/ Luciano DE ANGELIS Giovedì, 22 febbraio 2018
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Molte regole saranno comuni per associazioni e fondazioni, alcune saranno espressamente richieste in relazione al tipo di organizzazione
Entro il 3 febbraio 2019 quasi 300.000 associazioni, riconosciute e non, e oltre 6.000 fondazioni dovranno scegliere se entrare nel Terzo settore godendo delle agevolazioni per esso previste.
Non tutti gli enti, peraltro, potranno accedervi, essendo necessario e vincolante il rispetto delle previsioni soggettive di cui all’art. 4 del DLgs. 117/2017 (d’ora in poi Codice del Terzo settore, CTS), in merito al tipo di ente e all’esercizio da parte dello stesso di una delle 26 attività di carattere generale di cui all’art. 5 del decreto.
Nel caso in cui si optasse per l’iscrizione al Registro unico nazionale (RUNTS), per beneficiare della disciplina del CTS di cui al DLgs. 117/2017 gli enti, in questi mesi, dovranno provvedere a modificare il proprio statuto adeguandolo in relazione anche alla tipologia di associazione o fondazione a cui si sceglierà di aderire.
Mentre molte regole statutarie saranno comuni per associazioni e fondazioni, alcune saranno espressamente richieste in relazione al tipo di organizzazione. Tali regole generali dovranno, infatti, essere adattate alle previsioni di cui agli artt. da 32 a 34 per le organizzazioni di volontariato (ODV), agli artt. 35 e 36 per le associazioni di promozione sociale (APS) e a quelle da 37 a 39 per gli enti filantropici (in tal senso dispone l’art. 3 del CTS).
Le modifiche in questione, ai sensi dell’art. 101, comma 2 del CTS, potranno essere apportate dalle associazioni (riconosciute e non) attraverso le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, e quindi anche non avvalendosi della consulenza di un notaio (comunque sempre da ritenersi opportuna, ad avviso di chi scrive).
Nel dettaglio, tali maggioranze sono quelle dell’art. 21 c.c. e cioè l’assemblea potrebbe deliberare le modifiche in oggetto con almeno la presenza della metà degli associati, a maggioranza dei voti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la delibera sarebbe valida, sempre a maggioranza. Tale seconda possibilità crea il rischio, assolutamente concreto, che chi detiene la maggioranza relativa nell’associazione potrebbe emendare lo statuto nel modo a sé più favorevole, con possibile lesione della posizione di uno o più associati di minoranza, creando le condizioni per una sorta di “legittimo” abuso di maggioranza.
In merito all’ordine del giorno esso dovrebbe contemplare le seguenti deliberazioni (o equivalenti):
- decisione riguardo all’assunzione dell’associazione della qualifica di enti del Terzo settore – ETS (o APS oppure ODV) di cui al DLgs. 117/2017;
- decisioni inerenti e conseguenziali: modifica dello statuto dell’associazione ex art. 101, comma 2 del DLgs. 117/2017.
A questo punto l’assemblea convocata dovrà assumere una delle seguenti decisioni:
- prosecuzione del rapporto associativo con la qualifica di ente del Terzo settore o, se del caso, con l’acronimo ODV o APS per gli enti di questo tipo e conseguente adeguamento statutario alle nuove norme previste dal CTS. Esse riguarderanno la denominazione sociale dell’ente, le sue finalità, la scelta delle attività esercitabili, la nomina di eventuali amministratori se i vecchi non presentano i requisiti richiesti e le regole per il funzionamento del CdA, la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico se l’ente supera determinati parametri dimensionali, o del revisore, i requisiti degli associati e la procedura non discriminatoria per l’ammissione, le norme sulla devoluzione del patrimonio;
- proseguimento del rapporto associativo con rinuncia alla qualifica di ente del Terzo settore, con possibile (e conseguente) modifica dello statuto. In questi casi le modifiche riguarderanno essenzialmente la denominazione dell’ente, che non potrà più avvalersi degli acronimi ODV o APS, riservati dagli artt. 32, comma 3 e 35, comma 5 del CTS agli enti del Terzo settore. Detti acronomi, quindi, dovranno essere espunti dall’indicazione riferita agli enti che decidano di non entrare nel Terzo settore dalla fine del periodo transitorio;
- ovviamente, l’ente potrà sempre decidere di fondersi con altro ente, scindersi, trasformarsi, assumere la qualifica di impresa sociale o cessare l’attività con relativo scioglimento.
Una particolare situazione riguarda le attuali ONLUS, la cui abrogazione, pur sancita dal CTS (art. 102, comma 2, lett. a), è stata dallo stesso DLgs. 117 subordinata al decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (art. 101 comma 10 sugli aiuti di Stato) e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 104, comma 2; si veda “Per le ONLUS adeguamento al Codice del Terzo settore con effetti sospesi” del 9 febbraio 2018). Anche questi enti sono tenuti alle anzidette modifiche statutarie, ma i loro effetti si genereranno dal termine sopra evidenziato. In pratica, nel periodo transitorio detti enti avranno una sorta di doppio statuto, il primo vigente fino alla loro iscrizione nel RUNTS, il secondo successivamente.
Per un approfondimento in merito a tutte le modifiche statutarie e le relative clausole per gli ETS si rimanda a “Gli adeguamenti statutari degli Enti del terzo settore” nel n. 1/2018 della rivista “Terzo settore, non profit e cooperative”.