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Nella comunicazione delle liquidazioni anche il quarto trimestre


/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO Sabato, 10 febbraio 2018
4-5 minuti

È escluso dalla compilazione il rigo relativo al saldo a debito o a credito

In occasione della presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA per il quarto trimestre, deve essere posta l’attenzione sulle modalità di compilazione della stessa da parte dei soggetti che liquidano l’imposta trimestralmente su opzione ex art. 7 del DPR 542/99.

Nelle istruzioni alla compilazione del quadro VP, viene specificato che tali soggetti sono tenuti a presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre solare, sebbene, in base al disposto dell’art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99, essi siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche solo per i primi tre trimestri solari.

L’IVA dovuta per il quarto trimestre, difatti, confluisce nel saldo IVA annuale, da versare entro il termine del 16 marzo (art. 7 comma 1 lett. b) del DPR 542/99) ovvero entro la scadenza per il versamento del saldo delle imposte derivanti dal modello REDDITI (art. 17 commi 1 e 2 del DPR 435/2001), corrispondendo anche gli interessi previsti.

In ragione di quanto descritto, i contribuenti trimestrali “per opzione”, nella comunicazione delle liquidazioni relativa al quarto trimestre:
- compilano gli ordinari righi del quadro VP (es. totale operazioni attive, totale operazioni passive, IVA esigibile, IVA detratta; IVA dovuta);
- non devono compilare i righi VP11 (crediti d’imposta), VP12 (interessi dovuti per liquidazioni trimestrali) e VP14 (IVA da versare o a credito).

Questi ultimi righi, eccetto il VP12, devono essere compilati, invece, se i predetti soggetti si sono avvalsi della facoltà di versare l’IVA sulle operazioni derivanti da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale senza interessi (art. 74 comma 5 del DPR 633/72).
Anche per le società che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo è specificato che la controllante, nella comunicazione per il quarto trimestre, non deve comprendere i dati relativi ai saldi (a debito o a credito) riguardanti gli enti o le società con liquidazioni trimestrali “per opzione”, in quanto questi ultimi confluiscono nella dichiarazione annuale.

Le modalità di compilazione del quadro VP del quarto trimestre si riflettono anche nelle istruzioni del quadro VH della dichiarazione annuale IVA 2018 per il 2017, il quale deve essere compilato solo se il soggetto passivo intende inviare, integrare o correggere i dati (ossia l’IVA a credito ovvero l’IVA a debito) omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni.

Riflessi nella compilazione del quadro VH

I contribuenti “per opzione” qualora, in presenza di una delle fattispecie sopra indicate, presentino il quadro VH:
- devono compilare i righi VH4 (1° trimestre), VH8 (2° trimestre) e VH12 (3° trimestre) relativi alle liquidazioni periodiche eseguite;
- non devono compilare il rigo VH16, con riguardo all’IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre, in quanto tale ammontare è computato ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale, come avveniva anche in passato.
Peraltro, in sede di dichiarazione IVA annuale dovranno anche essere effettuate tutte le eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio, il calcolo definitivo del pro rata o le rettifiche della detrazione), elementi dei quali non si tiene conto nella comunicazione delle liquidazioni per il quarto trimestre.

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