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L’Agenzia aggiunge altri dati alla comunicazione delle liquidazioni


/ Mirco GAZZERA e Simonetta LA GRUTTA Giovedì, 22 marzo 2018
6-7 minuti

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 62214 di ieri è stata approvata una nuova versione del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, delle relative istruzioni nonché delle specifiche tecniche, al fine di integrare le informazioni contenute nella predetta comunicazione.

Nel quadro VP sono state inserite le caselle “Operazioni straordinarie” (rigo VP1) e “Metodo” (rigo VP13). Quest’ultima casella, in particolare, deve essere compilata con il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto. Si è perseguito, quindi, un maggior allineamento fra i dati della comunicazione delle liquidazioni e quelli del quadro VH della dichiarazione annuale IVA. Il nuovo modello deve essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni relative al 1° trimestre 2018.

Con riguardo alla regolarizzazione delle comunicazioni delle liquidazioni presentate per il 2017 appare interessante una precisazione inserita nelle nuove istruzioni: è possibile correggere errori od omissioni, mediante la presentazione di una comunicazione sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, mentre dopo la correzione deve avvenire direttamente in dichiarazione annuale.

Quanto descritto chiarisce ulteriormente le indicazioni fornite dalla risoluzione n. 104/2017 in base alla quale l’obbligo di invio della comunicazione delle liquidazioni con i dati corretti viene meno se la regolarizzazione è operata direttamente con la dichiarazione annuale IVA o successivamente, tenuto conto che se le omissioni/irregolarità non sono sanate con la dichiarazione annuale occorre presentare una dichiarazione integrativa ai fini del ravvedimento.

Alla luce di quanto descritto, è utile analizzare la relazione esistente fra la comunicazione delle liquidazioni e il quadro VH della dichiarazione annuale IVA 2018 per il 2017.
Il quadro VH deve essere compilato solo se il soggetto passivo intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni e la situazione non è già stata regolarizzata in precedenza mediante l’invio della comunicazione corretta. Il predetto quadro non deve essere compilato, invece, se non è necessario operare variazioni alle comunicazioni già trasmesse oppure se i dati omessi, incompleti o errati relativi a quest’ultime non rientrano fra quelli da indicare nel quadro VH.

Si deve considerare che:
- nel quadro VP della comunicazione delle liquidazioni è presente una ricostruzione dettagliata degli importi che concorrono alla determinazione dell’IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica, mentre nel quadro VH è indicato solo quest’ultimo ammontare, oltre a quello dell’acconto IVA dovuto;
- gli importi indicati nei righi da VP4 a VP13 della comunicazione delle liquidazioni concorrono, tuttavia, alla determinazione del risultato finale della liquidazione periodica. Di conseguenza, i dati omessi, incompleti o errati relativi ai predetti righi comportano, generalmente, un’errata determinazione dell’ammontare indicato nel rigo VP14.

La compilazione del quadro VH permette principalmente di inviare, integrare o correggere i dati dell’IVA da versare o a credito risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite.

Il quadro VH contiene anche ulteriori dati

Considerato che il quadro VH contiene anche ulteriori dati, alcuni dei quali (ammontare dell’acconto IVA dovuto e casella “Subfornitori” per il 2017) sembrano trovare diretta corrispondenza nei righi della comunicazione delle liquidazioni, si ritiene possibile compilare il quadro in esame anche per regolarizzare questi dati, pur in presenza di un importo corretto dell’IVA da versare o a credito risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni trasmesse.

Qualora il soggetto passivo compili il quadro VH, tuttavia, è tenuto a riportare tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Anziché compilare detto quadro, pertanto, nella situazione descritta potrebbe risultare più agevole procedere a regolarizzare solo i dati della comunicazione delle liquidazioni interessata trasmettendone una con i dati prima omessi, incompleti o errati.

Il quadro VH non deve essere compilato se i dati omessi, incompleti o errati non rientrano fra quelli da indicare nello stesso. Si ritiene che tale situazione riguardi, principalmente, i dati della comunicazione delle liquidazioni relativi:
- ai righi VP2 e VP3 , in quanto il totale delle operazioni attive e passive (al netto dell’IVA) non è indicato nel quadro VH e questi dati non concorrono alla determinazione dell’IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica. Si pensi, per esempio, al mancato computo dei dati riguardanti l’effettuazione di un’operazione esente o non imponibile IVA, la quale concorre al totale delle operazioni attive, ma non comporta l’insorgenza di un’imposta esigibile;

- ai righi da VP4 a VP12, nel caso particolare in cui omissioni, incompletezze o errori riguardanti questi dati non diano luogo a una variazione dell’IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica. Si pensi, a titolo esemplificativo, al mancato computo di un’operazione passiva soggetta al meccanismo dell’inversione contabile. In questo caso, l’omissione incide per lo stesso ammontare sull’IVA esigibile e sull’IVA detratta (ipotizzando l’assenza di limiti all’esercizio del diritto alla detrazione) lasciando inalterato l’ammontare dell’IVA da versare o a credito relativo alla liquidazione periodica interessata.

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