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Per la CIG non è necessaria la continuità della prestazione lavorativa


/ Luca MAMONE Lunedì, 29 gennaio 2018
5-7 minuti

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sul requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva

Nell’ambito delle disposizioni generali dettate dal DLgs. 148/2015 in materia di trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS), il comma 2 dell’art. 1 stabilisce che i lavoratori beneficiari (lavoratori subordinati in genere, compresi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio) devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione, fatta eccezione per i casi in cui l’istanza venga richiesta per eventi oggettivamente non evitabili.

Con riferimento a tale disposizione il Ministero del Lavoro è intervenuto con la nota n. 525/2018, dando riscontro a una richiesta di chiarimenti avanzata dall’ANCE (Associazione nazionale dei costruttori edili) e dall’Alleanza delle Cooperative italiane di produzione e lavoro in merito al dubbio che l’effettivo lavoro presso l’unità produttiva – da computare ai fini dell’anzianità – debba avere il carattere della “continuità”, nonché alla possibilità che anche per i cantieri di durata superiore ai 30 giorni possa essere identificata come unità produttiva di riferimento per i lavoratori la sede principale dell’impresa.

Procedendo con ordine, rispetto alla prima questione, il Ministero osserva che dalla formulazione letterale dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 148/2015 si evince che: l’anzianità di lavoro si realizza presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento; si tratta di un’anzianità di effettivo lavoro e non di una mera anzianità di servizio; l’anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento.
Pertanto, per i tecnici ministeriali risulta evidente come la disposizione in esame non annoveri, tra le condizioni di riconoscimento dell’anzianità di effettivo lavoro, la continuità della prestazione presso l’unità lavorativa per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale.

Come accennato, la seconda questione riguarda invece la possibilità di estendere anche ai cantieri, identificati come unità produttive, di durata superiore ai 30 giorni, l’attuazione del principio secondo il quale nei cantieri di durata inferiore ai 30 giorni può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa principale, cui vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive.
Sul punto, il Ministero del Lavoro evidenzia come occorra distinguere i due aspetti della questione che attengono, l’uno, alle caratteristiche che deve possedere un cantiere edile per essere qualificato come “unità produttiva” ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, l’altro, alla verifica in capo ai lavoratori del requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

Ribadendo quanto già chiarito con la nota n. 9631 del 14 giugno 2017, il Ministero precisa che affinché un cantiere possa essere qualificato come “unità produttiva” è necessario che lo stesso abbia una durata di almeno 30 giorni.

Per essere “unità produttiva”, un cantiere deve durare almeno 30 giorni

Pertanto, per quanto riguarda i cantieri che costituiscono unità produttiva la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, fatta eccezione per le richieste di CIG per gli eventi oggettivamente non evitabili.

Sul punto, nella nota dello scorso anno il Ministero aveva altresì precisato che nel caso in cui un cantiere abbia una durata inferiore a 30 giorni e non sia dunque qualificabile come unità produttiva autonoma rispetto all’impresa, può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa, alla quale vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive.