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Dall’INPS nuovi chiarimenti sulla Gestione artigiani

Dall’INPS nuovi chiarimenti sulla Gestione artigiani
/ REDAZIONE Giovedì, 15 marzo 2018
3-4 minuti

Con il messaggio n. 1138 del 14 marzo 2018, l’INPS risponde alle richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali e da interlocutori istituzionali in relazione alle disposizioni introdotte dalla circolare n. 80/2012 in materia di obbligo contributivo nei confronti della Gestione artigiani (si veda “Gestione artigiani, obbligo contributivo legato all’effettivo esercizio dell’attività” del 9 giugno 2012).

L’Istituto, dopo aver trasmesso apposita richiesta di parere al Ministero del Lavoro, che ha fornito i criteri per l’esatta individuazione dei c.d. “artigiani di fatto”, precisa che, dal momento che l’imposizione contributiva nei confronti della Gestione artigiani è correlata all’esercizio effettivo dell’attività artigianale – così come già chiarito in passato – non possono chiedere la copertura previdenziale alla gestione:
- i titolari/soci delle imprese nell’ambito delle quali i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale (ad esempio, le aziende che svolgono attività di installazione di impianti di cui al DM 37/2008, ecc.). Le imprese in parola infatti non sono considerate “imprese artigiane” in base a quanto disposto dalla L. 443/85;
- i soci delle snc che esercitano regolarmente un’attività relativa al settore artigiano, ma che non sono iscritte all’Albo imprese artigiane (in quanto solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera). Anche tali società, infatti, non possiedono i requisiti necessari per essere iscritte all’Albo delle imprese artigiane.

Caso a sé è quello delle srl pluripersonali, per le quali vi è la facoltà – e non l’obbligo – di iscriversi all’Albo delle imprese artigiane. In assenza dell’iscrizione in parola su domanda della società, resta conseguentemente esclusa l’iscrizione d’ufficio alla Gestione artigiani dei soci che svolgono attività artigiana.

L’istituto comunica poi alle Strutture territoriali che, in caso di iscrizioni non conformi al contenuto del messaggio, potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti richiesti.
Ultimo argomento trattato dall’INPS è rivolto al contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in materia, per cui viene precisato che l’istruttoria dei ricorsi dovrà essere effettuata in linea con quanto chiarito nel messaggio in commento. Le pratiche già istruite in maniera difforme saranno rinviate alle competenti Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano per le opportune valutazioni.

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