/ Luca MAMONE Martedì, 13 febbraio 2018
5-6 minuti
Con la circolare n. 27 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni sulla contribuzione dovuta per quest’anno alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali.
Nel dettaglio, la circolare riporta i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione dovuta per il 2018.
Preliminarmente, l’Istituto previdenziale rende noto che i valori retributivi, sui quali applicare le aliquote e determinare le contribuzioni, sono stati determinati in funzione della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, la quale è risultata pari all’1,1%.
Alla luce di tale variazione, il minimale di reddito per il 2018, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 15.710 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 77.717 euro per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 101.427 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data.
Invece, per quanto riguarda la contribuzione IVS eccedente il minimale, l’INPS precisa che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2018 per la quota eccedente il predetto minimale di 15.710 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2018, a 46.630 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia si conferma l’aumento dell’aliquota dell’1% disposto dall’art. 3-ter del DL 384/92.
Per quanto concerne il valore delle aliquote, si segnala l’incremento dello 0,45% dell’aliquota “base”, così come previsto dall’art. 24, comma 22 del DL 201/2011, per un importo complessivo, per il 2018, pari al 24%, a cui vanno applicati specifici incrementi o riduzioni.
Sul punto, si ricorda che per i soli iscritti alla Gestione esercenti attività commerciali va sommato lo 0,09% – per un valore totale dell’aliquota pari al 24,09% – a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
Tali valori si riducono nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (ossia, la riduzione del 50% prevista dall’art. 59, comma 15 della L. 449/97), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (21% per gli artigiani e 21,09% per i commercianti), mentre si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99 nella misura di 0,62 euro mensili.
Pertanto, il contributo calcolato sul reddito minimale per il 2018 risulta così determinato: per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a 3.777,84 euro annui (3.306,54 euro per i coadiuvanti under 21) per gli iscritti alla Gestione artigiani e a 3.791,98 euro (3.320,68 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) nel caso degli esercenti attività commerciali.
Invece, per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale verrà rapportato su base mensile, risultando pari a 314,82 euro mensili per gli iscritti alla Gestione artigiani (275,55 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni) e a 316 euro per gli esercenti attività commerciali (276,72 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).
Per quanto riguarda il versamento dei contributi mediante il modello F24, nella circolare si precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in quattro rate, alle scadenze del 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre 2018, nonché del 18 febbraio 2019, mentre i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo e secondo acconto 2018, dovranno essere effettuati in occasione dei versamenti IRPEF.