/ Paola RIVETTI Venerdì, 9 febbraio 2018
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Le nuove clausole incompatibili con l’attuale disciplina possono essere già inserite negli statuti con efficacia sospesa fino all’operatività del RUNTS
Per effetto della riforma del Terzo settore, gli enti aventi la qualifica di ONLUS devono scegliere se iscriversi al Registro unico nazionale (RUNTS), così acquisendo la qualifica di ente del Terzo settore (ETS) e beneficiando delle misure di cui al DLgs. 117/2017. Si ricorda che, con la piena operatività della riforma, verrà eliminata detta qualifica con la relativa disciplina (artt. 10-29 del DLgs. 460/97).
Condizione per l’iscrizione nel suddetto registro è il recepimento nello statuto dell’ente delle disposizioni contenute nel DLgs. 117/2017. A tale riguardo, nel corso di Telefisco 2018, è stato precisato che le nuove clausole statutarie di recepimento del DLgs. citato possono essere sospensivamente condizionate alla decorrenza del termine di cui all’art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017 (coincidente con il periodo d’imposta successivo all’autorizzazione comunitaria e, in ogni caso, non prima di quello di prima operatività del RUNTS). Allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli ETS.
La sospensione dell’efficacia è necessaria in quanto le nuove clausole di recepimento del Codice del Terzo settore potrebbero essere incompatibili con quelle previste dall’attuale disciplina delle ONLUS (DLgs. 460/97).
Quanto sopra descritto è applicabile:
- sia dalle ONLUS già costituite alla data del 3 agosto 2017 (entrata in vigore del DLgs. 117/2017), per le quali il recepimento delle nuove disposizioni codicistiche deve essere effettuato entro i successivi 18 mesi (art. 101 comma 2 del DLgs. 117/2017);
- sia dalle ONLUS costituite dopo il 3 agosto 2017, le quali, fino alla piena operatività del RUNTS, potranno iscriversi nell’apposita Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate a condizione che siano comunque posseduti i requisiti prescritti dal DLgs. 460/97.
L’adeguamento alle nuove disposizioni da parte di associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni di volontariato (ODV) era stato definito dalla circolare del Ministero del Lavoro 29 dicembre 2017 n. 12604. Anche in tale occasione si era proceduto a distinguere tra:
- enti già costituiti prima del 3 agosto 2017, i quali possono iscriversi negli attuali registri considerando i requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento della costituzione; inoltre, la corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del Codice del Terzo settore non può costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione poiché tali enti hanno a disposizione 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
- enti costituiti dopo la predetta data che, invece, sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta e immediata (in linea generale, nel periodo transitorio, non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del Codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del Registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi).
Utilizzo della denominazione ETS solo dopo il RUNTS
Tornando ai chiarimenti di Telefisco, fino alla piena operatività del RUNTS, le ONLUS dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS.
L’assunzione della nuova denominazione di ETS sarà sospensivamente condizionata all’iscrizione nel RUNTS. Successivamente all’iscrizione, l’indicazione di Ente del Terzo settore o l’acronimo ETS sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.