/ Massimo NEGRO Sabato, 10 febbraio 2018
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L’Agenzia ha pubblicato i provvedimenti relativi alle spese per la frequenza di asili nido e alle erogazioni liberali a ONLUS, APS e altri soggetti
Con due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati ieri, 9 febbraio, sono state definite le modalità per la trasmissione telematica degli ulteriori dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, da utilizzare per la precompilazione dei modelli 730 e REDDITI PF, secondo quanto previsto dal DLgs. 21 novembre 2014 n. 175.
Sulla base di quanto stabilito con due decreti del 30 gennaio scorso, la raccolta dati per la precompilata riguarda anche:
- le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido, in via obbligatoria e a regime;
- le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e di altri soggetti, in via sperimentale e facoltativa.
Le nuove comunicazioni si applicano a partire dai dati relativi al 2017, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF, da rendere disponibili entro il prossimo 16 aprile.
Il termine per la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate è stabilito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; la prima scadenza sarà quindi già entro fine mese.
Le comunicazioni in esame devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:
- direttamente da parte dei soggetti interessati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo, designandoli “responsabili o incaricati del trattamento dei dati” e impartendo loro le necessarie istruzioni, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice della privacy (DLgs. 196/2003).
La trasmissione telematica deve avvenire utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.
Gli invii possono essere:
- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
- sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro i suddetti termini.
Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all’eventuale annullamento dei dati trasmessi.
La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto. L’Agenzia delle Entrate rilascia un’apposita ricevuta in via telematica, entro i cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file, salvo cause di forza maggiore.
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Possibile opporsi al trattamento dei dati
I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono inoltre le modalità con cui è possibile opporsi all’inserimento dei dati in esame nella dichiarazione precompilata:
- effettuando un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate via e-mail o via fax, agli indirizzi e ai numeri indicati, sulla base dell’apposito fac-simile pubblicato sul relativo sito internet, unitamente alla copia di un documento di identità, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per l’asilo nido, ovvero entro il 20 marzo per le erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente;
- oppure, a decorrere dalle erogazioni liberali effettuate dal 2018, comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione al momento di effettuazione della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata.