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Comunicazione all’INL «personale» per il commercialista nello studio associato


/ Luca MAMONE Martedì, 17 aprile 2018
4-6 minuti

Con la nota n. 32 dello scorso 15 febbraio, il Ministero del Lavoro e l’INL hanno ricordato che – ai sensi dell’art. 1 della L. 12/79 – anche gli avvocati e i dottori commercialisti possono assolvere agli adempimenti in materia lavoristica per conto del datore di lavoro, purché ne diano comunicazione agli Ispettorati del Lavoro delle Province in cui intendono operare e hanno altresì annunciato, ai fini di tale comunicazione, l’avvenuta predisposizione di una nuova modulistica informatizzata utilizzabile dai predetti professionisti dal 1° marzo 2018.

Tale comunicazione informatizzata, si precisa nella nota, consente altresì la creazione di una banca dati nazionale (si veda “Al via dal 1° marzo la banca dati per i commercialisti del lavoro” del 16 febbraio 2018), utile ai fini del monitoraggio.
Inoltre, con la nota in questione, è stato illustrato il predetto modello di comunicazione, composto di due parti, una recante i dati del soggetto autorizzato e l’altra relativa agli ambiti provinciali di operatività, e accessibile esclusivamente attraverso credenziali SPID.

In merito a tale procedura, l’INL ha recentemente pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ di utilità per i professionisti interessati, fornendo risposte alle diverse criticità connesse all’adempimento in argomento.
Ad esempio, con riferimento all’ipotesi di un libero professionista che lavora in uno studio associato, l’INL precisa che la comunicazione è sempre a titolo personale e si riferisce, quindi, al singolo iscritto all’Albo. Al momento della compilazione è, comunque, richiesto l’inserimento dei dati relativi al luogo di lavoro che possono coincidere con uno studio associato di professionisti.

Ancora, nei casi in cui la comunicazione sia stata già inviata con le modalità previgenti (in pratica, in formato cartaceo), l’INL consiglia comunque di inoltrarla di nuovo telematicamente, sebbene non vi sia un obbligo normativo in tal senso. Sull’argomento l’INL si era già espresso con la nota n. 38/2018 (si veda “Commercialisti del lavoro, nuove comunicazioni anche senza LUL” del 24 febbraio 2018).

Un altro tema importante trattato nelle FAQ riguarda l’eventuale termine per l’invio della comunicazione. Sul punto, l’INL evidenzia in via preliminare che la comunicazione, se già effettuata secondo le previgenti modalità e se non ci sono state nel frattempo variazioni in ordine agli ambiti provinciali di riferimento, non è obbligatoria.

Premesso questo, nella risposta si chiarisce che in relazione ai termini temporali, l’unico obbligo consiste nel trasmettere la comunicazione prima di qualsiasi operazione di gestione del personale riferita ad imprese situate in un nuovo ambito provinciale.

Raccomandata la tempestività nel comunicare le variazioni

Inoltre, laddove non si operi più in un determinato ambito provinciale, in quanto vengono meno le deleghe riferite a tutte le imprese che insistono sul relativo territorio, occorre effettuare una variazione della comunicazione. In tal caso, pur non essendoci un termine specifico, l’INL raccomanda la massima tempestività al fine di consentire il mantenimento di un database aggiornato.

Un altro caso di interesse trattato nelle FAQ, riguarda l’ipotesi di un’impresa che apre una nuova unità produttiva situata in altra Provincia. In tale situazione, ci si chiede se è necessario inviare una nuova comunicazione inserendo la nuova provincia o è sufficiente la comunicazione inviata in origine riferita alla sede legale. In questo caso, per l’INL è necessaria un nuova comunicazione qualora l’ambito provinciale dove è aperta la nuova sede dell’impresa non risulti fra quelli precedentemente indicati dal professionista.

In termini generali, si ricorda che nella comunicazione in questione non va inserito l’elenco delle imprese gestite, bensì occorre esclusivamente indicare gli ambiti provinciali dove sono ubicate le imprese gestite dal professionista.
Infine, una questione interessante trattata nelle FAQ in questione, riguarda l’ipotesi di un professionista abilitato sia come consulente del lavoro sia come commercialista, ma iscritto solo all’Ordine dei commercialisti. In tal caso, spiega l’INL, il professionista è tenuto ad inviare la comunicazione in quanto opera in qualità di commercialista.

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