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Obbligo di assumere un disabile per i datori con 15 dipendenti dal 1° gennaio


/ Francesca TOSCO Lunedì, 18 dicembre 2017
6-8 minuti

Devono averne alle proprie dipendenze almeno uno in modo da coprire la quota di riserva

Il 1° gennaio 2018 scadrà la proroga, disposta dall’art. 3, comma 3-ter del DL 244/2016, per la decorrenza dell’operatività dell’abrogazione, da parte dell’art. 3 del DLgs. 151/2015, del meccanismo che ha fatto sì che – dall’entrata in vigore, nel 2000, della L. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio dei disabili fino ad oggi – per i datori di lavoro aventi da 15 a 35 dipendenti:
- in assenza di nuove assunzioni, non vi siano obblighi occupazionali;
- in caso di una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio (es. con il raggiungimento di un organico di 16 unità), l’obbligo di assumere personale con disabilità scatti dopo 12 mesi dalla data di effettuazione della predetta assunzione e che, solo una volta decorso tale periodo (e fatta salva l’ipotesi in cui, nello stesso, si proceda a una seconda nuova assunzione), inizi a decorrere il termine di 60 giorni stabilito dall’art. 9, comma 1 della legge citata per la richiesta di avviamento agli Uffici competenti.

Verranno, infatti, meno sia l’art. 3, comma 2 della L. 68/1999, espressamente abrogato, sia, per abrogazione implicita, l’art. 2, comma 2 del DPR 333/2000, recante la previsione del suddetto regime di gradualità; e ciò determinerà l’insorgenza, per le piccole e medie aziende di cui si tratta – a fronte della presenza di un organico dell’entità indicata dalla legge, indipendentemente dal fatto che si proceda ad una nuova assunzione – dell’obbligo di:
- avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto disabile in modo da coprire la quota di riserva (di un’unità) per esse prevista dal comma 1 dell’art. 3 della L. 68/1999;
- presentare la richiesta di avviamento entro il 1° marzo 2018.

Al fine di verificare se si rientri, o meno, nella fascia “da 15 a 35 dipendenti”, deve continuare a farsi riferimento alle regole stabilite dalla stessa normativa per l’individuazione della base occupazionale, da determinare in relazione alla struttura aziendale nel suo complesso, conteggiando tutti i lavoratori subordinati (in proporzione all’orario svolto, se in part time), salvo quelli espressamente esclusi. Tra questi si annoverano:
- i lavoratori per i quali, dato il settore di operatività e le mansioni svolte, non sono posti obblighi di assunzione (es. personale viaggiante nel settore dell’autotrasporto, personale di cantiere e addetti al trasporto nel settore edile, personale di sottosuolo e adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale nel settore minerario);
- i lavoratori con contratto a termine fino a sei mesi;
- i dirigenti;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro e, in genere, delle cooperative di lavoro (con esclusione, però, delle banche di credito cooperativo; nota INL n. 10701/2017);
- gli apprendisti; - i lavoratori somministrati;
- i lavoratori assunti per attività di lavoro all’estero, per la durata di tale attività;
- i lavoratori divenuti inabili successivamente all’assunzione per infortunio o malattia, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, ovvero per infortuni sul lavoro o malattia professionale, con acquisizione di un’invalidità superiore al 33%.

Rimane invariata anche la disciplina del prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6 della L. 68/1999, il cui invio continua a essere obbligatorio per i datori di lavoro aventi almeno 15 dipendenti solo nel caso in cui, entro la fine dell’anno precedente a quello di trasmissione, abbiano subito cambiamenti nella situazione occupazionale.
È, pertanto, da ritenere (e si auspica venga confermato da chiarimenti ufficiali) che i datori di lavoro della c.d. “prima fascia” debbano procedere all’invio del prospetto, entro il 31 gennaio 2018 (o entro la diversa data che verrà indicata), soltanto ove si sia in presenza dei suddetti cambiamenti, come nel caso, per quanto qui interessa, di effettuazione, entro il 31 dicembre 2017, di una nuova assunzione. Diversamente (anche nell’ipotesi di passaggio, entro la fine di quest’anno, da 14 a 15 dipendenti, cui non sia seguita l’assunzione del sedicesimo), si sarà esonerati dall’adempimento.

Ciò, però – va ribadito – non varrà più con riguardo agli obblighi occupazionali. Per effetto delle abrogazioni di cui si è detto, infatti, il solo fatto di collocarsi nella fascia in questione comporta che, indipendentemente dall’effettuazione di una nuova assunzione, entro 60 giorni dal 1° gennaio, l’azienda dovrà inoltrare ai competenti Servizi provinciali la richiesta di avviamento di un lavoratore disabile.
A tal fine, dovranno essere seguite le modalità indicate dall’art. 7 della L. 68/1999, che prevede ordinariamente la richiesta nominativa, integrato dalle precisazioni di cui alla nota Min. Lavoro n. 970/2016. In caso di inadempimento, si incorrerà nell’applicazione di una sanzione pecuniaria di 153,20 euro per ogni giorno di ritardo nella copertura della quota di riserva, diffidabile solo a determinate condizioni (nota Min. Lavoro e INL n. 2283/2017).

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