua a essere necessario che l’IRPEF lorda calcolata sui redditi in esame sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del TUIR; in pratica, continuano a rimanere senza bonus i lavoratori dipendenti o assimilati, con periodo di lavoro per tutto l’anno, che hanno un reddito complessivo, formato da redditi di lavoro dipendente o assimilati, fino a 8.145 euro (c.d. “incapienti”).

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore al suddetto limite di “incapienza”, il riconoscimento del bonus avviene con modalità differenziate a seconda che abbiano un reddito complessivo:
- fino a 24.600 euro, limite così elevato dalla legge di bilancio 2018 rispetto al precedente ammontare di 24.000 euro;
- oppure superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro, limite massimo così elevato dalla stessa legge di bilancio 2018 rispetto alla precedente soglia di 26.000 euro.
Come era stato chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 28 aprile 2014 n. 8 (§ 1), ai fini del limite di 26.600 euro non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro, il bonus previsto è di 960 euro annui (80 euro al mese), non parametrato all’ammontare del reddito complessivo.
Se, invece, il reddito complessivo è superiore a 24.600 ma non a 26.600 euro, si applica un meccanismo “a scalare” che riduce progressivamente l’importo del bonus effettivamente spettante, al crescere del reddito complessivo, fino ad annullarlo al raggiungimento del nuovo limite massimo di 26.600 euro. Il bonus di 960 euro annui, infatti, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

Ad esempio, per effetto delle nuove disposizioni, rispetto al 2017, considerando una ripartizione uniforme tra le 12 mensilità e un reddito complessivo di:
- 24.050 euro, il bonus è di 960 euro annui (80 euro al mese), con un incremento di 24 euro (2 euro al mese);
- 24.200 euro, il bonus è sempre di 960 euro annui (80 euro al mese), ma con un incremento di 96 euro annui (8 euro al mese), che raddoppia a 192 euro (16 euro al mese) con un reddito di 24.400 euro e sale a 288 euro annui (24 euro al mese) con un reddito di 24.600 euro.
L’incremento di 288 euro annui costituisce l’aumento massimo che si determina in base alle nuove disposizioni, fino al “vecchio” limite di reddito di 26.000 euro.
Con un reddito superiore a 26.000 euro, infatti, il bonus aggiuntivo di 288 euro annui si applica a scalare, fino ad azzerarsi al raggiungimento del nuovo limite massimo di reddito di 26.600 euro.
In ogni caso, resta ferma la parametrazione del bonus spettante al periodo di lavoro nell’anno.

Nuovi limiti applicabili dalle buste paga di gennaio

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 entrano in vigore il 1° gennaio 2018. In ossequio al “principio di cassa”, le nuove soglie reddituali per beneficiare del bonus di 80 euro al mese hanno quindi effetto a decorrere dai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dal prossimo anno.

Resta confermato che i sostituti d’imposta devono riconoscere il bonus in via automatica, in aggiunta agli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza necessità di richiesta da parte dei lavoratori, ma previa verifica delle condizioni previste per usufruire dell’agevolazione.

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