/ Francesco NAPOLITANO Lunedì, 26 marzo 2018
5-7 minuti
Il 3 aprile (il 31 marzo cade di sabato) scade il termine per ripresentare il modello EAS in caso di variazioni di dati che si sono verificate nel corso del 2017.
L’art. 30 del DL 185/2008 prevede che gli enti non commerciali di natura associativa possano fruire della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi ai sensi degli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72 purché abbiano inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi (c.d. modello EAS).
La ratio di tale norma sta nella necessità, per il Fisco, di acquisire informazioni più ampie e maggiori conoscenze del mondo associativo e dei soggetti coinvolti, con l’obiettivo primario di tutelare le reali forme associazionistiche e contrastare l’uso distorto che se ne possa fare, obiettivo che prende forma nell’attività di controllo da parte della stessa Amministrazione finanziaria, e di cui il riscontro dell’invio del modello EAS costituisce momento prodromico fondamentale, anche se non esclusivo.
Pertanto, l’invio del modello EAS è requisito essenziale ai fini del trattamento agevolato previsto dai commi da 3 a 7 dell’art. 148 del TUIR e dall’art. 4, comma 4, II periodo e comma 6 del DPR 633/72, a condizione che l’ente sia realmente non commerciale e lo dimostri nel concreto, ponendo in essere quanto previsto nelle proprie clausole statutarie, che devono ricalcare le disposizioni indicate nel comma 8 dell’art. 148 del TUIR.
Alcuni enti sono esonerati dalla presentazione del modello EAS (organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex L. 266/91 che non svolgono attività diverse da quelle marginali di cui al DM 25 maggio 1995, pro loco con opzione per la L. 398/91, ASD iscritte al CONI che svolgono esclusivamente attività istituzionale), mentre altri possono inviarlo in forma semplificata (ASD, SSD, movimenti e partiti politici, associazioni sindacali, ecc).
Oltre l’invio iniziale (entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente) o quello relativo alla perdita dei requisiti di non commercialità (entro 60 giorni dal verificarsi dei fatti che hanno comportato ciò), nel caso di variazione dei dati precedentemente comunicati occorre ripresentare il modello EAS entro “il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione”, utilizzando sempre lo stesso modello trasmesso esclusivamente in via telematica.
Tale termine – quest’anno – scadrà il 3 aprile 2018, ciò in quanto la data del 31 marzo cade di sabato, con a ridosso le festività di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (1° e 2 aprile).
Peraltro, non tutte le variazioni sono soggette all’onere in questione. Infatti, come chiarito anche dalla ris. n. 125/2010 dell’Agenzia delle Entrate, sono escluse le variazioni inerenti ai dati relativi all’ente (es. sede legale o denominazione) e ai dati anagrafici del legale rappresentante; ciò in quanto tali dati vengono già comunicati tramite l’obbligo di presentazione dei modelli di variazione dati AA5/6 (per i non titolari di partita IVA) e AA7/10 (per i soggetti passivi IVA).
Inoltre, come dettagliatamente esposto nelle istruzioni per la compilazione del modello, non sono da comunicare le variazioni del numero di associati, di introiti commerciali, di erogazioni liberali ricevute, di proventi da sponsorizzazioni, del numero giorni delle raccolte fondi.
Ciò posto, vi è da dire che con l’emanazione del Codice del Terzo settore (CTS) di cui al DLgs. 117/2017, è stato previsto (art. 94 comma 4) che gli enti che transiteranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) non saranno più onerati dell’invio del modello EAS. Tale disapplicazione si comprende facilmente per il fatto che il RUNTS accoglierà tutta una serie di informazioni di varia natura che – di fatto – supererà quella necessità di monitoraggio che era alla base del modello EAS (si veda “In arrivo l’abolizione del modello EAS” del 16 maggio 2017).
Peraltro, l’entrata in vigore del CTS (e quindi anche della norma in rassegna) è sottoposta a una doppia condizione, ossia all’autorizzazione da parte della Commissione europea e alla piena operatività del RUNTS (come disposto dall’art. 104, comma 2 del DLgs. 117/2017 e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-sexies del DL 148/2017), cosa che non avverrà prima del 1° gennaio 2019, se ambedue le condizioni si verificheranno nel corso del 2018.
Pertanto, per le variazioni che si sono verificate nel corso del 2017, gli enti obbligati devono presentare il modello EAS entro il 3 aprile 2018. Per le variazioni che si verificheranno durante il 2018, se l’entrata in vigore del CTS avverrà dal 1° gennaio 2019, non dovrebbe sussistere più l’obbligo in parola, a condizione che l’ente sia iscritto al RUNTS. Diversamente, l’ente sarà obbligato a comunicare le citate variazioni sempre con il modello EAS.
In caso di tardiva presentazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, sarà possibile usufruire della remissione in bonis (art. 2 comma 1 del DL 16/2012), con il pagamento della sanzione minima di 250 euro (art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97).