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Via all’operazione trasparenza per gli amministratori del Terzo settore


/ Luciano DE ANGELIS Lunedì, 26 febbraio 2018
6-8 minuti

Il Codice del Terzo settore introduce novità sulle nomine e ridefinisce i compiti specifici

Amministratori più trasparenti, con compiti più definiti e specifici e nomine basate sulle stesse regole delle spa. Sono questi i principali contenuti dell’art. 26 del Codice del Terzo settore (di cui al DLgs. 117/2017) in tema di amministrazione di associazioni e fondazioni.

Nell’ambito delle nomine, in primo luogo, viene prevista l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2382 c.c. (mentre nel codice civile nulla era disposto a riguardo), recante le disposizioni sulle cause di ineleggibilità e decadenza per gli amministratori di spa (articolo applicabile per la dottrina prevalente, ma non secondo la Cassazione anche agli amministratori di srl, cfr. Cass. n. 18904/2013). Tale articolo inibisce, in dette tipologie societarie, l’eleggibilità di interdetti, inabilitati e falliti o di “chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.
Lo stesso diviene ora cogente per gli amministratori degli enti del Terzo settore (ETS), senza possibilità, ad avviso di chi scrive, di escluderne l’applicabilità a livello convenzionale. Se la causa di ineleggibilità emerge dopo l’assunzione della carica, essa si trasforma in una causa di decadenza con cessazione immediata e automatica dalla carica di amministratore.

Una seconda novità riguarda gli amministratori con poteri di rappresentanza dell’ente. Finora per essi, nelle associazioni non riconosciute, era impossibile verificare i poteri rappresentativi dell’amministratore da parte dei terzi, non essendo tali poteri trascritti in alcun pubblico registro. In relazione a tale opacità del sistema si è affermata, in giurisprudenza, l’operatività del “principio dell’apparenza”, in base a cui il convincimento, da parte del terzo, di interloquire col soggetto legittimato a rappresentare, e quindi a impegnare l’associazione, è ritenuto un idoneo presupposto per la valida stipulazione di atti e contratti impegnativi sia per l’ente che per le controparti dello stesso (Cass. nn. 1451/2015 e 3787/2012; Trib. Padova 12 giugno 2017).

Nelle associazioni ETS, tali problemi dovrebbero essere scongiurati, in relazione all’obbligo imposto a ogni amministratore dell’ente (riconosciuto o meno) di trascrivere le generalità e i relativi poteri a un pubblico Registro (RUNTS) e conseguente conoscibilità degli eventuali poteri di rappresentanza dell’ente da parte dell’interlocutore. Nell’art. 26, comma 7, peraltro, inserendo regole tratte in parte dalle società di capitali (art. 2384 c.c.) e in parte dalle società di persone (art. 2298 c.c.), si dispone che nelle associazioni del Terzo settore “il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza”.

Tali novità influenzeranno anche il regime della responsabilità degli amministratori, che oggi nelle associazioni non riconosciute non è collegato alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa. Con l’accesso al RUNTS dovrebbe valere, di contro ai fini della responsabilità, l’effettiva assunzione di incarichi con deleghe conoscibili dai terzi.

Infine, gli amministratori si vedranno attribuire dal CTS specifiche incombenze. L’art. 22, comma 5, ad esempio, chiama in causa l’organo amministrativo delle associazioni riconosciute e delle fondazioni in merito all’obbligo di convocare l’assemblea, nel primo caso, o di provvedere direttamente, nel secondo, quando il capitale minimo dell’ente sia eroso da perdite per oltre 1/3. Nell’art. 8, ai commi 1 e 2, viene poi imposto un rilevante vincolo al CdA, valido per ogni tipo di ETS, cioè quello di destinare il patrimonio dello stesso, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, ai fini dello svolgimento delle attività statutarie, per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per evitare ogni “aggiramento” del vincolo, si vieta di distribuire anche con modalità “indirette” utili e avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti gli organi di controllo, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Nei commi successivi si evidenziano, peraltro, le situazioni che potrebbero determinare il mancato rispetto di cui sopra.

Infine nell’art. 9, in caso di estinzione o scioglimento dell’ente, gli amministratori/liquidatori devono monitorare che la devoluzione del patrimonio avvenga, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS. La norma intende evitare che, con la devoluzione del patrimonio, siano distribuiti, allo scioglimento dell’ente, accantonamenti realizzati e cristallizzati, nel corso della vita dello stesso.

Nel caso di mancato rispetto da parte del CdA degli obblighi di cui ai citati artt. 8 e 9, l’art. 91 del CTS prevede specifiche sanzioni pecuniarie in capo a ciascun amministratore, che possono arrivare fino a 20.000 euro.

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