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Nel modello IVA 2018 irrilevanti gli omessi versamenti periodici


/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO Giovedì, 22 febbraio 2018
5-7 minuti

Nel quadro VL si considera «a credito» il maggiore fra l’importo dell’IVA periodica dovuta e quello dell’imposta versata

Con l’introduzione dal 2017 della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA alcune modifiche hanno riguardato, oltre che il quadro VH, anche il quadro VL del modello IVA 2018. In quest’ultimo quadro, ai fini della determinazione del totale dell’IVA dovuta o a credito, è divenuta irrilevante la circostanza che l’imposta periodica dovuta non sia stata versata oppure lo sia stata in tutto o in parte.
Gli omessi versamenti dell’IVA in sede di liquidazione periodica, infatti, sono oggetto di autonoma riscossione sulla base dei dati trasmessi mediante la specifica comunicazione di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.

Si premette che nel rigo VL29 campo 1 (“Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”) del precedente modello IVA doveva essere indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento operoso, relativi al 2016. L’importo indicato in tale rigo, come detto inclusivo solo dei versamenti periodici effettuati (tempestivamente o beneficiando del ravvedimento operoso), era computato “a credito” ai fini del totale dell’IVA dovuta o a credito per l’anno (righi VL38 e VL39).

Nel modello IVA 2018 il menzionato rigo VL29 è stato soppresso, mentre è stato introdotto il nuovo rigo VL30 (“Ammontare IVA periodica”), composto da tre diversi campi e rispondente a una logica differente.
Per i soggetti passivi che non sono tenuti alla compilazione del quadro VH, il campo 1 del rigo VL30 dovrà essere compilato con l’importo pari al maggiore fra quanto indicato:
- nel campo 2, ossia l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta, la quale corrisponde alla somma degli importi indicati nella colonna a debito della comunicazione delle liquidazioni relative al 2017, per ciascun mese o trimestre (colonna 1 del rigo VP14) e dell’ulteriore importo dell’acconto IVA dovuto (rigo VP13 della comunicazione);
- nel campo 3, vale a dire il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli interessi trimestrali (ove dovuti), nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento operoso, relativi al 2017.

L’indicazione nel rigo VL30 campo 1 del maggiore fra l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta (campo 2) e il totale dei versamenti periodici (campo 3) comporta, dunque, che nella determinazione dell’IVA a debito o a credito per il 2017 (righi VL38 e VL39) concorre l’ammontare dei versamenti periodici dovuti anche se non eseguiti.

Possono verificarsi tre diverse situazioni in ragione di quanto descritto:
- il soggetto passivo ha versato quanto dovuto (situazione del tutto fisiologica);
- l’imposta versata è superiore al dovuto (emerge un credito che ha effetti sul risultato finale dell’anno d’imposta 2017);
- l’imposta versata è inferiore a quella dovuta (il risultato che si ottiene nella dichiarazione IVA è pari a quello che si avrebbe se l’imposta periodica fosse stata interamente versata).
Per quest’ultima situazione, si pensi al caso di un soggetto passivo “mensile” che non ha versato l’IVA dovuta (10.000 euro) risultante dalla liquidazione periodica del mese di marzo 2017, il quale compila il rigo VL30 come segue:
- IVA periodica dovuta (rigo VL30 campo 2): 110.000 euro;
- IVA periodica versata (rigo VL30 campo 3): 100.000 euro.
Il predetto soggetto nel campo 1 indica 110.000 euro, ossia il maggiore fra i due importi sopra indicati nei campi 2 e 3. Ne consegue che il totale dell’IVA dovuta o a credito (righi VL38 e VL39), risultante dal quadro VL, tiene conto dell’IVA periodica dovuta e non di quella versata.

La nuova impostazione del quadro VL fa salvo il diritto dell’Amministrazione a verificare i versamenti effettuati avvalendosi della procedura di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72 con riferimento alle risultanze delle comunicazioni delle liquidazioni.
In base al nuovo approccio, l’Agenzia delle Entrate, se i versamenti d’imposta non risultano coerenti con i dati delle liquidazioni, trasmette un’apposita comunicazione al soggetto passivo che può fornire chiarimenti, segnalare dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati, nonché versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 21-bis comma 5 del DL 78/2010).

In merito all’esempio proposto, qualora dalla compilazione del quadro VL emerga un totale dell’IVA a credito (rigo VL39), si dovrebbe ritenere possibile l’utilizzo di tale credito secondo le modalità (es. rimborso, compensazione, ecc.) e nei limiti ordinariamente previsti (es. apposizione del visto di conformità), anche se alla determinazione di detto ammontare ha concorso un’imposta dovuta e non versata.

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