/ Luca FORNERO Venerdì, 29 dicembre 2017
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La mancata coincidenza tra il momento dell’effettuazione e quello dello scomputo può comportare contestazioni
Nell’ipotesi in cui siano utilizzati strumenti di pagamento diversi dal contante, può accadere che il momento in cui il provento si considera incassato da parte del percipiente (es. professionista) non coincida con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo o del mese in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento deve:
- effettuare il versamento della ritenuta;
- includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770.
Per il committente che paga il compenso, infatti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di effettuare la ritenuta, rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento, vale a dire quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità.
Si consideri il caso in cui, in data 29 dicembre 2017, una società impartisca un ordine di bonifico a saldo di una determinata prestazione e l’accredito della somma sul conto corrente del professionista intervenga il 2 gennaio 2018, a fronte di una data valuta 29 dicembre 2017.
In tale ipotesi, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/2010 (§ 3.3), il committente indicherà il compenso erogato e la ritenuta d’acconto operata nella Certificazione Unica 2018 e nel modello 770/2018, atteso che le somme escono dalla propria disponibilità nel 2017.
Invece, il professionista dichiarerà l’emolumento percepito e indicherà la ritenuta subita nel modello REDDITI 2019, posto che per lui il provento concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel 2018 (si veda “Verifica degli incassi «a cavallo» d’anno per professionisti e imprese minori” del 13 dicembre 2017).
Per quanto il suddetto sfasamento temporale sia considerato fisiologico e, dunque, legittimo dalla stessa Amministrazione finanziaria, tale circostanza non esclude a priori l’emergere di contestazioni in sede di controllo formale della dichiarazione (ex art. 36-ter del DPR 600/73).
In pratica, tramite apposita comunicazione, al contribuente potrebbe essere chiesto di esibire, entro i 30 giorni successivi, la documentazione del caso. Ove i documenti non siano esibiti, oppure non siano ritenuti significativi dall’Agenzia delle Entrate, viene notificato il vero e proprio avviso bonario, ove vengono richieste le maggiori imposte, le sanzioni da ritardato versamento del 30% e gli interessi.
Per evitare tale conseguenza, in seguito all’eventuale ricezione della comunicazione, sarà sufficiente fornire all’Agenzia delle Entrate, nei suddetti termini, la documentazione necessaria (es. ritenute certificate, copia dell’ordine di bonifico) atta a dimostrare l’intervenuto incasso in un periodo d’imposta successivo a quello di esecuzione del pagamento da parte del committente.
Per l’invio dei documenti, può essere adoperato il canale CIVIS all’interno dell’area “Servizi Entratel” del sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, dopo aver eseguito l’accesso all’area riservata, occorre entrare nella sezione “Assistenza per controllo formale della dichiarazione” tramite il percorso “La mia scrivania - Assistenza Tecnica e Fiscale - CIVIS - Controllo Formale”. L’applicazione consente di inviare la documentazione in risposta ad una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate ovvero di integrare la documentazione già trasmessa per consentire all’ufficio competente di verificare la conformità dei dati riportati in dichiarazione.
I documenti da allegare devono essere predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare la dimensione massima di 5 Mb. In caso di file di dimensioni superiori, è necessario dividere il file in più parti.
Consigliabile anticipare i pagamenti
In senso più generale, per sottrarsi “a monte” a qualsiasi contestazione, appare opportuno, ove possibile, predisporre i pagamenti con un anticipo tale da scongiurare sfasamenti temporali tra il periodo d’imposta in cui in cui le somme escono dalla disponibilità del committente e quello nel quale entrano nella disponibilità del percipiente.